Legge regionale n. 16 del 13 febbraio 1995  ( Versione vigente )
"Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani."
(B.U. 22 febbraio 1995, n. 8)

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3.[3] 
(...)
Art. 4. 
(Consulta Regionale dei giovani)
1. 
La Consulta Regionale dei giovani è istituita con deliberazione del Consiglio Regionale, che ne definisce la composizione e le caratteristiche operative.
2. 
La Consulta Regionale dei giovani esplica funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta Regionale.
3. 
La Consulta Regionale dei giovani può avvalersi della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, e dell'Osservatorio di cui all'art. 3, comma 1, al fine dell'acquisizione di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti.
Art. 5.[4] 
(...)
Art. 6.[5] 
(...)

Note: