Legge regionale n. 49 del 03 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla L.R. 2 dicembre 1992, n. 51 : 'Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali '."
(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase, "
ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione
"; al termine del comma 6 viene aggiunta la seguente frase, "
ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase, "
ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione
"; al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase, "
ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4
".
Art. 3. 
1. 
L' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase, "
ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 5, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge 142/90 , secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell' articolo 133, ultimo comma, della Costituzione
"; al termine del comma 5 viene aggiunta la seguente frase, "
ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 4
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 aprile 1995
Gian Paolo Brizio