Legge regionale n. 39 del 03 luglio 1996  ( Versione vigente )
"Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province".
(B.U. 10 luglio 1996, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto del tributo)
1. 
Il tributo speciale istituito dall' articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", si applica ai rifiuti di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 di attuazione delle direttive CEE in materia di rifiuti, compresi i fanghi anche palabili:
a) 
conferiti in discarica soggetta ad autorizzazione ex d.p.r. 915/1982 ;
b) 
smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
c) 
smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
Art. 2. 
(Soggetto passivo)
1. 
Il tributo è dovuto:
a) 
dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento;
b) 
dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia.
2. 
Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell' articolo 3, comma 32, della legge 549/1995 , da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. 
L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Amministrazione provinciale competente per territorio quale delegata dalla Regione e, per conoscenza, alla Regione stessa, prima della constatazione delle violazioni di legge.
Art. 3. 
(Base imponibile e determinazione del tributo)
1. 
La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del d.p.r. 915/1982 .
2. 
L'ammontare del tributo è fissato, a norma dell'articolo 3, commi 29 e 40, della legge 549/1995 , con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.
3. 
Il tributo è determinato secondo il disposto dell'articolo 3 commi 29 e 38 della legge 549/1995 .
4. 
I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.
5. 
Gli scarti e sovvalli classificabili come rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti e dei residui in impianti tecnologici, previsti dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti e nei Programmi provinciali di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, "Norme per la gestione dei rifiuti" nonchè i fanghi anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito, per i rifiuti urbani, dall'articolo 3, commi 29 e 38 della legge 549/1995 .
[1]
6. 
Gli scarti e sovvalli classificabili come rifiuti speciali, tossici e nocivi, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti e dei residui in impianti tecnologici, previsti dal Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti e nei Programmi provinciali di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 24/2002, nonchè i fanghi anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di seconda categoria tipo B, SP e C, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare stabilito, per i rifiuti speciali, dall'articolo 3, commi 29 e 38 della legge 549/1995 .
[2]
6 bis. 
Gli scarti e i sovvalli di cui ai commi 5 e 6, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare stabilito rispettivamente per i rifiuti urbani e speciali, a condizione che i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero e compostaggio devono raggiungere, per poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli e le modalità di verifica.
[3]
Art. 4. 
(Modalità di versamento - Delega alle province)
1. 
Le funzioni relative alla riscossione del tributo, nonchè del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono delegati alla provincia nel cui territorio sono ubicati la discarica o l'impianto di cui all'articolo 1.
2. 
Il tributo è versato dai soggetti passivi indicati all'articolo 2 alla provincia competente per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare la quota di competenza regionale sul capitolo del bilancio regionale, all'uopo istituito, denominato "Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica", nei modi e nei tempi indicati dall'articolo 7.
Art. 5. 
(Presentazione della dichiarazione)
1. 
Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:
a) 
denominazione e sede della ditta e generalità del legale rappresentante;
b) 
ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) 
quantità complessive dei rifiuti conferiti per ogni trimestre, nonchè i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto così come definiti dalle categorie di tariffazione della legge 549/1995 e secondo lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione predisposto dalla Giunta regionale;
d) 
indicazione dei versamenti tributari effettuati.
2. 
La dichiarazione in triplice copia deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio, che provvederà entro il mese successivo ad inviarne una copia alla struttura tributaria della Regione Piemonte.
3. 
Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto previsto dal presente articolo, oppure oltre il termine previsto dalla legge 549/1995 , sono da considerarsi omesse e come tali sanzionabili.
Art. 6. 
(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)
1. 
Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti e con le modalità indicati all' articolo 3, comma 33 della legge 549/1995 .
2. 
Gli agenti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso a cura degli uffici dai quali dipendono al competente ufficio provinciale entro trenta giorni dalla loro redazione.
3. 
L'Amministrazione provinciale, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione, con invito al pagamento, è notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. 
Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 3.
4 bis. 
Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, le sanzioni previste dall'articolo 8, comma 1, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
[4]
Art. 7. 
(Delega alle province)
1. 
Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi di mora in attuazione di quanto previsto dalla presente legge sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci.
2. 
Il tributo di spettanza della Regione, al netto di quanto di spettanza provinciale e della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4 è versato dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall' articolo 3, comma 30 della legge 549/1995 .
3. 
Le somme derivanti dal recupero d'imposta sono versate dalle amministrazioni provinciali alla Regione, per la sola parte di spettanza stabilita dall' articolo 3, comma 27 della legge 549/1995 , entro il mese successivo a quello di riscossione.
4. 
Le istanze di rimborso devono essere presentate alla provincia competente per territorio, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti.
5. 
Le province sono tenute a produrre annualmente alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contenga fra l'altro:
[5]
a) 
i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
b) 
i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente, con l'indicazione della data di effettiva attivazione dei nuovi impianti per le nuove autorizzazioni;
[6]
c) 
i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo, con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
d) 
i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all' articolo 3, comma 27 della legge 549/1995 .
Art. 8. 
(Applicazione delle pene pecuniarie)
1. 
Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall' articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ). Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Fino a quando non sia stata constatata la violazione alla presente legge e comunque non siano iniziati controlli o altre attività amministrative di accertamento il soggetto passivo può ravvedersi secondo quanto previsto dall' articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997 . Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni del d. lgs. n. 472/1997 .
[7]
2. 
Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.
3. 
L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo e pertanto, fatti salvi altri provvedimenti di rettifica o di annullamento emesse da parte dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio della facoltà di autotutela, anche a seguito di eventuali produzioni di idonea documentazione da parte degli interessati entro il termine previsto dal comma 1 per il pagamento in misura ridotta, deve contenere, qualora non ci si avvalga della facoltà prevista al comma 1, l'indicazione della somma dovuta per il recupero del tributo evaso, per gli interessi moratori nella misura stabilita dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, per la violazione a titolo di sanzione e per le spese di procedimento e che sarà introitata mediante riscossione coattiva.
4. 
Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo sono possibili le opposizioni previste dalla normativa statale di riferimento e che saranno precisate nell'avviso di accertamento.
Art. 9. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Per la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 3, comma 32, della legge 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e di chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall' articolo 16 della legge 689/1981 .
2. 
Alle sanzioni previste dall' articolo 3, comma 32 della legge 549/1995 , è aggiunta la seguente:
a) 
nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui all' articolo 3, comma 33 della legge 549/1995 agli aventi titolo a norma dell'articolo 6 o comunque non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.
Art. 10. 
(Riscossione coattiva. Iscrizione a ruolo)
1. 
Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione sia per il contenzioso tributario che amministrativo si procederà alla riscossione coattiva con le maggiorazioni previste mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43 "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell' articolo 1, comma 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657 " e successive modificazioni.
Art. 11. 
(Decadenza)
1. 
L'accertamento delle violazioni previste con pena pecuniaria può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'articolo 5.
2. 
Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con sanzioni amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi dell' articolo 28 della legge 689/1981 nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.
3. 
Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento.
4. 
In caso di presentazione dell'istanza a mezzo del servizio postale farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
Art. 12. 
(Istituzione fondi per l'ambiente)
1. 
In attuazione e per le finalità di cui all' articolo 3, comma 27 della legge 549/1995 , sono istituiti, nello stato di previsione della spesa, a partire dall'anno finanziario 1996, appositi capitoli con le denominazioni sotto indicate:
a) 
"Fondo per investimenti di tipo ambientale" costituito da almeno il 20 per cento, al netto della quota spettante alle province, del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta;
b) 
"Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall' articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 ", costituito da almeno il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione della tassa, al netto della quota del 10 per cento del gettito stesso spettante alle province e della quota afferente il fondo di cui alla lettera a).
2. 
L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con deliberazione della Giunta regionale.
3. 
I fondi di cui al comma 1 sono allocati in appositi capitoli, allo scopo istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
4. 
Per l'anno 1996, i capitoli su indicati vengono iscritti con la dotazione rispettivamente di lire un miliardo e lire dieci miliardi.
5. 
Agli oneri finanziari conseguenti si provvede mediante riduzione, di pari importo del capitolo 27170.
6. 
Per l'anno finanziario 1996 è inoltre autorizzata la spesa di lire sette miliardi e settecento milioni quale quota presunta spettante alle province.
7. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Somme da trasferire alle province quale quota del gettito derivante dalla tassazione sul deposito in discarica compresa quella sui fanghi di risulta" con la dotazione di lire sette miliardi e settecento milioni e mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 15910.
Art. 13.[8] 
(...)
Art. 14. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi della legislazione vigente in materia comunicano alla struttura tributaria regionale le autorizzazioni già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge entro sessanta giorni da tale data.
2. 
Per l'anno 1996, ai sensi dell' articolo 3, comma 38, della legge 549/1995 , il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico per i quali la misura del tributo, il campo di applicazione, gli obblighi e le esclusioni saranno quelli definiti con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. 
Per l'anno 1996, ai sensi dell' articolo 12, comma 1 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 230 , il termine per il versamento del tributo relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre è differito al 31 luglio 1996.
4. 
In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste dall' articolo 3, comma 32 della legge 549/1995 , qualora gli stessi provvedano entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia alla Regione, in cui, per le discariche abusive deve essere quantificato e certificato con relazione di un professionista iscritto all'ordine all'uopo abilitato, lo stato di fatto al momento della denuncia. In caso di semplice abbandono è sufficiente una autocertificazione dell'interessato che quantifichi lo stato di fatto.
5. 
In caso contrario il tributo sarà determinato per il quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva.
6. 
Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali in materia.
7. 
L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 luglio 1996
Enzo Ghigo

Note:

[1] Nel comma 5 dell'articolo 3 le parole "all' articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 , "Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti" " sono state sostituite dalle parole "agli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, "Norme per la gestione dei rifiuti"" ad opera dalla lettera a del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.

[2] Nel comma 6 dell'articolo 3 le paroagli le "all' articolo 3 della l.r. 59/1995" sono state sostituite dalle parole "articoli 5 e 6 della l.r. 24/2002" ad opera della lettera b del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.

[3] Il comma 6 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 48 del 2000.

[4] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 48 del 2000.

[5] Nel comma 5 dell'articolo 7 le parole "che integra quanto previsto dall' articolo 28, comma 12, della l.r. 59/1995 e" sono state soppresse ad opera dalla lettera c del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.

[6] Nella lettera b del comma 5 dell'articolo 7 le parole "compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai comuni ai sensi dell' articolo 29 della l.r. 59/1995 " sono state soppresse ad opera dalla lettera d del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 del 2002.

[7] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 48 del 2000.

[8] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera h del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 24 del 2002.