Legge regionale n. 1 del 12 gennaio 1996  ( Versione vigente )
"Modifica della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali '."
(B.U. 17 gennaio 1996, n. 3)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è sostituito dal seguente: "
L'iniziativa dei Comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova Provincia deve concludersi con il parere regionale entro il termine perentorio di venti mesi dalla data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta
"
Art. 2. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 gennaio 1996
Enzo Ghigo