Legge regionale n. 40 del 23 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.)."
(B.U. 24 marzo 1995, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Al fine di rafforzare con interventi tempestivi la fase di ripresa che si profila per l'economia piemontese, si ritiene necessario accelerare le procedure di spesa per investimenti previste dalla legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 .
Art. 2. 
(Procedure d'urgenza)
1. 
Per l'esercizio finanziario 1995 in deroga alle procedure previste dall' articolo 12 della L.R. 43/1994 le schede guida di cui all'Allegato A, per la presentazione dei progetti Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), sono approvate con la presente legge.
Art. 3. 
(Esame delle domande)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 14 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente: "
4.
La Giunta Regionale, sulla base della relazione del settore, di cui al comma 3, delibera l'assegnazione dei finanziamenti per ciascun campo di intervento entro cento giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo, se necessario, e l'esercizio finanziario a cui imputare il relativo impegno
".
2. 
Il comma 6 dell'articolo 14 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente: "
6.
Le deliberazioni di cui al comma 4 hanno valore di concessione dei contributi in esse previsti. Se si richiede progetto esecutivo la formale concessione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale che costituisce anche approvazione del progetto esecutivo, nonchè dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere relative. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi in conformità alle previsioni del progetto esecutivo
".
3. 
Il comma 8 dell'articolo 14 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente: "
8.
Se il contributo assegnato copre solo parzialmente l'importo del progetto, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario contestualmente al progetto, nei termini di cui al comma 4, di documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilità effettiva delle somme residue. In caso contrario, il contributo è revocato secondo la procedura di cui all'articolo 15, comma 4.
".
Art. 4. 
(Erogazione dei contributi e revoche)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente: "
1.
Ciascun contributo, comprensivo anche dell'eventuale quota a fondo perduto, viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla presente legge e di quelle stabilite con l'atto di concessione del contributo
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente: "
2.
Il certificato di inizio dei lavori è presentato al settore competente entro 90 giorni dal termine per l'inizio dei lavori previsto nell'atto di concessione del contributo
".
3. 
Il comma 3 dell'articolo 15 della L.R. 43/1994 è soppresso e sostituito dal seguente: "
3.
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite dai commi 1 e 2 comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata, su richiesta dell'interessato per motivi non dipendenti dalla di lui volontà, con decreto del Presidente della Giunta Regionale per un periodo complessivo non superiore a nove mesi per ciascun intervento
".
Art. 5. 
(Condizioni generali per la concessione di contributi in capitale a rimborso)
Art. 6. 
1. 
Per l'esercizio finanziario 1995 in deroga a quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 1994, n. 42 gli interventi previsti dalla stessa sono finanziati secondo le procedure previste alla scheda n. 4 dell'Allegato A alla presente legge.
Art. 7. 
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 è soppresso e sostituito dai seguenti: "
2.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali:
a)
importo fino a cento milioni: 50 per cento;
b)
importi da 100 a 500 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 100 milioni + 50 milioni;
c)
importi da 500 a 1000 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 500 milioni + 230 milioni;
d)
importi da 1000 a 2000 milioni: 21 per cento per la parte eccedente i 1000 milioni + 380 milioni;
e)
importi da 2000 a 3000 milioni: 12 per cento per la parte eccedente i 2000 milioni + 590 milioni;
f)
importi da 3000 a 4000 milioni: 7 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni + 710 milioni;
g)
importi da 4000 a 5000 milioni: 2 per cento per la parte eccedente i 4000 milioni + 780 milioni ;
h)
importi oltre i 5000 milioni: 800 milioni.
3.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nei termini di cui al Titolo III della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 , a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilità dei presidi, secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali vigenti in materia
".
3. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 22/1990 è soppresso e sostituito dal seguente: "
2.
I contributi di cui al comma precedente sono assegnati nelle seguenti percentuali, definite per fasce d'importi dei lavori:
a)
importo fino a 10 milioni: 50 per cento;
b)
importi da 10 a 50 milioni: 45 per cento per la parte eccedente i 10 milioni + 5 milioni;
c)
importi da 50 a 100 milioni: 30 per cento per la parte eccedente i 50 milioni + 23 milioni;
d)
importi da 100 a 300 milioni: 16 per cento per la parte eccedente i 100 milioni + 38 milioni;
e)
importi da 300 a 500 milioni: 5 per cento per la parte eccedente i 300 milioni + 70 milioni;
f)
importi oltre 500 milioni: 80 milioni
".
4. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 22/1990 è soppresso e sostituito dal seguente: "
1.
I destinatari dei contributi di cui all'articolo 3 sono:
a)
i Comuni, singoli o associati;
b)
gli Enti assistenziali pubblici o privati, le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato; tali soggetti non devono avere fini di lucro e devono aver sede nel territorio regionale;
c)
altri soggetti privati, con sede nel territorio regionale
".
5. 
All' articolo 5 della L.R. 22/1990 è aggiunto il seguente comma: "
2.
Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4 i destinatari indicati alle lettere a) e b) del comma precedente
".
6. 
Il comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 22/1990 è soppresso e sostituito dal seguente: "
1.
Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 3, devono essere inoltrate al Presidente della Giunta Regionale corredate di:
a)
atto costitutivo e, per i soggetti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
b)
atto formale, adottato dall'organo competente, di approvazione dell'intervento da realizzare, dei relativi preventivi di spesa e del piano finanziario;
c)
relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali del presidio;
d)
titolo comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area su cui insisterà la nuova costruzione o dell'immobile da riattare;
e)
planimetria della struttura immobiliare da acquistare oppure progetto di massima dell'opera di costruzione o di riattamento da realizzare
".
7. 
Nel 1° capoverso del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 22/1990 , alle lettere a) e b) è aggiunta la lettera c).
8. 
All' articolo 7 della L.R. 22/1990 è aggiunto il seguente comma: "
3.
L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere, ai singoli soggetti previsti dalla presente legge, ulteriore documentazione comprovante la non sussistenza di situazioni capaci di determinare l'esclusione dalla concessione dei contributi previsti dalla legge
".
9. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 22/1990 è soppresso e sostituito dal seguente: "
4.
Per gli Enti assistenziali privati, le cooperative sociali, le associazioni e gli altri soggetti privati di cui all'articolo 5, lettere b) e c), l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'importo dei contributi percepiti ridotti del 5 per cento per ogni anno successivo a quello di concessione dei medesimi.
"
Art. 8. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 23 marzo 1995
Gian Paolo Brizio


Note:

[1] L'art. 1 della l.r. 78/1995, a integrazione della scheda 2 dell'allegato, precisa che le domande relative al termalismo devono essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore, ossia 16/12/1995.