La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2008.
[2] Il comma 1 ter dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 12 del 2008.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta Regionale, sono presentate entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di intervento e sono corredate di:" sono state sostituite dalle parole "Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:" ad opera del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 12 del 2008.
[4] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 35 del 2006.
[5] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 35 del 2006.