Legge regionale n. 61 del 06 agosto 1996  ( Versione vigente )
"Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome".
(B.U. 14 agosto 1996, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte garantisce il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e dall' articolo 4 dello Statuto e, riconoscendo la funzione sociale delle scuole materne di cui all'articolo 2, ne promuove lo sviluppo e ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario.
2. 
L'intervento finanziario deve tendere a conseguire il trattamento paritario degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio.
3. 
Gli interventi finanziari di cui alla legge sono distinti ed aggiuntivi rispetto agli interventi di assistenza scolastica destinati agli alunni a norma delle vigenti disposizioni, nonchè rispetto a qualsiasi altra contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale in favore delle scuole non statali e a quanto previsto e stanziato dai comuni nei rispettivi bilanci a favore delle scuole materne di cui all'articolo 2.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le norme di cui alla legge riguardano le scuole materne non statali e non dipendenti da Enti locali territoriali, istituite e gestite nell'ambito della normativa vigente, purchè non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.
Art. 3.[1] 
(Contributi)
1. 
La Regione interviene annualmente con propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'articolo 2 tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono alle spese di gestione delle stesse. I contributi vengono assegnati:
a) 
nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e alle scuole materne delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti. Alle scuole materne con sezione unica dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento del contributo stabilito per sezione;
b) 
nella misura del 20 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole materne dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, escluse le scuole materne delle frazioni di cui alla lettera a);
c) 
nella misura del 5 per cento dello stanziamento globale alle scuole materne aventi i requisiti di cui all'articolo 2, come contributo per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente, secondo i criteri indicati all'articolo 6.
2. 
Nel caso in cui il comune, entro il 30 settembre di ogni anno, non stipuli la convenzione di cui all'articolo 4, le scuole materne possono richiedere entro il 30 novembre alla Giunta regionale il contributo in modo diretto sulla base di un programma di attività didattiche. La Giunta regionale verifica le motivazioni del mancato convenzionamento da parte del comune, l'esistenza della autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'autorità competente e, sentito il comune interessato, delibera l'erogazione del contributo in misura equivalente a quella prevista dalla legge.
Art. 4. 
(Contenuto della convenzione)
1. 
La convenzione di cui all'articolo 3 deve, tra l'altro, stabilire:
a) 
la durata, almeno triennale, rinnovabile in mancanza di disdetta;
b) 
la misura e le modalità di erogazione del contributo comunale;
c) 
i seguenti adempimenti per la scuola:
1) 
di operare, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi, nel rispetto della legge 18 marzo 1968, n. 444 e degli orientamenti didattici vigenti;
2) 
di conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salva la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
3) 
di accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi in età di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti;
4) 
di non costituire sezioni inferiori a quindici alunni. Il numero minimo può essere ridotto nel caso di sezione unica;
5) 
di concordare con il comune, sentita la Commissione di cui alla lettera d) i limiti massimi delle quote a carico delle famiglie, in relazione alla misura del contributo comunale, il quale ha carattere integrativo delle quote suddette e tende alla parità di trattamento degli alunni di scuole materne statali e non statali;
[2]
6) 
di costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale, in analogia a quanto previsto per le scuole statali;
7) 
di applicare il Contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente; nel caso di personale volontario, anche questo deve essere in possesso del titolo idoneo (se svolge funzione integrativa, e non sostitutiva del personale docente, deve comunque possedere un diploma di scuola media superiore);
8) 
di produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro un rendiconto annuale che dovrà fare riferimento, per le spese:
8.1) 
al contratto collettivo di lavoro, alle convenzioni con le eventuali congregazioni religiose o ad altre forme di cooperazione;
8.2) 
al canone annuo di locazione degli immobili locati nel rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente;
8.3) 
alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
d) 
La costituzione di una Commissione paritetica tra rappresentanti della scuola e del comune, per l'esame del rendiconto di cui alla lettera c), numero 8), per il controllo sull'applicazione della convenzione e per lo sviluppo di rapporti tra la scuola autonoma e altri tipi di scuole eventualmente esistenti nel comune.
Art. 5. 
(Richiesta di contributo)
1. 
I comuni che abbiano stipulato o intendano stipulare convenzioni con le scuole materne autonome senza fini di lucro, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, per essere ammessi al contributo di cui all'articolo 3 devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando copia della convenzione o bozza della stessa, entro il 31 luglio di ogni anno.
2. 
La Giunta regionale assegna annualmente i contributi ad avvenuta approvazione del bilancio regionale e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il mese successivo.
[3]
2 bis. 
I comuni provvedono alla liquidazione del contributo entro e non oltre trenta giorni dal suo accreditamento da parte della Giunta regionale.
[4]
Art. 5 bis.[5] 
(Aggiornamento del personale in servizio)
1. 
I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), vengono erogati in base al numero delle sezioni attivate, alle scuole materne che ne fanno richiesta entro il 30 settembre alla Giunta regionale, sulla base di un programma di formazione e aggiornamento in cui sia prevista la partecipazione in qualità di docenti o di consulenti, di docenti universitari o di personale direttivo o tecnico dell'Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE).
2. 
Le scuole interessate possono delegare il servizio di aggiornamento ad enti o associazioni operanti nel settore dell'istruzione infantile, i quali presentano un proprio programma annuale di attività di formazione e di aggiornamento, indicando le scuole aderenti, gli argomenti dei corsi o delle attività, i docenti e gli eventuali consulenti. Il contributo è assegnato entro il 30 novembre all'ente o all'associazione proponente in base al numero complessivo delle sezioni delle scuole aderenti.
3. 
È istituita una commissione regionale con il compito di verificare ed approvare i progetti presentati dalle singole scuole di cui al comma 1 e dagli enti ed associazioni di cui al comma 2. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento della commissione sono determinate dalla Giunta regionale.
Art. 6.[6] 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente per l'anno 2005 in euro 2.324.055,00, si provvede nell'Unità previsionale di base (UPB) 32011 (Attività Culturali Istruzione Spettacolo - Istruzione - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004-2006 con uno stanziamento di euro 2.065.827,00 per contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome e con uno stanziamento di euro 258.228,00 per contributi ad enti ed associazioni per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente delle scuole materne autonome.
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.
Art. 7. 
(Norma transitoria)
1. 
Il termine per la presentazione della domanda relativa ai contributi in conto 1996 è stabilito al 31 dicembre.
2. 
La Giunta regionale assegnerà i contributi di cui al comma 1 entro il 31 marzo 1997.
3. 
Nel caso di comuni che, all'entrata in vigore della legge, abbiano in atto convenzioni con scuole materne autonome, il contributo regionale, di cui alla legge, deve andare a favore delle scuole convenzionate in aggiunta al finanziamento già stabilito nelle convenzioni a carico del comune; le convenzioni dovranno, pertanto, essere modificate con l'introduzione della nuova misura complessiva del contributo.
4. 
Il personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non rientra nella previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 1996
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 40 del 2004.

[2] Nel punto 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "di cui alla lettera d)" sono state aggiunte le parole "i limiti massimi delle" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 40 del 2004.

[3] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 2004.

[4] Il comma 2 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 2004.

[5] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 40 del 2004.

[6] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 40 del 2004.