Legge regionale n. 28 del 01 marzo 1995  ( Versione vigente )
"Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate - Abrogazione legge regionale 3 settembre 1981, n. 40 ."
(B.U. 08 marzo 1995, n. 10)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Le funzioni amministrative esercitate mediante l'Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata, ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolate dalle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della Regione Emilia-Romagna, 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia, 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto, 3 settembre 1981, n. 40 della Regione Piemonte, sono disciplinate da apposita convenzione.
2. 
La convenzione di cui al comma 1 può ridefinire, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, i meccanismi di riparto fra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività.
3. 
Alla data della sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 3 settembre 1981, n. 40 e cessa di avere efficacia la convenzione ad essa allegata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 marzo 1995
Gian Paolo Brizio