"Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici - Modifiche alla L.R. 3 aprile 1989, n. 20 ."
(B.U. 11 gennaio 1995, n. 2)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Dopo l'
articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 , è inserito il seguente: "
Subdelega territoriale
Nelle categorie di beni di cui all'
articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431 , ove non sussistano vincoli imposti con atti amministrativi statali o regionali ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 , sono subdelegate ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'
articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , per gli interventi di modifica dell'aspetto dei luoghi da eseguire nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e nelle aree di completamento così definiti dagli stessi strumenti urbanistici comunali.
Nei casi in cui le zone di cui al comma 1 possiedano requisiti di interesse ambientale, storico, culturale individuati ai sensi dell'
articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione comunale rilasciata in subdelega di competenze in virtù dell'
articolo 82 D.P.R. 616/1977 , deve essere preceduta dal parere vincolante della Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 8. ".
Art. 13 bis.
1.
2.
Art. 2.
(Adempimenti comunali)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 20/1989 è sostituito dal seguente: "
L'autorizzazione per gli interventi previsti all'articolo 13 ed all'articolo 13 bis deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella
legge 29 giugno 1939, n. 1497 , sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia. I Comuni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione. ".
2.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 gennaio 1995
Gian Paolo Brizio