Legge regionale n. 39 del 03 luglio 1996  ( Versione vigente )
"Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province".
(B.U. 10 luglio 1996, n. 28)

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4. 
(Modalità di versamento - Delega alle province)
1. 
Le funzioni relative alla riscossione del tributo, nonchè del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono delegati alla provincia nel cui territorio sono ubicati la discarica o l'impianto di cui all'articolo 1.
2. 
Il tributo è versato dai soggetti passivi indicati all'articolo 2 alla provincia competente per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare la quota di competenza regionale sul capitolo del bilancio regionale, all'uopo istituito, denominato "Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica", nei modi e nei tempi indicati dall'articolo 7.
Art. 5.[4] 
(...)
Art. 6.[5] 
(...)
Art. 7. 
(Delega alle province)
1. 
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi di mora in attuazione di quanto previsto dalla presente legge sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci.
2. 
Il tributo, al netto della parte eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4, è versato dalla Città metropolitana di Torino e dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall' articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 .
[6]
3. 
Le somme derivanti dal recupero d'imposta sono versate dalle amministrazioni provinciali alla Regione entro il mese successivo a quello di riscossione.
[7]
4. 
Le istanze di rimborso devono essere presentate alla provincia competente per territorio, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti.
5. 
Le province sono tenute a produrre annualmente alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contenga fra l'altro:
[8]
a) 
i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
b) 
i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente, con l'indicazione della data di effettiva attivazione dei nuovi impianti per le nuove autorizzazioni;
[9]
c) 
i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo, con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
d) 
i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all' articolo 3, comma 27 della legge 549/1995 .
Art. 8.[10] 
(...)
Art. 9.[11] 
(...)
Art. 10.[12] 
(...)
Art. 11.[13] 
(...)
Art. 12.[14] 
(...)
Art. 14.[15] 
(...)
Art. 15.[16] 
(...)

Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[3] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[4] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[6] Il comma 2 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 16 del 2016.

[7] Nel comma 3 dell'articolo 7 le parole ", per la sola parte di spettanza stabilita dall' articolo 3, comma 27 della legge 549/1995 ," sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 16 del 2016.

[8] Nel comma 5 dell'articolo 7 le parole "che integra quanto previsto dall' articolo 28, comma 12, della l.r. 59/1995 e" sono state soppresse ad opera dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.

[9] Nella lettera b del comma 5 dell'articolo 7 le parole "compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai comuni ai sensi dell' articolo 29 della l.r. 59/1995 " sono state soppresse ad opera dalla lettera d del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.

[10] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[11] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[12] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[13] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[14] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[15] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.

[16] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.