Legge regionale n. 57 del 11 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale."
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
FINALITÀ
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, la Regione Piemonte, anche in osservanza del disposto dell' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , promuove la costituzione e l'incremento di fondi di garanzia a sostegno di finanziamenti a breve e medio termine per investimenti.
2. 
Per favorire la realizzazione di investimenti rivolti all'ammodernamento ed alla riorganizzazione delle strutture, la Regione Piemonte concede contributi in conto capitale alle imprese che accedono, tramite le cooperative e i consorzi fidi, a finanziamenti bancari a medio termine.
3. 
Promuove altresì la crescita delle forme dell'associazionismo economico e della cooperazione ed agevola le condizioni per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Capo II. 
INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 2. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Sono ammessi a contributo:
a) 
le cooperative di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali, costituite da almeno duecento imprese, ispirate ai principi della mutualità e non aventi scopo di lucro, con sede nel territorio Regionale;
[1]
b) 
i consorzi di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali, ispirati ai principi della mutualità e non aventi scopo di lucro, operanti esclusivamente nel campo del credito all'investimento, con sede nel territorio regionale ed ivi statutariamente attivi;
c) 
i consorzi di secondo grado, costituiti da almeno sei cooperative di garanzia o consorzi fidi, aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b), con sede ed operatività sul territorio regionale.
2. 
Lo Statuto dei soggetti beneficiari deve essere conforme ai principi della mutualità senza scopo di lucro, così come disciplinati dalla normativa statale in vigore.
3. 
Le cooperative nonchè i consorzi di primo e secondo grado il cui Statuto non sia conforme, in tutto o in parte, alle norme previste dalla presente legge, possono presentare istanza di contributo a condizione di provvedere all'adeguamento del medesimo entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pena l'archiviazione della stessa.
[2]
4. 
La Giunta Regionale ha la facoltà di nominare, nel collegio sindacale dei soggetti di cui al precedente comma 1, oppure, ove il collegio non esista, nel Consiglio di amministrazione, un componente scelto tra gli iscritti negli albi professionali dei ragionieri, dottori commercialisti e revisori dei conti della provincia in cui hanno sede le strutture di garanzia.
[3]
5. 
Ai fini dell'ammissione al contributo, i soggetti di cui al comma 1 debbono svolgere, utilizzando uno specifico fondo, attività di garanzia per agevolare l'accesso al credito di:
a) 
piccole e medie imprese esercenti l'attività di vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche, che effettuino nuove aperture o ristrutturino i locali o le strutture mobiliari con cui è svolta l'attività, anche in forza di trasferimento o ampliamento dei locali;
b) 
piccole e medie imprese autorizzate, anche in forma esclusiva, alla rivendita di giornali e riviste, che effettuino nuove aperture o ristrutturino i locali sede di svolgimento dell'attività, anche in forza di trasferimento o ampliamento degli stessi;
c) 
piccole e medie imprese esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che effettuino nuove aperture o ristrutturino i locali sede di svolgimento dell'attività, anche in forza di trasferimento o ampliamento degli stessi.
6. 
Gli investimenti finalizzati unicamente all'acquisizione di aziende per effetto di sub ingresso sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge.
7. 
Sono parimenti escluse dal contributo di cui al successivo articolo 3, comma 3, le imprese che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici previsti dalla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici.
[4]
8. 
Le piccole e medie imprese elencate nel comma 5, ai fini del godimento della garanzia, debbono:
a) 
occupare un numero massimo di quindici dipendenti, con esclusione dei titolari, dei soci e dei familiari coadiuvanti;
b) 
essere costituite in forma di ditta individuale;
c) 
essere costituite in forma di società di persone con un numero di soci non superiore a dieci;
d) 
essere costituite in forma di società a responsabilità limitata, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a venti;
e) 
essere costituite in forma di società cooperative, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.
9. 
Le istanze prioritariamente ammesse a fruire della garanzia sono, tra le elencate al comma 5, quelle relative a trasferimenti che conseguono a provvedimenti di sfratto o di revoca di concessione di suolo pubblico. Non sono prioritari gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande cui siano annesse attività di intrattenimento e di svago.
10. 
Fatto salvo il rispetto della priorità sopra elencata, sono, in via preferenziale, parimenti ammissibili a contributo le istanze presentate da:
a) 
imprese titolari di esercizi per la vendita al dettaglio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ubicati in zone abitate decentrate e che rappresentino l'unica struttura di servizio ivi esistente;
b) 
imprese che aderiscano a cooperative d'acquisto o loro consorzi, ovvero ad unioni volontarie o comunque ad una centrale d'acquisto, o che dispongano di un contratto di affiliazione o di franchising;
c) 
imprese che si associno per promuovere centri commerciali naturali o per partecipare ad iniziative di centri commerciali artificiali;
d) 
imprese che si associno al fine di sviluppare iniziative di promozione a favore di centri commerciali insediati nei centri storici;
e) 
imprese che sviluppino una tipologia commerciale in grado di perseguire una maggior produttività per addetto o per unità di superficie o minori costi, adottando formule di offerta a self service od a servizio semi assistito.
Art. 3. 
(Contributi)
1. 
Le cooperative ed i consorzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) sono ammessi a beneficiare di un contributo, nel limite della quota disponibile dello stanziamento, determinata ai sensi dell'articolo 6, destinato esclusivamente alla costituzione ed all'incremento di un fondo di garanzia per finanziamenti o per operazioni di locazione finanziaria a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, nel rispetto del disposto dei commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo.
2. 
Il fondo di garanzia deve essere destinato a finanziamenti o ad operazioni di locazione finanziaria di durata non inferiore a trentasei mesi e per un impegno di garanzia non inferiore a venti milioni.
3. 
Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 1 è rilasciato alle cooperative o ai consorzi che lo devolvono ai soci che hanno effettuato gli investimenti per il tramite delle strutture di garanzia.
Art. 4.[5] 
(Presentazione delle domande)
1. 
Per la richiesta del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, entro il 30 giugno di ogni anno, avanzano al Presidente della Giunta Regionale idonea istanza, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
a) 
atto costitutivo;
b) 
Statuto;
c) 
indicazione del numero delle imprese associate e delle relative quote di capitale sociale versate;
d) 
indicazione dell'ammontare delle garanzie prestate nell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
e) 
copia autentica del bilancio consuntivo inerente l'ultimo esercizio finanziario, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
f) 
limitatamente ai consorzi di secondo grado, relazione tecnico-finanziaria in merito all'attività svolta ed ai programmi di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell'attività delle forme associative aderenti.
2. 
Per la richiesta del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, i soggetti di cui all'articolo 2 avanzano idonea istanza al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove esista, corredata, a pena di esclusione da un prospetto riepilogativo delle operazioni perfezionate nei dodici mesi precedenti la scadenza, che riporti i seguenti dati:
a) 
denominazione della ditta;
b) 
sede legale;
c) 
oggetto dell'attività;
d) 
importo del finanziamento;
e) 
durata;
f) 
programma di investimento;
g) 
istituto di credito;
h) 
data di erogazione bancaria del finanziamento;
i) 
titolo di priorità.
Art. 5. 
(Modalità di concessione dei contributi)
1. 
Il contributo concesso dalla Regione non può superare la somma delle quote di capitale sociale versate dai soci in caso di cooperativa o la somma delle quote del fondo consortile costituito dai soci stessi.
2. 
Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, nonchè i consorzi di secondo grado possono fruire annualmente di contributi straordinari finalizzati ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. L'importo di detti contributi non può superare il 2 per cento dell'ammontare delle garanzie prestate nell'esercizio finanziario precedente.
[6]
3. 
Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 3, non può superare il 15 per cento dell'importo del finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per programmi di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400 milioni.
[7]
4. 
Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con i soggetti di cui all'articolo 2.
5. 
Il contributo regionale non è cumulabile con provvidenze previste da leggi dello Stato.
Art. 6. 
(Riparto dello stanziamento)
1. 
La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, inscrive nei bilanci annuali lo stanziamento previsto per l'attuazione del Capo II della presente legge.
2. 
Lo stanziamento è ripartito tra i vari soggetti beneficiari in ragione delle seguenti quote percentuali:
a) 
40 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) 
40 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) 
20 per cento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. 
Alla mancata utilizzazione di una o più tra le quote o di parte di esse consegue l'utilizzo delle somme disponibili nello stesso esercizio finanziario, in aumento proporzionale delle altre.
Art. 7. 
(Concessione ed erogazione dei contributi)
1. 
La Giunta Regionale approva il Piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi entro il 30 settembre di ogni anno.
2. 
L'erogazione dei contributi è disposta contestualmente all'approvazione del Piano annuale di ripartizione e di concessione.
Capo III. 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DELLA COOPERAZIONE
Art. 8. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Sono ammessi a contributo:
a) 
le cooperative d'acquisto ed i loro consorzi, la cui attività primaria attenga l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate e la prestazione di servizi di assistenza tecnica alle stesse, e che siano legalmente costituiti in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o che si costituiscano in data successiva, congiuntamente o disgiuntamente:
1) 
tra commercianti al dettaglio, anche su aree pubbliche;
2) 
tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
3) 
tra cooperative di consumo, con l'eventuale partecipazione di esercenti il commercio all'ingrosso, di produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale e di operatori turistici;
b) 
i gruppi d'acquisto ed i centri operativi aderenti alle unioni volontarie, la cui attività primaria attenga l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese aderenti e la prestazione di servizi di assistenza tecnica alle stesse e che si siano formate in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o che si formino in data successiva, congiuntamente o disgiuntamente:
1) 
tra commercianti al dettaglio, anche su aree pubbliche;
2) 
tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con l'eventuale partecipazione di esercenti il commercio all'ingrosso, di produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale e di operatori turistici;
c) 
i soggetti che, costituitisi o formatisi in data anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tuttavia in possesso degli altri requisiti indicati nelle lettere a) e b) abbiano incrementato, in misura non inferiore al 5 per cento, il numero degli aderenti nell'arco dei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge;
d) 
le cooperative di consumo ed i loro consorzi, in possesso delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
e) 
le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi, in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. 
Non sono ammessi al contributo i soggetti che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici di cui alla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri enti pubblici.
Art. 9. 
(Programmi oggetto di contributo)
1. 
Ai fini della presente legge sono ammessi a contributo i programmi realizzati dalle forme associative di cui all'articolo 8, lettere a), b) e c), relativi a:
a) 
investimento mobiliare, ristrutturazione immobiliare per nuovo insediamento o ampliamento, rinnovo o ristrutturazione di locali, con acquisto di impianti e attrezzature, adibiti o da adibire a magazzino deposito, conservazione, stoccaggio, lavorazione e preparazione delle merci e dei prodotti, compresi gli investimenti per la meccanizzazione e automazione della movimentazione delle merci;
b) 
investimento mobiliare per l'insediamento o l'ampliamento o il rinnovo di locali, con acquisto impianti e attrezzature, per ospitare una centrale d'acquisto;
c) 
promozione a favore dei nuovi soci di cooperative d'acquisto, di unioni volontarie o di gruppi d'acquisto per contenere i costi di adesione e favorire lo sviluppo dell'associazionismo.
2. 
Sono altresì ammessi a contributo i programmi realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, lettere d) ed e), relativi a:
a) 
investimento mobiliare, ristrutturazione immobiliare per nuovo insediamento o ampliamento, rinnovo o ristrutturazione di locali, con acquisto impianti ed attrezzature adibiti o da adibire all'esercizio di attività commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, inerenti insediamenti con superficie non inferiore a metri quadrati 350 di vendita o metri quadrati 100 di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, che perseguano una maggior produttività per addetto o per unità di superficie, adottando anche formule di offerta a self service od a servizio semi assistito;
b) 
investimento mobiliare, ristrutturazione immobiliare per nuovo insediamento o ampliamento, rinnovo o ristrutturazione di locali, con acquisto impianti e attrezzature, adibiti o da adibire a magazzino deposito, conservazione, stoccaggio, lavorazione e preparazione delle merci e dei prodotti, compresi gli investimenti per la meccanizzazione ed automazione della movimentazione delle merci.
Art. 10. 
(Priorità)
1. 
Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, sono considerati prioritari gli interventi indicati nella lettera a) dei commi 1 e 2 dell'articolo 9.
2. 
Nell'ambito del comma 1 dell'articolo 9, costituisce titolo di ulteriore priorità l'abbinamento di un programma di cui alla lettera a) con un programma di cui alle lettere b) e c) o di entrambe.
3. 
Nell'ambito del comma 2 dell'articolo 9 costituisce titolo di ulteriore priorità l'abbinamento di un programma di cui alla lettera a) con un programma realizzato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera c).
Art. 11. 
(Presentazione delle domande)
1. 
Ai fini della richiesta di contributo, i soggetti di cui all'articolo 8 della presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno, propongono istanza al Presidente della Giunta Regionale sulla base di idonea modulistica approvata dalla Giunta Regionale e corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione elencata in calce alla medesima.
2. 
Le domande debbono essere sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti e controfirmate dal Presidente del Collegio sindacale, ove esista.
Art. 12. 
(Contributi)
1. 
Ai fini della realizzazione dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere a) e b), ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 8, comma 1, è concesso un contributo in conto capitale, limitatamente ad iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 800 milioni o per opere di maggior costo sino alla concorrenza di lire 800 milioni, non superiore al 40 per cento e non inferiore al 20 per cento della spesa ammessa, erogabile in rate costanti annue della durata di cinque anni.
2. 
Ai fini della realizzazione dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), è concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa e comunque di importo non superiore a lire 20 milioni, erogabile in unica soluzione.
3. 
Ai fini della realizzazione dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), è concesso un contributo, ammontante alla riduzione dei costi di adesione per ogni singolo socio per una quota non superiore al 50 per cento dei costi e comunque fino alla concorrenza massima di lire 5 milioni. Di detto contributo deve beneficiare il socio medesimo, cui è fatto obbligo di aderire alla forma associativa per un periodo non inferiore a due anni. L'erogazione avviene in unica soluzione.
Art. 13. 
(Stanziamento)
1. 
La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, inscrive nei bilanci annuali lo stanziamento previsto per l'attuazione del Capo III della presente legge.
2. 
Lo stanziamento è ripartito tra i soggetti previsti dal precedente articolo 8, in ragione delle seguenti quote percentuali:
a) 
40 per cento a favore dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) 
50 per cento a favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);
c) 
10 per cento a favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera e).
3. 
Alla mancata utilizzazione di una o più tra le quote o di parte di esse consegue l'utilizzo delle somme disponibili, nello stesso esercizio finanziario, in aumento proporzionale delle altre.
Art. 14. 
(Concessione ed erogazione dei contributi)
1. 
La Giunta Regionale approva il Piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. 
All'erogazione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.
Capo IV. 
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 15. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Sono ammessi a contributo:
a) 
le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio, anche su aree pubbliche, e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 , della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della legge 25 agosto 1991, n. 287 , purchè aderenti a forme di associazionismo economico regolate contrattualmente o volontaristicamente. Le imprese che hanno titolo a presentare domanda debbono inoltre possedere i requisiti elencati nell'articolo 2, comma 8 della presente legge;
b) 
gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che abbiano superato il sessantesimo anno di età e che documentino di aver svolto la medesima attività da almeno venticinque anni alla data della presentazione dell'istanza di contributo. Tali soggetti possono essere costituiti nella forma di ditta individuale o società di fatto o S.n.C. In queste ultime almeno uno dei soci deve aver raggiunto i previsti limiti di età e di attività di cui alla presente lettera;
c) 
le società di persone o di capitale, ad esclusione delle S.p.A., il cui oggetto sociale sia l'effettuazione di ricerche di mercato, le quali operino specificatamente nel settore del terziario commerciale.
2. 
Non sono ammessi a contributo i soggetti che, per i medesimi interventi oggetto dei benefici di cui alla presente legge, godano di contributi o finanziamenti concessi da altri Enti pubblici.
Art. 16. 
(Programmi oggetto di contributo)
1. 
I soggetti individuati dall'articolo 15, comma 1, lettera a), sono ammessi a fruire del contributo qualora realizzino:
a) 
programmi di rivitalizzazione e riqualificazione dei centri storici e degli assi viarii che configurano centri commerciali naturali. Possono pertanto costituire oggetto di contributo gli interventi di arredo urbano, la partecipazione alla gestione di mezzi di trasporto alternativi non inquinanti in caso di pedonalizzazione, la conduzione di parcheggi pubblici con eventuale infrastrutturazione impiantistica. I soggetti realizzatori possono essere forme associative, all'uopo costituite, tra piccole e medie imprese esercenti la vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con la partecipazione di piccole e medie imprese artigiane, produttori allevatori e operatori turistici;
b) 
acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, di strutture mobili (autonegozi o comunque automezzi idonei al trasporto di cose in conto proprio), effettuato da piccole e medie imprese autorizzate ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 112/1991 , che garantiscano il servizio di vendita al dettaglio itinerante, anche presso il domicilio del consumatore, di generi alimentari freschi e conservati, bevande, surgelati e prodotti di igiene per la casa e la persona, in zone particolarmente carenti di tali offerte. Le zone in argomento sono previamente e concordemente individuate con l'Amministrazione regionale. L'avvenuta prestazione di servizio è certificata dall'Amministrazione Comunale nel cui concentrico o nelle cui frazioni deve svolgersi, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione regionale nei provvedimenti di ammissibilità al contributo.
2. 
I soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), sono ammessi a fruire di una indennità "una tantum" qualora cessino l'attività non per effetto di atto tra vivi per trasferimento in proprietà dell'azienda, bensì per effetto di restituzione del titolo autorizzativo. Ai medesimi, qualora ottengano la predetta indennità, è fatto obbligo di non intraprendere attività di vendita al dettaglio, anche su aree pubbliche, o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia in qualità di titolari di ditta individuale sia in qualità di soci di società di persone.
3. 
I soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), sono ammessi a contributo qualora realizzino programmi relativi a:
a) 
svolgimento di ricerche di mercato, anche periodiche, che abbiano a tema lo sviluppo delle reti di terziario commerciale e di servizio, legato ad obiettivi di interesse territoriale indicati periodicamente dalla Regione Piemonte o da essa fatti propri su proposta delle singole società;
b) 
progetti di marketing e marchandising che, utilizzando ricerche di mercato, siano recepibili ed integrati con uno o più programmi finanziabili ai sensi della presente legge e che interessino soggetti beneficiari che realizzino programmi previsti dalla legge medesima.
Art. 17. 
(Priorità)
1. 
Ai fini dell'ammissibilità ai contributi si considerano prioritari i contenuti dei progetti rispetto ai soggetti attuatori.
2. 
Le priorità sono pertanto da assegnarsi, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 16, a quelli previsti nel seguente ordine dal:
a) 
comma 1, lettera b);
b) 
comma 1, lettera a);
c) 
comma 2;
d) 
comma 3, lettera a) abbinata alla lettera b);
e) 
comma 3, lettera a);
f) 
comma 3, lettera b).
3. 
A parità di contenuto dei programmi, sono prioritari quelli realizzati da forme associative costituite da un numero più elevato di aderenti.
4. 
Nell'ambito del comma 3 dell'articolo 16, costituisce titolo di priorità ulteriore l'abbinamento di un programma di cui alla lettera a) con un programma di cui alla lettera b).
Art. 18. 
(Presentazione delle domande)
1. 
Ai fini dell'ottenimento del contributo, i soggetti di cui all'articolo 15, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno, avanzano istanza al Presidente della Giunta Regionale sulla base di idonea modulistica approvata dalla Giunta Regionale e corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione richiesta in calce alla medesima.
Art. 19. 
(Contributi)
1. 
Possono fruire di un contributo in conto capitale i soggetti di cui all'articolo 15 che realizzano:
a) 
i programmi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), sino al limite massimo del 20 per cento della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a lire 50 milioni, erogabile in tre quote costanti annue;
b) 
i programmi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a lire 40 milioni per autonegozio dotato di impianti di refrigerazione ed a lire 15 milioni per automezzo idoneo al trasporto cose in conto proprio, comunque non promiscuo, erogabile in tre quote costanti annue.
2. 
Può fruire di un contributo "una tantum" la cessazione dell'attività da parte dei soggetti di cui all'articolo 15, lettera b), avvenuta secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 2. L'entità dell'indennità è stabilita in lire 5 milioni, erogabile in unica soluzione.
3. 
Possono altresì fruire di un contributo in conto capitale i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), che realizzino i programmi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere a) e b). Ad essi è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa e comunque di importo non superiore a lire 20 milioni per ogni programma, erogabile in due quote costanti annue.
Art. 20. 
(Stanziamento)
1. 
La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, inscrive nei bilanci annuali lo stanziamento previsto per l'attuazione del Capo IV della presente legge.
2. 
Lo stanziamento è ripartito tra i programmi previsti dal precedente articolo 16, in ragione delle seguenti quote percentuali:
a) 
30 per cento a favore dei programmi di cui al comma 1, lettera a);
b) 
30 per cento a favore dei programmi di cui al comma 1, lettera b);
c) 
20 per cento a favore dei programmi di cui al comma 2;
d) 
20 per cento a favore dei programmi di cui al comma 3.
3. 
Alla mancata utilizzazione di una o più fra le quote o di parte di esse consegue l'utilizzo delle somme disponibili, nello stesso esercizio finanziario, in aumento proporzionale delle altre.
Art. 21. 
(Concessione ed erogazione dei contributi)
1. 
La Giunta Regionale approva il piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. 
All'erogazione del contributo si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.
Capo V. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINALI
Art. 22. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 3 miliardi.
2. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 3 miliardi in termini di competenza e di cassa del capitolo 27190, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei capitoli così di seguito denominati:
a) 
"Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali", con lo stanziamento di lire 3 miliardi in termini di competenza e di cassa;
b) 
"Interventi a sostegno dell'associazionismo economico e della cooperazione", con lo stanziamento "per memoria";
c) 
"Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali", con lo stanziamento "per memoria".
3. 
In deroga alla legge regionale di contabilità, tra i capitoli suindicati, appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo.
4. 
Agli oneri ricadenti sugli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 23. 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione, le domande di contributo di cui al Capo II, articolo 4; Capo III, articolo 11 e Capo IV, articolo 18, debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[8]
2. 
Alle istanze presentate ai sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 47 entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applica la normativa vigente all'atto della presentazione. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede nei bilanci dei successivi esercizi finanziari di competenza.
[9]
Art. 24. 
(Norma abrogativa)
Art. 25. 
(Norma finale)
1. 
I soggetti beneficiari sono tenuti ad osservare le norme della presente legge nonchè le condizioni ed i termini fissati nei rispettivi provvedimenti di concessione dei contributi.
2. 
L'inosservanza comporta la revoca del contributo con motivato provvedimento della Giunta Regionale. Il recupero del contributo erogato avviene qualora ne ricorrano gli estremi in base alle vigenti norme in materia.
3. 
La Regione dispone i relativi accertamenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] Nella lettera a del comma 1 dell'articolo 2 la parola "trecento" è stata sostituita dalla parola "duecento" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 73 del 1995.

[2] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 73 del 1995.

[3] Il comma 4 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 73 del 1995.

[4] Il comma 7 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 73 del 1995.

[5] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 73 del 1995.

[6] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 73 del 1995.

[7] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 81 del 1996.

[8] Nel comma 1 dell'articolo 23 le parole "Per le istanze già presentate entro la data dell'entrata in vigore della presente legge si applica la normativa vigente all'atto della presentazione" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 73 del 1995.

[9] Il comma 2 dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 73 del 1995.