Legge regionale n. 59 del 06 agosto 1996  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43 'Norme in materia di programmazione degli investimenti regionalì e 1 marzo 1996, n. 10 'Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonchè disposizioni finanziarie per l'anno 1997 ' (raccordo tra Programma Regionale di Sviluppo e sistema dei bilanci regionali)".
(B.U. 28 agosto 1996, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali)
1. 
In attuazione dell' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), ed in particolare per sperimentare le modalità di raccordo tra obiettivi programmatici e sistema dei bilanci regionali, la programmazione della spesa tiene conto degli atti del Coordinamento programmazione, sia nelle more di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), sia nella fase della sua attuazione.
2. 
Nelle more di approvazione del (PRS) costituiscono atti del Coordinamento programmazione i primi elementi per lo scenario economico, i programmi settoriali, i campi d'intervento del Fondo Investimenti Piemonte (FIP), i raccordi con gli Enti locali.
3. 
In fase di attuazione del PRS costituisce atto del coordinamento programmazione il Documento di attuazione della programmazione. Tale documento delinea, con riferimento al PRS, gli interventi programmabili nell'arco di tempo correlato all'azione del Bilancio.
4. 
Nella logica della massima efficienza della spesa, prefigurata con il documento programmatico presentato ai sensi dell' articolo 32 dello Statuto all'atto di insediamento della Giunta regionale, e visti gli atti del Coordinamento programmazione, si apportano al Fondo Investimenti Piemonte le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli che seguono.
Art. 2. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 43/1994 è sostituito dal seguente: "
3.
Possono essere assegnati contributi in conto capitale a fondo perduto, il cui importo complessivo non può superare il 25 per cento delle risorse annuali del Fondo.
".
Art. 3. 
(Schede F.I.P.)
1. 
A modificazione di quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonchè disposizioni finanziarie per l'anno 1997) sono approvate con la presente legge le schede Fondo Investimenti Piemonte, di cui all'allegato A.
Art. 4. 
(Destinazione delle somme iscritte al capitolo n. 27160)
1. 
Le disponibilità accantonate sul capitolo n. 27160, pari a lire 46 miliardi e 500 milioni, per il finanziamento del Piano Regionale di Sviluppo, sono destinate come sotto specificato:
Turismo
2.100.000.000
Termalismo
3.400.000.000
Presidi socio-assistenziali
16.000.000.000
Edilizia residenziale agevolata
25.000.000.000
Totale
46.500.000.000
Art. 5. 
(Economie F.I.P.)
1. 
In applicazione dell' articolo 17, comma 5, della l.r. 43/1994 , le somme non impegnate, pari complessivamente a lire 11 miliardi 581 milioni e 690 mila, sono destinate ai campi di intervento come sotto specificato:
Turismo
1.510.500.000
Presidi socio-assistenziali
2.071.190.000
Assistenza veterinaria
8.000.000.000
Totale
11.581.690.000
2. 
Le disponibilità per l'assistenza veterinaria sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1995.
Art. 6. 
(Destinazione del maggior stanziamento F.I.P. 1996)
1. 
Le ulteriori disponibilità, pari a lire 24 miliardi, quantificati ai sensi ed in applicazione dell' articolo 11, comma 4, lettera a), della l.r. 43/1994 , sono destinate come sotto specificato:
Pianificazione, gestione risorse idriche
13.000.000.000
Turismo
3.000.000.000
Imprenditoria giovanile
3.000.000.000
Valorizzazione prodotti agricoli
5.000.000.000
Totale
24.000.000.000
Art. 7. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 1996
Enzo Ghigo