Legge regionale n. 68 del 04 settembre 1996  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 'Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand '".
(B.U. 11 settembre 1996, n. 37)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 22 della legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 è sostituito dal seguente: "
Art. 22.
(Esercizio della pesca)
1.
L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è vietato.
2.
È fatta eccezione per gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva, individuati con deliberazione dell'Ente di gestione. La gestione di questi bacini è regolata da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Ente di gestione ed i proprietari degli stessi.
3.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 300 mila; la sanzione di cui al presente comma, nel caso di esercizio della pesca al di fuori delle limitazioni poste dalle convenzioni di cui al comma 2, è applicabile ai singoli individui esercitanti la pesca ed è maggiorata di dieci volte per i gestori dei bacini, che ne rispondono in solido.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 settembre 1996
Enzo Ghigo