La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1]
[2] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.
[3] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.
[4] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.
[5] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.
[6] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 63 della legge regionale 1 del 2004.