Legge regionale n. 3 del 05 gennaio 1995  ( Versione vigente )
"Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici - Modifiche alla L.R. 3 aprile 1989, n. 20 ."
(B.U. 11 gennaio 1995, n. 2)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo l' articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 , è inserito il seguente: "
Art. 13 bis.
Subdelega territoriale
1.
Nelle categorie di beni di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 , ove non sussistano vincoli imposti con atti amministrativi statali o regionali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , sono subdelegate ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , per gli interventi di modifica dell'aspetto dei luoghi da eseguire nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e nelle aree di completamento così definiti dagli stessi strumenti urbanistici comunali.
2.
Nei casi in cui le zone di cui al comma 1 possiedano requisiti di interesse ambientale, storico, culturale individuati ai sensi dell' articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione comunale rilasciata in subdelega di competenze in virtù dell' articolo 82 D.P.R. 616/1977 , deve essere preceduta dal parere vincolante della Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 8.
".
Art. 2. 
(Adempimenti comunali)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 20/1989 è sostituito dal seguente: "
2.
L'autorizzazione per gli interventi previsti all'articolo 13 ed all'articolo 13 bis deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 , sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia. I Comuni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 gennaio 1995
Gian Paolo Brizio