La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 40 del 2004.
[2] Nel punto 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "di cui alla lettera d)" sono state aggiunte le parole "i limiti massimi delle" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 40 del 2004.
[3] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 2004.
[4] Il comma 2 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 40 del 2004.
[5] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 40 del 2004.
[6] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 40 del 2004.