Legge regionale n. 44 del 23 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Rideterminazione della dotazione organica dell'I.R.E.S. - Modificazione alla L.R. 3 settembre 1991, n. 43 , recante 'Nuova disciplina dell'Istituto Ricerche economico sociali del Piemonte I.R.E.S. ' - Abrogazione della L.R. 18 febbraio 1985, n. 12 ."
(B.U. 24 marzo 1995, n. 12)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 è così sostituito: "
1.
La dotazione organica delle qualifiche funzionali e della qualifica unica dirigenziale dell'I.R.E.S., determinata sulla base della ricognizione di tutto il personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche (Razionalizzazione delle organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è la seguente:
a)
qualifica 4a posti n. 1
b)
qualifica 5a posti n. 1
c)
qualifica 6a posti n. 5
d)
qualifica 7a posti n. 7
e)
qualifica 8a posti n. 10
f)
''dirigente '' posti n. 21

totale posti n. 45.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 1995
Gian Paolo Brizio