La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "all' articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 , "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti" " sono state sostituite dalle parole "agli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, "Norme per la gestione dei rifiuti"" ad opera dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.
[2] Nel comma 6 dell'articolo 3 le paroagli le "all' articolo 3 della l.r. 59/1995" sono state sostituite dalle parole "articoli 5 e 6 della l.r. 24/2002" ad opera della lettera b del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.
[3] Il comma 6 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 48 del 2000.
[4] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 48 del 2000.
[5] Nel comma 5 dell'articolo 7 le parole "che integra quanto previsto dall' articolo 28, comma 12, della l.r. 59/1995 e" sono state soppresse ad opera dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.
[6] Nella lettera b del comma 5 dell'articolo 7 le parole "compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai comuni ai sensi dell' articolo 29 della l.r. 59/1995 " sono state soppresse ad opera dalla lettera d del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.
[7] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 48 del 2000.
[8] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 24 del 2002.