Legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Istituzione di Ecomusei del Piemonte."
(B.U. 22 marzo 1995, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.
2. 
La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 3.
3. 
Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:
a) 
la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
b) 
la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
c) 
la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;
d) 
la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;
e) 
il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
f) 
la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali.
Art. 2.[1] 
(Istituzione e gestione degli Ecomusei)
1. 
La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal Comitato scientifico, per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo 3, sulla base di indicazioni provenienti da enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati; al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.
2. 
Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale previa valutazione dei progetti da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3. La gestione è affidata, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:
a) 
enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
b) 
province, comuni e comunità montane;
c) 
associazioni appositamente costituite.
3. 
Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.
4. 
La gestione degli Ecomusei può essere regolata ai sensi delle leggi vigenti, con accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; tali accordi definiscono i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.
Art. 3. 
(Comitato scientifico)
1. 
La Giunta Regionale nomina un Comitato scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei.
2. 
Il Comitato scientifico è composto da tre membri indicati dall'Università degli Studi di Torino e tre membri indicati dal Politecnico di Torino ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di territorio: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'assessorato competente.
3. 
La composizione del Comitato scientifico è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3 bis. 
Ai membri del Comitato scientifico spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
[2]
Art. 4. 
(Finanziamenti)
1. 
Per la gestione degli Ecomusei è istituito il seguente capitolo di bilancio "Interventi ed opere per la gestione degli Ecomusei" con lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'anno 1995, di lire un miliardo; alla copertura dell'onere finanziario relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 27170 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995.
2. 
Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 1996 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 1998.

[2] Il comma 3 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 1998.