"Modifica dell' articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 'Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati '".
(B.U. 28 febbraio 1996, n. 9)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Al punto 2) del
comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 , dopo le parole "
" sono aggiunte le parole "
"; e dopo le parole "
" sono soppresse le parole "
".
dipendenti della Regione
nei limiti di cui alla
legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 : Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale
Aziende della Regione
anche se in congedo o in aspettativa
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 febbraio 1996
Enzo Ghigo