Legge regionale n. 74 del 24 ottobre 1995  ( Versione vigente )
"Interventi straordinari per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria inseriti nel piano straordinario, previsto dall' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ."
(B.U. 31 ottobre 1995, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La legge consente, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dal decreto legge 3 agosto 1995, n. 320 , di autorizzare la copertura degli oneri finanziari di finanziamenti volti a consentire l'approvazione di progetti esecutivi di lotti funzionanti e funzionali di interventi inseriti nel piano straordinario predisposto in attuazione dell' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 integrata ai sensi ed in applicazione di quanto previsto dall' articolo 4, comma 2 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64 .
Art. 2. 
(Modalità)
1. 
I finanziamenti di cui all'articolo 1 possono essere autorizzati in considerazione e nei limiti di quanto previsto nell'ambito dei finanziamenti recati dal secondo triennio di cui all' articolo 20 della legge 67/1988 .
2. 
L'erogazione dei finanziamenti è correlata alle effettive necessità finanziarie derivanti dall'andamento dei lavori.
3. 
Il tasso di interesse è concordato con Istituto di credito o pool di Istituti di credito, ma non può essere in ogni caso superiore al tasso di riferimento autorizzato per gli investimenti di cui all' articolo 20 della legge 67/1988 , diminuito di tre punti.
Art. 3. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati in lire 1 miliardo per l'anno 1996 ed in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
2. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Oneri finanziari derivanti dai finanziamenti attivati per consentire la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all' articolo 20 della legge 67/1988 " e con la dotazione di lire 1 miliardo.
3. 
Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con una disponibilità, di pari ammontare, delle somme iscritte nel bilancio pluriennale 1995-1997 tra gli oneri non ripartibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 1995
Enzo Ghigo