"Interventi urgenti di edilizia sanitaria - Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67 ".
(B.U. 10 luglio 1996, n. 28)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1.
La legge autorizza l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi previsti dall'
articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
, a favore delle Aziende regionali elencate all'allegato A, per gli interventi e gli importi indicati a fianco di ciascuna azienda.
Art. 2.
(Modalità di finanziamento)
1.
La concessione del finanziamento di cui all'articolo 1 è disposta, ai sensi della
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18
, con decreto del Presidente della Giunta regionale in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto in conformità all'
articolo 16, comma 4, legge 11 febbraio 1994, n. 109
.
2.
L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi in conformità alle previsioni del progetto definitivo.
3.
I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, nelle seguenti misure:
a)
trenta per cento, alla stipula e registrazione del contratto di appalto dei lavori;
b)
trenta per cento, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del trenta per cento dei lavori a contratto;
c)
trenta per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del novanta per cento dell'importo contrattuale, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del sessanta per cento dei lavori a contratto;
d)
dieci per cento, o la minor somma necessaria al raggiungimento del cento per cento dell'importo contrattuale, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonchè del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
4.
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari. In questo caso la proroga dei termini di inizio e di ultimazione lavori può essere disposta dal Presidente della Giunta regionale per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.
5.
Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una parte di opere, purchè consistenti in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale può disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa complessiva di lire 15 miliardi ripartiti secondo le quote di cui all'allegato A.
2.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1996 viene, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Erogazione a favore Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario" e con la dotazione di lire 15 miliardi in termini di competenza e di cassa, con riduzione di pari importo del capitolo 27170.
Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 127 della Costituzione
e dell'
articolo 45 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 luglio 1996
Enzo Ghigo