Legge regionale n. 73 del 24 ottobre 1995  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 57 , recante norme in materia di interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale."
(B.U. 31 ottobre 1995, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al comma 1 lettera a) dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 57 la parola "
trecento
" viene sostituita con "
duecento
".
2. 
I commi 3 e 4 dell' articolo 2 della L.R. 11 aprile 1995, n. 57 , sono sostituiti dai seguenti: "
3.
Le cooperative nonchè i consorzi di primo e secondo grado il cui Statuto non sia conforme, in tutto o in parte, alle norme previste dalla presente legge, possono presentare istanza di contributo a condizione di provvedere all'adeguamento del medesimo entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pena l'archiviazione della stessa
". "
4.
La Giunta Regionale ha la facoltà di nominare, nel collegio sindacale dei soggetti di cui al precedente comma 1, oppure, ove il collegio non esista, nel Consiglio di amministrazione, un componente scelto tra gli iscritti negli albi professionali dei ragionieri, dottori commercialisti e revisori dei conti della provincia in cui hanno sede le strutture di garanzia
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 7 dell'articolo 2 della L.R. 57/1995 è sostituito dal seguente: "
7.
Sono parimenti escluse dal contributo di cui al successivo articolo 3, comma 3, le imprese che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici previsti dalla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici
".
Art. 3. 
1. 
L' articolo 4 della L.R. 57/1995 è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
Presentazione delle domande
1.
Per la richiesta del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, entro il 30 giugno di ogni anno, avanzano al Presidente della Giunta Regionale idonea istanza, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
a)
atto costitutivo;
b)
Statuto ;
c)
indicazione del numero delle imprese associate e delle relative quote di capitale sociale versate;
d)
indicazione dell'ammontare delle garanzie prestate nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
e)
copia autentica del bilancio consuntivo inerente l'ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
f)
limitatamente ai consorzi di secondo grado, relazione tecnico-finanziaria in merito all'attività svolta ed ai programmi di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell'attività delle forme associative aderenti.
2.
Per la richiesta del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, i soggetti di cui all'articolo 2 avanzano idonea istanza al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione da un prospetto riepilogativo delle operazioni perfezionate nei dodici mesi precedenti la scadenza, che riporti i seguenti dati:
a)
denominazione della ditta;
b)
sede legale;
c)
oggetto dell'attività;
d)
importo del finanziamento;
e)
durata;
f)
programma di investimento;
g)
istituto di credito;
h)
data di erogazione bancaria del finanziamento;
i)
titolo di priorità.
".
Art. 4. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 57/1995 è sostituito dal seguente: "
2.
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, nonchè i consorzi di secondo grado possono fruire annualmente di contributi straordinari finalizzati ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. L'importo di detti contributi non può superare il 2 per cento dell'ammontare delle garanzie prestate nell'esercizio finanziario precedente
".
Art. 5. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 57/1995 è sostituito dal seguente: "
3.
Il contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 3, comma 3, non può superare il 10 per cento dell'importo del finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per programmi di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400 milioni.
".
Art. 6. 
1. 
All' articolo 23 della L.R. 57/1995 le parole: "
Per le istanze già presentate entro la data dell'entrata in vigore della presente legge si applica la normativa vigente all'atto della presentazione
" vengono sostituite da un comma aggiuntivo che recita: "
2.
Alle istanze presentate ai sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 47 entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa vigente all'atto della presentazione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede nei bilanci dei successivi esercizi finanziari di competenza.
".
Art. 7. 
1. 
In fase di prima applicazione, le domande di contributo di cui al Capo II, articolo 4; Capo III, articolo 11 e Capo IV, articolo 18 della L.R. 57/1995 e successive modifiche ed integrazioni, debbono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 1995
Enzo Ghigo