Legge regionale n. 97 del 27 dicembre 1995  ( Versione vigente )
"Interventi per la realizzazione dei nuovi ospedali di Biella ed Asti."
(B.U. 28 dicembre 1995, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La legge autorizza l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi recati dall' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , a favore dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale (USL) n. 12 di Biella e n. 19 di Asti, al fine di consentire l'avvio della realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri.
Art. 2. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa complessiva di lire 9 miliardi di cui lire 4 miliardi per l'Azienda regionale USL di Biella e lire 5 miliardi per quella di Asti.
2. 
Alla copertura degli oneri finanziari si provvede, per lire 5 miliardi mediante riduzione del capitolo n. 27170 e per lire 4 miliardi del capitolo n. 23600.
3. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1995 viene, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Erogazione a favore delle Aziende regionali USL n. 12 di Biella e n. 19 di Asti, delle somme necessarie per l'avvio della realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri" e con la dotazione di lire 9 miliardi in termini di competenza e di cassa.
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 dicembre 1995
Enzo Ghigo