La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1]
[2] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 48 del 1996.
[3] L'articolo 2 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 48 del 1996.
[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 48 del 1996.
[5] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 48 del 1996.
[6] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 48 del 1996.
[7] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 48 del 1996.
[8] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 48 del 1996.
[9] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 48 del 1996.