Legge regionale n. 9 del 18 gennaio 1995  ( Versione vigente )
"Modifiche alla L.R. 30 giugno 1992, n. 32 (attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 , relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali)."
(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "
Nelle attività di supporto è ricompresa la partecipazione ai sopralluoghi ed alle ispezioni collegiali, di cui agli articoli 16 e 20 del D.P.R. 175/1988 finalizzati esclusivamente agli aspetti relativi ai rischi di incidente rilevante
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32 , sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
Ogni componente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da altro esperto all'uopo designato con funzione di supplenza.
2 ter.
Il fabbricante, o un tecnico di sua fiducia, su richiesta del Comitato può partecipare alle sedute dello stesso.
"
Art. 2. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32 , è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
Conferenze provinciali
1.
Ai fini di coadiuvare le Autorità preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione ed a supporto delle competenze regionali previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) e dall'articolo 14, la Giunta regionale istituisce, a livello provinciale, una o più Conferenze sui rischi industriali, composte:
a)
dal Presidente della Provincia che la presiede o da un suo delegato;
b)
dai Sindaci dei comuni sul cui territorio siano insediate imprese soggette agli obblighi del D.P.R. 175/1988 e dai Sindaci dei comuni confinanti con i comuni su cui insistono tali imprese;
c)
dai legali rappresentanti delle U.S.L.;
d)
da un delegato del Presidente della Giunta regionale;
e)
da tre rappresentanti degli imprenditori nominati dalle associazioni industriali più rappresentative a livello provinciale o regionale;
f)
da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g)
da tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2.
La Conferenza sui rischi industriali stabilisce i necessari collegamenti informativi ed operativi con il Prefetto ai fini della tutela della sicurezza della popolazione, invitandolo, anche a mezzo di un suo delegato, alle sedute della Conferenza.
3.
La Conferenza, se richiesta, coadiuva i Sindaci, i Prefetti, la Giunta regionale o altre autorità competenti nella diffusione dell'informazione alla popolazione relativa alle misure di sicurezza ed alle norme da seguire in caso di incidente.
4.
La Conferenza, per quanto concerne gli impianti esistenti soggetti a dichiarazione ai sensi dell' articolo 6 del D.P.R. 175/1988 , riceve dall'Unità flessibile documentazione comprendente:
a)
una scheda riassuntiva che evidenzia:
1)
la localizzazione dell'azienda con le indicazioni territoriali ed ambientali dell'area in cui la stessa è dislocata;
2)
il tipo di processo produttivo;
3)
le sostanze trattate e la relativa scheda tossicologica;
4)
lo scenario degli incidenti ipotizzati;
5)
le misure di sicurezza adottate;
6)
il numero degli addetti;
7)
le misure previste nel piano di emergenza interno;
b)
le conclusioni istruttorie e le misure integrative proposte.
5.
La Conferenza formula eventuali proposte o suggerimenti entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione suddetta.
6.
Il Presidente della Giunta regionale, in ordine ai progetti di nuovi impianti soggetti all'obbligo di dichiarazione, convoca immediatamente la Conferenza presso la sede regionale, a cui partecipa l'Unità flessibile, per acquisire osservazioni, proposte e dati conoscitivi non desumibili dalla documentazione agli atti.
7.
L'Unità flessibile, terminata l'istruttoria di cui all'articolo 7, trasmette alla Conferenza la documentazione di cui al comma 4, sulla quale la Conferenza formula eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla ricezione.
8.
Il Presidente della Giunta regionale, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, richiede la convocazione della Conferenza provinciale.
"
Art. 3. 
1. 
L' articolo 7 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32 , è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
Dichiarazione
1.
L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione di cui all' articolo 6 del D.P.R. 175/1988 è svolto dall'Unità flessibile di cui all'articolo 3.
2.
Tali compiti riguardano:
a)
la ricezione e la registrazione della dichiarazione, nonchè la verifica della corrispondenza a quanto previsto nell' articolo 6 del d.p.r. 175/1988 ;
b)
la richiesta, ove ritenuta necessaria, delle informazioni supplementari con la determinazione dei termini in cui sono trasmesse le risposte;
c)
l'eventuale verifica, tramite sopralluogo, dei punti critici dell'impianto emergenti dal rapporto e delle relative misure di sicurezza;
d)
l'organizzazione delle ispezioni collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
e)
la valutazione tecnica dell'attendibilità delle analisi svolte dal fabbricante in ordine ai rischi prospettati ed alle misure di sicurezza adottate;
f)
la formulazione delle valutazioni conclusive sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con eventuali indicazioni ed osservazioni sulle ulteriori misure di sicurezza da adottare.
3.
La Giunta regionale informa il Sindaco del comune interessato ed il Prefetto della provincia competente del ricevimento della dichiarazione.
4.
I relativi provvedimenti sono adottati entro il 1996 con decreto del Presidente della Giunta regionale e comunicati al Sindaco ed al Prefetto competenti per territorio ai quali è altresì trasmesso, in allegato, l'elenco degli ulteriori soggetti istituzionali informati.
5.
Per le nuove attività industriali di cui all'articolo 8, i provvedimenti sono adottati entro novanta giorni dalla ricezione delle dichiarazioni o della documentazione integrativa eventualmente richiesta.
"

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 gennaio 1995
Gian Paolo Brizio