Legge regionale n. 28 del 30 aprile 1996  ( Versione vigente )
"Sostituzione dell' articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 'Coltivazione di cave e torbiere '".
(B.U. 08 maggio 1996, n. 19)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Durata e rinnovo dell'autorizzazione)
1.
L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
2.
Per le cave di pietre ornamentali, ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 ''Protezione delle bellezze naturali '' e 8 agosto 1985, n. 431 ''Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale '', il parere della Commissione Tecnico-Consultiva di cui al precedente articolo 6, può essere riferito all'intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.
3.
Analogamente i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 ''Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici '' possono essere riferiti all'intero progetto.
4.
Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 2 e ferma restando l'autorizzazione di cui alle leggi 1497/1939 e 431/1985, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.
5.
Le Amministrazioni comunali sono tenute ad inviare la deliberazione autorizzativa di cui al comma 4 al Presidente della Giunta regionale ed al Corpo forestale dello Stato
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996
Enzo Ghigo