La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 19 del 2018.
[2] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 96 della legge regionale 19 del 2018; successivamente l'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 20 del 2018. Le due leggi entrano in vigore lo stesso giorno
[3] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "spesa, comprensiva di oneri, calcolata nei preventivi di parcella, redatti da professionisti incaricati, muniti di positivo parere di congruità dei rispettivi ordini professionali, oppure, della dichiarazione del comune relativa al mancato rilascio del citato parere" sono state sostituite dalle parole "spesa, comprensiva di oneri, indicata nell'atto amministrativo di cui all'articolo 3, comma 4" ad opera del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 3 del 2023.
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 13 del 2020.
[5] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 19 del 2018.
[6] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 3 del 2023.
[7] Il comma 4 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 3 del 2023.
[8] Nel comma 2 dell'articolo l'alinea è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 3 del 2013.
[9] La lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 3 del 2013.
[10] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 3 del 2023.