Legge regionale n. 50 del 03 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte."
(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte individua, in attuazione dell' articolo 5 dello Statuto gli alberi, i filari e le alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio regionale e ne promuove la tutela e la valorizzazione.
2. 
Sono inclusi nella competenza della presente legge anche gli alberi, i filari e le alberate già sottoposti a vincolo di tutela da parte della legislazione regionale e nazionale.
Art. 2. 
(Definizione)
1. 
Ai fini della presente legge sono considerati alberi, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e ambientale-paesaggistico:
a) 
alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b) 
alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
c) 
filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.
Art. 3. 
(Censimento)
1. 
La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge adotta, con propria deliberazione, la metodologia di rilevazione ed una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale.
2. 
Il censimento deve raccogliere in particolare dati ed informazioni relativi a:
a) 
localizzazione;
b) 
proprietà;
c) 
caratteristiche floristiche e dendrometriche;
d) 
descrizione delle caratteristiche monumentali o storico-culturali o paesaggistico-ambientali che motivano l'inclusione nel censimento;
e) 
condizioni fitosanitarie, vulnerabilità, rischi ed eventuali interventi necessari per garantire la conservazione.
3. 
Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici o Associazioni possono segnalare alla Giunta Regionale l'esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche descritte all'articolo 2.
4. 
La Giunta Regionale sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Tecnica di cui all'articolo 4, predispone ed aggiorna periodicamente l'Elenco degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale della Regione Piemonte, che viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
5. 
Gli alberi, i filari e le alberate inseriti in tale elenco devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 .
6. 
L'inclusione nell'elenco di cui al comma 4 comporta, ai sensi dell' articolo 9 della L.R. 56/1977 l'istituzione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.
Art. 4. 
(Commissione tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali)
1. 
E' istituita la Commissione Tecnica per la tutela e la valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) 
Assessore ai Beni culturali o suo delegato;
b bis) 
Assessore alle foreste o suo delegato;
[1]
c) 
rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.);
d) 
rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte;
e) 
rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
f) 
rappresentante della Facoltà di Scienze Forestali dell'Università di Torino.
Svolge le funzione di Segretario della Commissione un funzionario del Settore Beni ambientali e paesaggistici della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. La Commissione è validamente costituita quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

3. 
La Commissione formula parere obbligatorio e vincolante alla Giunta Regionale in merito alla inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3 degli alberi, filari e alberate di cui è stata predisposta la scheda di identificazione.
4. 
La Commissione esprime inoltre parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi di cura ordinaria e straordinaria, nonchè di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.
5. 
La Commissione esprime altresì parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento degli alberi, filari e alberate inclusi nell'Elenco di cui all'articolo 3.
6. 
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore dei Beni ambientali e paesaggistici o dell'Assessore ai Beni culturali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. 
Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
8. 
La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale. Essa svolge la sua attività finchè non siano insediati i nuovi componenti.
9. 
Ai membri della Commissione spettano per ogni riunione i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previste dalla vigenti leggi regionali in materia.
Art. 5. 
(Interventi di cura ordinaria e straordinaria)
1. 
La Regione Piemonte eroga contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi, dei filari e delle alberate inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai proprietari o dagli aventi diritto, su richiesta propria o della Regione Piemonte, a seguito di parere obbligatorio e vincolante di un esperto nominato dalla Giunta Regionale.
Art. 6. 
(Interventi di valorizzazione)
1. 
La Giunta Regionale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonchè per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.
Art. 7. 
(Norme finanziarie)
1. 
Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, valutati in lire 20 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 15190 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi, dei filari e delle alberate di interesse monumentale" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20 milioni.
2. 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] La lettera b bis del comma 2 dell'articolo 4 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 4 del 2009.