Legge regionale n. 21 del 30 aprile 1996  ( Versione vigente )
"Modificazione dell' articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale '".
(B.U. 08 maggio 1996, n. 19)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione stipula le convenzioni di cui all'articolo 11 in deroga alla materia normata dal titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 ed in conformità ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati dalla Giunta regionale
".
Art. 2. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dall' articolo 127 della Costituzione e dall' articolo 45, comma 6, dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 aprile 1996
Enzo Ghigo