Legge regionale n. 30 del 14 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Autorizzazione alla vendita di beni immobili."
(B.U. 22 marzo 1995, n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Autorizzazione all'alienazione di immobili)
1. 
La Giunta Regionale è autorizzata ad alienare, singolarmente e mediante gara pubblica, i seguenti immobili:
a) 
immobile sito in Torino, piazza Bernini 12;
b) 
immobile sito in Torino, corso Principe Eugenio n. 36;
c) 
immobile sito in Torino, via Maria Vittoria n. 35;
d) 
immobile sito in Torino, via Principe Amedeo n. 17;
e) 
immobile sito in Bardonecchia, denominato ex colonia Medail;
f) 
immobile sito in Ceres, denominato ex colonia Broglia;
g) 
immobile sito in Claviere, denominato colonia Alpina;
h) 
immobile sito in Orbassano, via Rivalta n. 50;
i) 
immobile sito in Pinerolo, località Abbadia Alpina;
l) 
immobile sito in Cartosio, località Arbiglia;
m) 
porzione di immobile sito in Tortona, denominato ex Caserma Passalacqua;
n) 
immobile sito in Asti, località Recinto Tanaro;
o) 
immobili siti in Buttigliera d'Asti, denominati ex colonia Maffei e cascina La rosa;
p) 
immobile sito in Vercelli, corso Rigola;
q) 
immobile sito in Vercelli, corso Palestro n. 24/26;
r) 
immobile sito in Biella, piazza Curiel;
s) 
immobile sito in Campiglia Cervo, via Roma;
t) 
immobile sito in Sagliano Micca;
u) 
immobile sito in Cuneo, via Allione;
v) 
immobile sito in Novara, via Mora e Gibin;
z) 
immobile sito in Novara, Regione Agogna;
aa) 
immobile sito in Crodo, via Roma 72;
bb) 
immobile sito in Soriso, via Bogarelli;
cc) 
(...)
[1]
dd) 
terreno sito in Cerano;
ee) 
terreno sito in Tollegno.
2. 
La Giunta Regionale è autorizzata a disporre l'alienazione della porzione di sua spettanza dell'immobile sito in Torino, corso Bolzano n. 44, e dell'immobile sito in Torino, via Petrarca n. 44.
3. 
La Giunta Regionale procede all'alienazione degli immobili al prezzo a base d'asta determinato dal servizio tecnico regionale e dispone con proprie deliberazioni, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione", e sue modificazioni, le modalità e le condizioni di vendita.
4. 
La Giunta Regionale, prima della vendita, provvede alla dichiarazione di appartenenza ed alla devoluzione al patrimonio disponibile degli immobili occupati da uffici regionali.
Art. 2. 
(Autorizzazione alla permuta di immobili)
1. 
In deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 (Autorizzazione alla alienazione di immobili), ed al fine di reperire nuove sedi per gli uffici regionali, la Giunta Regionale è autorizzata a procedere alla alienazione degli immobili a trattativa privata mediante permuta con altri beni immobili, con eventuale conguaglio sul prezzo.
Art. 3. 
(Condizioni per l'alienazione a favore di Enti pubblici)
1. 
In deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 (Autorizzazione alla alienazione di immobili), la Giunta Regionale è autorizzata a disporre l'alienazione degli immobili ad Enti pubblici, o loro consorzi, mediante trattativa privata e ad un prezzo ridotto, nella misura massima di un quarto, rispetto a quello a base d'asta determinato dal servizio tecnico regionale, se ne è fatta richiesta per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.
2. 
La Giunta Regionale stabilisce con proprie deliberazioni, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 , "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione", e sue modificazioni, le modalità e le condizioni per la vendita a trattativa privata, e tra queste:
a) 
la scelta di adeguate forme di pubblicità, per portare a conoscenza degli Enti pubblici la possibilità di ottenere l'acquisizione degli immobili a condizioni agevolate;
b) 
la determinazione agevolata del prezzo;
c) 
l'automatica risoluzione del contratto se l'immobile viene utilizzato prima che siano decorsi dieci anni dal trasferimento, in modo difforme dalle finalità previste dall'atto di vendita;
d) 
l'alienazione frazionata nel caso di pluralità di domande, ovvero l'individuazione dell'Ente richiedente portatore dell'interesse pubblico più rilevante, se la vendita frazionata non è possibile.
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
I proventi derivanti dalle alienazioni di cui alla presente legge sono introitati sul capitolo 2515 del bilancio per l'esercizio finanziario 1995, e sui capitoli di competenza dei bilanci relativi agli esercizi finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 marzo 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] La lettera cc del comma 1 dell'articolo 1 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 1996.