"Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 'Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand '".
(B.U. 11 settembre 1996, n. 37)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 22 della legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 è sostituito dal seguente: "
(Esercizio della pesca)
L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è vietato.
È fatta eccezione per gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva, individuati con deliberazione dell'Ente di gestione. La gestione di questi bacini è regolata da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Ente di gestione ed i proprietari degli stessi.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 300 mila; la sanzione di cui al presente comma, nel caso di esercizio della pesca al di fuori delle limitazioni poste dalle convenzioni di cui al comma 2, è applicabile ai singoli individui esercitanti la pesca ed è maggiorata di dieci volte per i gestori dei bacini, che ne rispondono in solido. ".
Art. 22.
1.
2.
3.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 settembre 1996
Enzo Ghigo