Legge regionale n. 60 del 13 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale." [1]
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE
Art. 1. 
(Finalità e oggetto)
1. 
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale attraverso:
a) 
l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA);
b) 
il coordinamento delle attività nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modificazioni;
c) 
la definizione dei criteri per il riordino delle competenze amministrative in materia ambientale, ai sensi dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 .
Capo II. 
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)
Art. 2. 
(Istituzione dell'ARPA)
1. 
È istituita l'ARPA quale Ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale, contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta Regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.
2. 
L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica e altre attività utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli e associati, nonchè alle Aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale.
[2]
2 bis 
Nell'ambito delle funzioni di propria competenza la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, formula specifiche direttive per l'esercizio delle attività di cui al comma 2.
[3]
3. 
I soggetti pubblici sopra indicati si avvalgono dell'ARPA per le attività da essa svolte a norma dell'articolo 3; eventuali eccezioni sono ammesse previo parere favorevole del Comitato Regionale di indirizzo di cui all'articolo 14.
4. 
La vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sul rendiconto consuntivo, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, sulle convenzioni quadro e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità che con propria deliberazione sono fissate dalla Giunta.
[4]
5. 
La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto dell'ARPA.
6. 
Il Presidente della Giunta Regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce l'ARPA con proprio decreto.
Art. 3.[5] 
(Attività tecnico scientifiche dell'ARPA)
1. 
Ai sensi dell' articolo 03 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 e ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della presente legge, sono attribuite all'ARPA le attività inerenti:
a) 
al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell'ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;
[6]
b) 
alla raccolta, all'elaborazione, all'organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonchè all'elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di informazione, formazione, educazione ambientale e di formazione interna.
[7]
c) 
alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;
d) 
all'assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza.
2. 
A tal fine l'ARPA ha il compito di:
a) 
effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco";
b) 
effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
c) 
procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello Regionale e degli Enti locali;provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;
d) 
provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
e) 
compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
f) 
procedere alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;
g) 
effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonchè rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;
h) 
formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente da trasmettere alla Giunta Regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte;
i) 
garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo Nazionale ed internazionale;
l) 
cooperare a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore.
3. 
Le attività di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte in raccordo ed in reciproco interscambio con il Sistema informativo regionale, la cui componente ambientale, realizzata nell'ambito del Sistema informativo Nazionale ambientale e basata sul sistema informativo territoriale, è alimentata dai flussi informativi delle strutture regionali e degli altri Enti ed organismi competenti in materia. La Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla costituzione dell'ARPA, in attuazione della normativa vigente, disciplina le modalità e le forme di raccordo e di interscambio, nonchè le modalità per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte.
4. 
L'ARPA fornisce prestazioni a favore di privati, purchè tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.
Art. 4. 
(Organi dell'ARPA)
1. 
Sono organi dell'ARPA:
a) 
il Direttore generale;
b) 
il Collegio dei revisori.
Art. 5. 
(Direttore generale)
1. 
Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione delle organizzazioni complesse.
[8]
2. 
Il Direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14, nonchè della corretta gestione delle risorse.
3. 
Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, al Direttore sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo Statuto , nonché la legale rappresentanza dell'ARPA.
[9]
4. 
Il Direttore generale provvede in particolare:
a) 
alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;
b) 
all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle aree funzionali di cui all'articolo 9;
c) 
alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo;
d) 
all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali all'articolazione centrale e alle strutture periferiche, nonchè alla verifica sul loro utilizzo;
e) 
alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA;
f) 
alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
g) 
alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
h) 
alla stipula di contratti e di convenzioni.
5. 
Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il direttore generale si avvale di un proprio staff, con comprovata esperienza nelle specifiche funzioni, da lui nominato; fanno parte dello staff esperti in campo economico-finanziario, giuridico, di organizzazione e tecnico in numero non superiore a cinque.
[10]
6. 
Il direttore generale è coadiuvato dall'ufficio di direzione di cui all'articolo 9; è altresì coadiuvato da un responsabile amministrativo preposto ad appositi uffici per lo svolgimento dell'attività di amministrazione dell'ente e, eventualmente, da un responsabile tecnico per il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.
[11]
7. 
Il rapporto di lavoro del direttore generale e dello staff di cui al comma 5 è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale ed è rinnovabile. Qualora l'incarico di direttore generale sia conferito a persona estranea all'ARPA o all'Amministrazione regionale il rinnovo può essere disposto una sola volta. I contenuti del contratto del direttore generale e dello staff, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche. Il direttore generale, i componenti dello staff e i direttori tecnico e amministrativo, qualora provenienti da enti pubblici, sono collocati in aspettativa senza assegni sin dalla prima nomina immediatamente successiva alla costituzione dell'ARPA, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ARPA, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. Per coloro che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto è versata dall'ARPA, con recupero della quota a carico dell'interessato.
[12]
8. 
Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonchè in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale, con propria deliberazione e sentito il comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del direttore generale. La revoca del direttore generale comporta la decadenza dello staff. La decadenza si verifica altresì in caso di recesso del direttore generale.
[13]
9. 
In fase di prima attuazione della presente legge, il Direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma 7.
Art. 6. 
(Collegio dei revisori)
1. 
Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato dall'Unione province piemontesi (UPP) in rappresentanza delle province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente.
[14]
2. 
I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .
3. 
Il Collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta Regionale. Il Presidente del Collegio è eletto dai revisori nella prima riunione.
Art. 7. 
(Organizzazione)
1. 
L'ARPA è articolata a livello centrale e periferico, ai sensi degli articoli 9 e 10 e secondo criteri di:
a) 
programmazione delle attività e degli interventi;
b) 
integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali e delle strutture periferiche;
c) 
interdisciplinarietà e specializzazione;
d) 
garanzia di collaborazione dell'ARPA a tutti i livelli istituzionali sia attraverso l'articolazione centrale che periferica;
e) 
fissazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi;
e bis ) 
contenimento della spesa pubblica e rispetto dei costi standard per tipologia di prestazione.
[15]
Art. 8. 
(Regolamento)
1. 
Il Direttore generale adotta il Regolamento dell'ARPA; entro sessanta giorni dalla costituzione della stessa il Direttore generale adotta un Regolamento per la prima organizzazione dell'Ente, in attesa dell'adozione del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma 2.
2. 
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, effettuata la ricognizione di cui all' articolo 03, comma 2 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 , definisce, su proposta del Direttore generale e sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14, la dotazione organica, strumentale, finanziaria e patrimoniale dell'ARPA.
3. 
Nell'ambito della ricognizione di cui al comma 2 e comunque prima della costituzione dell'ARPA, la Giunta Regionale esamina le posizioni anomale originariamente presenti nelle strutture trasferite, per la definitiva collocazione del personale in rapporto alle funzioni attribuite al Sistema sanitario regionale.
4. 
Entro sessanta giorni dalla data del provvedimento della Giunta Regionale di cui al comma 2, il Direttore generale adegua il Regolamento dell'ARPA alle risultanze del suddetto provvedimento.
Art. 9. 
(Articolazione centrale)
1. 
Fanno parte dell'articolazione centrale l'ufficio di direzione, le aree funzionali quali riferimenti organizzativi definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 per la gestione delle attività di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ed amministrativo relative ad un complesso omogeneo delle funzioni elencate all'articolo 3. All'istituzione, modifica o soppressione delle aree funzionali si provvede nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 nel rispetto dei seguenti criteri:
[16]
a) 
omogeneità e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
b) 
specificità dei compiti assegnati;
c) 
organicità e complessità dell'azione tecnico-scientifica affidata;
d) 
rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito. ".
2. 
(...)
[17]
3. 
(...)
[18]
4. 
(...)
[19]
5. 
Le aree funzionali propongono al Direttore generale i programmi annuali e pluriennali di attività dell'ARPA.
6. 
A ciascuna delle aree funzionali è preposto un responsabile nominato dal Direttore generale e scelto tra il personale dirigenziale dell'ARPA.
7. 
Delle aree funzionali fanno parte il personale attribuito alle stesse in via continuativa, i Direttori dei Dipartimenti provinciali e sub provinciali, nonchè, secondo le specifiche competenze, altri funzionari dei medesimi Dipartimenti.
8. 
L'ufficio di direzione è costituito dal direttore generale, dai responsabili delle aree, dal responsabile amministrativo e, se nominato, dal responsabile tecnico per il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche nonchè da un rappresentante dei dipartimenti provinciali.
[20]
8 bis. 
I rapporti di lavoro dei dirigenti le aree funzionali, del responsabile degli uffici amministrativi e, se nominato, del responsabile tecnico per il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche sono regolati da contratti di diritto privato, i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8. Nell'ambito del medesimo regolamento possono essere individuati altri rapporti di lavoro dirigenziali disciplinabili con contratti di diritto privato.
[21]
8 ter. 
Tutti gli incarichi dirigenziali, sia delle strutture centrali che periferiche, sono rinnovabili e revocabili. La durata e le modalità di affidamento, rinnovo e di revoca sono disciplinate dal regolamento dell'ARPA.
[22]
Art. 10.[23] 
(Strutture periferiche)
1. 
L'articolazione periferica dell'ARPA è costituita da un numero massimo di quattro dipartimenti e dai rispettivi servizi territoriali, cui compete l'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio.
2. 
A ciascun dipartimento è preposto un direttore nominato dal direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.
3. 
L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPA sono definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, sentite le province.
Art. 11. 
(Consulenza e collaborazioni)
1. 
L'ARPA stipula convenzioni quadro con l'Università ed il Politecnico di Torino tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedono.
2. 
Secondo le modalità previste dallo Statuto : l'ARPA stabilisce rapporti di collaborazione con altri Enti operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche; il Direttore generale può avvalersi di specialisti di cui sia notoria la specifica competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di problemi che richiedono particolari competenze.
3. 
Per l'espletamento delle attività rientranti nei fini istituzionali l'ARPA può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati; tali borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, nè con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.
Capo III. 
RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI DELL'ARPA
Art. 12. 
(Rapporti con i Dipartimenti di prevenzione delle USL)
1. 
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, le direttive da adottarsi dalla Giunta Regionale ai sensi dell' articolo 23, comma 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 , per la disciplina dei rapporti tra i Dipartimenti di prevenzione delle USL e l'ARPA, garantiscono:
a) 
la prestazione, tramite apposite convenzioni, dell'attività tecnico laboratoristica dei Dipartimenti provinciali e sub provinciali dell'ARPA in favore dei Dipartimenti di prevenzione delle USL per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite dall' articolo 23, comma 4 della l.r. 10/1995 in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria;
b) 
l'interscambio delle informazioni e delle conoscenze, nonchè il pieno utilizzo delle risultanze ove le attività concernenti i controlli nei luoghi di vita o di lavoro non siano svolti congiuntamente.
Art. 13. 
(Convenzioni tra Regione e Province)
1. 
La Regione stipula con le Province apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i criteri di dipendenza funzionale delle strutture periferiche dell'ARPA dalle Amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.
2. 
Nell'ambito di tali criteri è previsto:
a) 
l'utilizzo del personale delle strutture periferiche nell'ambito delle funzioni più generali dell'ARPA a supporto di tutti i livelli istituzionali;
b) 
l'utilizzo delle funzioni svolte dall'ARPA al di fuori delle strutture periferiche di competenza per esigenze di carattere più generale o contingente;
c) 
la garanzia del supporto tecnico laboratoristico e operativo del Dipartimento provinciale o sub-provinciali dell'ARPA ai Dipartimenti di prevenzione delle USL.
3. 
Le convenzioni di cui al comma 1 regolano, altresì, i rapporti finanziari e gli obblighi conseguenti.
Art. 14. 
(Comitato regionale di indirizzo)
1. 
Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale il Comitato regionale di indirizzo (di seguito denominato Comitato regionale), al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dell'ARPA, nonchè del loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti di prevenzione delle USL.
2. 
Il Comitato regionale è composto da:
a) 
il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) 
l'Assessore regionale alla tutela ambientale, con funzioni di Vice Presidente;
c) 
gli altri Assessori regionali competenti nelle materie ambientali e sanitarie;
d) 
i Presidenti delle Province o loro delegati;
e) 
tre rappresentanti dei Comuni, designati dall'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI).
3. 
Il Comitato regionale si dota di un proprio Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli Enti competenti in materia, dell'ARPA e dei Dipartimenti di prevenzione delle USL.
4. 
Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.
5. 
Il Comitato regionale si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente delle Giunta Regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il Direttore generale dell'ARPA.
6. 
Al Comitato regionale sono inviati i programmi annuali e pluriennali, il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'ARPA, nonchè la relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera g); ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale i programmi annuali e pluriennali dei Dipartimenti di prevenzione delle USL; in ordine a detti atti il Comitato regionale esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.
[24]
7. 
Il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato riferisce annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio Regionale sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.
Art. 15. 
(Comitati provinciali di coordinamento)
1. 
Presso ogni Provincia sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente, i Comitati provinciali di coordinamento (di seguito denominati Comitati provinciali), al fine di assicurare, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali o sub provinciali dell'ARPA con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e con i Dipartimenti di prevenzione delle USL.
2. 
Ciascun Comitato provinciale è composto:
a) 
dall'Assessore provinciale all'ambiente, che lo presiede;
b) 
dal responsabile della struttura dell'Amministrazione provinciale competente;
c) 
da un rappresentante designato dall'ANCI;
d) 
da un rappresentante delle USL, nominato dalle stesse;
e) 
dal Direttore generale dell'ARPA o suo delegato;
f) 
dal Direttore del Dipartimento provinciale e sub provinciale dell'ARPA;
g) 
dai responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle USL esistenti nel territorio della provincia.
3. 
Il Comitato provinciale resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale e si riunisce almeno trimestralmente, ovvero quando un terzo dei suoi componenti lo richieda. Il Comitato provinciale si dota di un proprio Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute.
4. 
In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati provinciali si riuniscono entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima con la presenza dei soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) sino a quando non vengono nominati tutti i componenti previsti dallo stesso comma 2.
Art. 16. 
(Consultazioni e diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione)
1. 
Lo Statuto dell'ARPA disciplina le forme di consultazione delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi sul programma annuale di attività.
2. 
Per il diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia.
Capo IV. 
DOTAZIONI DELL'ARPA E NORME FINANZIARIE
Art. 17. 
(Finanziamento)
1. 
Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:
a) 
una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta Regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA;
b) 
una quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e tutela ambientale, concordata nell'ambito del Comitato regionale di indirizzo;
c) 
una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all' articolo 02, comma 4 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 , nonchè di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
d) 
altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
e) 
finanziamenti statali e Comunitari per specifici progetti;
f) 
proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di privati.
Art. 18.[25] 
(Contabilità)
1. 
L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilità previste dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, in particolare, quanto previsto dal capo V della citata l.r. 7/2001 . Lo statuto dell'ARPA definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.
2. 
Anteriormente all'approvazione, il bilancio di previsione annuale ed il consuntivo predisposti dal direttore generale sono inviati in bozza al comitato regionale d'indirizzo per le eventuali osservazioni.
Art. 19. 
(Personale)
1. 
All'ARPA sono trasferiti sin dalla sua costituzione:
a) 
il personale dei presidi multizonali di prevenzione "Laboratori di sanità pubblica";
b) 
il personale delle preesistenti Unità socio Sanitarie Locali (USSL), che svolgeva le attività di cui all'articolo 3 alla data del 18 aprile 1993, nonchè quello che successivamente a tale data ha svolto le suddette attività, sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta Regionale.
2. 
Entro sei mesi dalla sua costituzione può essere altresì trasferito all'ARPA il personale, che svolge attività ricomprese all'articolo 3, operante nelle strutture della Regione, degli Enti locali, degli Enti strumentali regionali e di società a prevalente partecipazione pubblica, ovvero di società che traggono finanziamento dal bilancio regionale.
3. 
Entro sei mesi dalla costituzione dell'ARPA, l'ulteriore personale degli Enti e della società di cui al comma 2, può richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale.
4. 
Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 conseguono le riduzioni di organico o finanziarie previste dall' articolo 03, comma 2 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 .
5. 
Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPA, come definito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, si procede mediante concorsi pubblici.
Art. 20. 
(Trattamento giuridico ed economico del personale)
1. 
Ai sensi dell' articolo 03, comma 5, del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 , in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonchè il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.
2. 
Qualora alla data del 31 dicembre 1996 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all' articolo 45, comma 3, del D.Lgs 29/1993 , il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta Regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta Regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale Nazionale dalla data della sua entrata in vigore. Per quanto attiene il trattamento previdenziale e pensionistico del personale confluito all'ARPA resta quello in godimento.
3. 
Ai sensi dell' articolo 2 bis del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 , nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPA con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.
4. 
Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purchè compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore generale.
Art. 21. 
(Assegnazione di beni e trasferimento dei rapporti giuridici preesistenti)
1. 
Sono trasferiti all'ARPA sin dalla sua costituzione:
a) 
i beni mobili e immobili, nonchè le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione "Laboratori di sanità pubblica";
b) 
le attrezzature e la dotazione finanziaria delle preesistenti USSL destinate alle attività di cui all'articolo 3 alla data del 18 aprile 1993 e quelle acquisite successivamente con la medesima destinazione d'uso, sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta Regionale.
2. 
Contestualmente al trasferimento del personale di cui all'articolo 19, comma 2, sono trasferiti all'ARPA le attrezzature e la dotazione finanziaria, nonchè gli eventuali beni mobili e immobili degli Enti e delle società di cui al medesimo comma.
3. 
L'ARPA succede in tutti i rapporti attivi e passivi afferenti alle dotazioni di cui ai commi 1 e 2.
Capo V. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 22. 
(Norma transitoria)
1. 
Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPA di cui all'articolo 2, comma 6, valgono le disposizioni contenute nell' articolo 5, del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 .
Art. 23. 
(Criteri per la ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale)
1. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' articolo 02, comma 1, del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 , la Regione, attraverso apposite leggi da adottarsi entro il 1° gennaio 1996, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale.
2. 
Le leggi regionali di cui al comma 1:
a) 
riservano alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, disciplina, promozione, indirizzo e coordinamento, di raccordo con lo Stato, ivi compresa l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, di esercizio dei poteri sostitutivi e di adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla normativa statale e regionale;
b) 
riconoscono, delegano e subdelegano alle Province le funzioni utili all'approccio integrato dei controlli di prevenzione e di tutela ambientale, con particolare riferimento:
1) 
alla specificazione e all'attuazione a livello provinciale della pianificazione e della programmazione regionale;
2) 
all'approvazione dei progetti ed al rilascio di autorizzazioni, di nulla osta e di concessioni o altri atti di analoga natura previsti dalle disposizioni di legge per la realizzazione di opere o l'esercizio di attività che producono emissioni atmosferiche, idriche o sonore o che siano attinenti alle materie di cui all' articolo 14 della legge 142/1990 ;
3) 
ai controlli preventivi e successivi sulle suddette opere ed attività;
4) 
alla classificazione delle risorse naturali in relazione ai loro usi;
5) 
alla tenuta dei catasti e degli inventari ambientali;
6) 
alla organizzazione dei sistemi di rilevamento dei dati ambientali;
7) 
alla organizzazione a livello provinciale dei servizi pubblici ambientali;
c) 
riconoscono, delegano e subdelegano ai Comuni le funzioni che riguardano direttamente la popolazione ed il territorio comunale.
3. 
Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali già adottate in applicazione della legge 142/1990 .
Art. 24. 
(Norme di rinvio)
1. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono per l'ARPA le norme applicabili all'Ente Regione, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
[26]
Art. 25. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1]

La legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 é stata abrogata dal comma 1 dell' art. 28 della l.r. 18/2016 ad esclusione del comma 3 dell'articolo 20 , che sarà abrogato dall'entrata in vigore del regolamento (ISPRA) di cui all'articolo 14, comma 5 della legge 132/2016.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "Unità Sanitarie Locali (USL)" sono state sostituite dalle parole "Aziende sanitarie" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 2002.

[3] Il comma 2 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 2002.

[4] Nel comma 4 dell'articolo 2 le parole "sugli impegni di spesa pluriennali " sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 28 del 2002.

[5] L'ARPA ha inoltre assorbito le funzioni del Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti, previsto dall' art. 36 della l.r. 59/1995 e poi soppresso con D.G.R. 10 luglio 2000, n. 1-394, ai sensi dell' art. 41, comma 1, della l. 449/1997 .

[6] La lettera a del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 3 del 2009.

[7] La lettera b del comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2002.

[8] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 del 2002.

[9] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 del 2009.

[10] Il comma 5 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 del 2002.

[11] Il comma 6 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 del 2002.

[12] Il comma 7 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 del 2002.

[13] Il comma 8 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 28 del 2002.

[14] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 del 2012.

[15] La lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 1 del 2015.

[16] Il comma 1 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 2002.

[17] Il comma 2 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 del 2002.

[18] Il comma 3 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 del 2002.

[19] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 del 2002.

[20] Il comma 8 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 2002.

[21] Il comma 8 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 2002.

[22] Il comma 8 ter dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 del 2002.

[23] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 1 del 2015.

[24] Nel comma 6 dell'articolo 14 le parole "le eventuali convenzioni stipulate" sono state soppresse ad opera dal comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 del 2002.

[25] L'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 del 2002.

[26] Nel comma 1 dell'articolo 24 le parole "ivi comprese quelle della legge 15 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni" sono state soppresse ad opera dell'articolo 10 della legge regionale 28 del 2002.