Legge regionale n. 60 del 13 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale." [1]
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE
Art. 1.[2] 
(...)
Capo II. 
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)
Art. 2.[3] 
(...)
Art. 3.[4] 
(...)
Art. 4.[5] 
(...)
Art. 5.[6] 
(...)
Art. 6.[7] 
(...)
Art. 7.[8] 
(...)
Art. 8.[9] 
(...)
Art. 9.[10] 
(...)
Art. 10.[11] 
(...)
Art. 11.[12] 
(...)
Capo III. 
RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI DELL'ARPA
Art. 12.[13] 
(...)
Art. 13.[14] 
(...)
Art. 14.[15] 
(...)
Art. 15.[16] 
(...)
Art. 16.[17] 
(...)
Capo IV. 
DOTAZIONI DELL'ARPA E NORME FINANZIARIE
Art. 17.[18] 
(...)
Art. 18.[19] 
(...)
Art. 19.[20] 
(...)
Art. 20. 
(Trattamento giuridico ed economico del personale)
1. 
(...)
[21]
2. 
(...)
[22]
3. 
Ai sensi dell' articolo 2 bis del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 , nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPA con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.
4. 
(...)
[23]
Art. 21.[24] 
(...)
Capo V. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 22.[25] 
(...)
Art. 23.[26] 
(...)
Art. 24.[27] 
(...)
Art. 25.[28] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1]

La legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 é stata abrogata dal comma 1 dell' art. 28 della l.r. 18/2016 ad esclusione del comma 3 dell'articolo 20 , che sarà abrogato dall'entrata in vigore del regolamento (ISPRA) di cui all'articolo 14, comma 5 della legge 132/2016.

[2] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[3] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[4] L'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[5] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[6] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[7] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[8] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[9] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[10] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[11] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[12] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[13] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[14] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[15] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[16] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[17] L'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[18] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[19] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[20] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[21] Il comma 1 dell'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[22] Il comma 2 dell'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[23] Il comma 4 dell'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[24] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[25] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[26] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[27] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.

[28] L'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.