Legge regionale n. 9 del 22 febbraio 1996  ( Versione vigente )
"Modifica dell' articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 'Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati '".
(B.U. 28 febbraio 1996, n. 9)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 , dopo le parole "
dipendenti della Regione
" sono aggiunte le parole "
nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 : Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale
"; e dopo le parole "
Aziende della Regione
" sono soppresse le parole "
anche se in congedo o in aspettativa
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 febbraio 1996
Enzo Ghigo