Legge regionale n. 95 del 22 dicembre 1995  ( Versione vigente )
"Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese."
(B.U. 27 dicembre 1995, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese, con la presente legge si propone di:
a) 
valorizzare le produzioni agricole e zootecniche nel rispetto delle caratteristiche specifiche degli animali;
b) 
sviluppare il sistema delle imprese agricole e zootecniche mediante programmi finalizzati alla concentrazione dell'offerta ed all'integrazione verticale dei componenti delle diverse filiere agroindustriali;
c) 
tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli;
d) 
accrescere l'efficienza e la competitività del sistema agroindustriale;
e) 
favorire, nell'ottica della metodologia della qualità globale ed ai fini della certificazione, la realizzazione di appropriati sistemi di qualità aziendale;
f) 
promuovere la trasformazione, la commercializzazione ed il consumo di prodotti agricoli ed agroindustriali piemontesi ed in particolare di quelli ottenuti con metodi che salvaguardino l'ambiente e la salute degli agricoltori e dei consumatori;
g) 
contribuire a consolidare ed accrescere l'occupazione nelle imprese che operano nella raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e nei servizi annessi.
2. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la legge:
a) 
disciplina gli interventi di competenza regionale in materia ed individua obiettivi e strumenti per la realizzazione degli interventi per il miglioramento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione raccordandosi con la normativa nazionale e comunitaria;
b) 
prevede azioni in grado di contribuire alla riqualificazione delle risorse umane, allo sviluppo ed alla diffusione di informazioni ed orientamenti di mercato e delle innovazioni;
c) 
individua strumenti per l'elaborazione di strategie di marketing;
d) 
sostiene lo sviluppo delle relazioni fra le varie componenti delle filiere;
e) 
sostiene l'adozione di strategie comuni per garantire l'origine e la natura o la qualità di determinati prodotti attraverso l'adozione di sistemi di qualità.
Art. 2. 
(Ambito degli interventi, settori e distretti)
1. 
La presente legge riguarda interventi, da realizzare in un'ottica di filiera e di distretto, relativi:
a) 
alle fasi della raccolta, condizionamento, conservazione, trattamento e trasformazione dei prodotti dei diversi settori agricoli e del riciclo di sottoprodotti o dei residui di fabbricazione nonchè l'eliminazione o la depurazione dei rifiuti;
b) 
alla commercializzazione, promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali e le attività connesse.
2. 
I settori interessati sono quelli elencati all'articolo 3, comma 2.
3. 
Ai fini della presente legge si definiscono distretti agroindustriali sistemi territoriali caratterizzati dalla presenza consistente di una produzione agricola specializzata e da una rilevante integrazione con le attività di trasformazione e commercializzazione e con le altre componenti della filiera.
4. 
Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11, possono essere individuati distretti agroindustriali in riferimento ai settori di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 3. 
(Piani di settore)
1. 
La Giunta regionale approva, sentite la Commissione consiliare competente e la Commissione di cui all'articolo 11, piani regionali di settore per le principali produzioni agricole.
2. 
Tali piani riguardano tutti i settori dell'agricoltura e in particolare quelli del latte, delle carni, della vitivinicoltura, dell'ortofrutta, dei cereali, del florovivaismo.
3. 
I piani di settore sono elaborati in coerenza con le disposizioni e i programmi comunitari e nazionali di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale e con i contenuti del Programma regionale di sviluppo di cui all' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 . I piani di settore possono essere articolati in piani di distretto, che individuano, all'interno del piano di settore, obiettivi, politiche e scelte.
4. 
I piani di settore fissano le priorità, nel rispetto delle disposizioni recate nella decisione n. 94/173/CE e successive modifiche e integrazioni, per la formazione delle graduatorie dei progetti da avviare al finanziamento sul regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, per il periodo di programmazione 1994/1999.
5. 
I piani di settore costituiscono altresì la base in materia di investimenti agroindustriali per la redazione di apposite schede guida ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 43/1994 e il quadro di riferimento per la definizione dei programmi attuativi di iniziative comunitarie, nazionali e regionali in materia di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale.
6. 
I piani di settore devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) 
l'analisi della situazione attuale con riferimento, in particolare, agli aspetti strutturali e territoriali della produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti;
b) 
la valenza socio economica del settore nell'ambito dell'economia agricola ed agroindustriale regionale e dei distretti;
c) 
le prospettive del settore in termini di quantità, qualità, attrattività e competitività delle produzioni, integrazione orizzontale e verticale, flussi di commercializzazione, mercati di sbocco;
d) 
le misure di sostegno esistenti;
e) 
gli obiettivi e le politiche della qualità globale, della ricerca, della sperimentazione e dei servizi reali alle imprese, della produzione, dell'aggregazione fra imprese e dell'offerta, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione e della promozione;
f) 
le misure di carattere legislativo, amministrativo e finanziario da adottare per realizzare il piano;
g) 
l'indicazione delle priorità per la formazione delle graduatorie dei progetti da finanziare sul regolamento (CEE) n. 866/90 , nel rispetto della decisione n. 94/173/CE e successive modifiche o integrazioni;
h) 
i metodi di valutazione ex post del piano e la stima degli effetti sociali ed economici previsti a livello delle aziende agricole;
i) 
sistemi di controllo;
l) 
il recupero di sottoprodotti e residui di fabbricazione.
7. 
I piani sono riferiti al periodo 1996/1999 e sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; possono essere aggiornati con la procedura di cui al comma 1.
8. 
Per la redazione dei piani di settore la Giunta regionale, oltre ai propri uffici e agli enti strumentali, può avvalersi di istituzioni pubbliche o private con le quali saranno stipulate apposite convenzioni.
9. 
I piani di settore concorrono alla definizione degli strumenti di pianificazione territoriale secondo il disposto della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 4. 
(Destinatari degli interventi)
1. 
I soggetti destinatari dei benefici regionali previsti dalla presente legge sono:
a) 
le cooperative agricole ed i loro consorzi, iscritti nella sezione agricola del Registro prefettizio;
b) 
le associazioni dei produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione;
c) 
gli imprenditori agricoli a titolo principale, limitatamente all'articolo 7, commi 7 ed 8;
d) 
le società di capitali nelle quali almeno la metà del capitale sociale sia di proprietà di soggetti di cui alle lettere a), b) e c) nonchè di consorzi di difesa delle produzioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 . La quota capitale può essere raggiunta anche mediante la partecipazione congiunta di enti pubblici e/o società a capitale prevalentemente pubblico;
e) 
gli imprenditori e le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali, limitatamente all'articolo 6, comma 13, e all'articolo 10, comma 1, lettera c);
f) 
i consorzi per il contingentamento della produzione o degli scambi, costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile , senza scopi di lucro, i cui fini sociali riguardino il trattamento di sottoprodotti inquinanti il cui recupero può trovare utilizzazioni diverse anche in altri settori.
2. 
Negli articoli successivi per ogni intervento vengono specificati i beneficiari fra quelli riportati al comma 1.
Art. 5. 
(Criteri e priorità)
1. 
Per poter beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) 
disporre, nel caso delle cooperative, di un conferimento da parte dei soci pari ad almeno il 60 per cento del quantitativo dei prodotti trasformati e commercializzati, salvo comprovati motivi di forza maggiore;
b) 
garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di prodotti di base ai vantaggi economici derivanti;
c) 
sottoscrivere accordi interprofessionali e stipulare contratti di coltivazione e vendita ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88 , unicamente per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e).
2. 
Gli impianti oggetto degli aiuti regionali devono avere sede nel territorio piemontese.
3. 
Nel caso di iniziative a carattere interregionale, la Regione finanzia la parte degli interventi che riguardano il territorio e gli interessi economici piemontesi.
4. 
Per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge, i programmi presentati devono essere coerenti con gli obiettivi, le politiche ed i contenuti individuati dai piani di settore di cui all'articolo 3. Limitatamente agli interventi di impianto, consolidamento e sviluppo di cui all'articolo 6, i programmi devono prevedere il conseguimento di economie di scala mediante iniziative di concentrazione o di significativo ampliamento della base produttiva ovvero di riconversione.
Art. 6. 
(Interventi di impianto, consolidamento e sviluppo)
1. 
La Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di organici programmi economico finanziari, riguardanti interventi di impianto, consolidamento e sviluppo, che dovranno dimostrare l'idoneità a conseguire, nel tempo di tre anni, risultati di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroindustriali piemontesi e produrre effetti strutturali e duraturi per il settore interessato.
2. 
Nel programma devono essere ricompresi uno o più dei seguenti interventi:
a) 
aumento del capitale sociale delle cooperative e loro consorzi ai fini di un equilibrato rapporto fra i mezzi propri ed i capitali investiti; detto aumento deve essere destinato alla realizzazione di investimenti previsti alle lettere successive. L'intervento per l'aumento del capitale sociale è ammesso anche a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) qualora partecipino a società di capitali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) per la loro quota di partecipazione;
b) 
costruzione, acquisto e/o potenziamento di impianti produttivi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali nonchè per la raccolta e il trasporto di prodotti e sottoprodotti. L'acquisto è ammesso solo quando si tratti di investimenti nuovi oppure quando si tratti di impianti o parti di impianti dismessi;
c) 
acquisto di macchinari, strumentazioni analitiche e apparecchiature informatiche e telematiche hardware e software;
d) 
acquisto di aziende o rami d'azienda, reti commerciali, marchi ai fini dello sviluppo della presenza sui mercati nazionali ed internazionali;
e) 
progetti commerciali e di marketing; all'uopo possono essere concessi contributi per l'acquisizione di specifiche consulenze professionali per lo studio di fattibilità e l'avvio di progetti commerciali e di marketing aventi carattere innovativo;
f) 
impiego di personale qualificato e specializzato per l'attuazione di servizi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica. I relativi contributi potranno riguardare al massimo un triennio e dovranno essere decrescenti nel tempo, fino ad un massimo del 50 per cento delle spese di personale sostenute nel primo anno, fino ad un massimo del 35 per cento nel secondo anno e fino ad un massimo del 20 per cento nel terzo anno;
g) 
realizzazione di sistemi di qualità aziendale, mediante l'acquisizione di apparecchi e strumenti di prova, controllo e collaudo e relativi software;
h) 
acquisto di partecipazioni, anche di minoranza, in enti e/o società commerciali ai fini della migliore collocazione dei prodotti agroindustriali.
3. 
Possono altresì essere oggetto di contributo gli eventuali studi di fattibilità, la formazione e l'aggiornamento di dirigenti ed amministratori di cooperative agricole finalizzati all'attuazione dei programmi.
4. 
La Regione può concedere garanzia fideiussoria per mutui inseriti in programmi presentati da cooperative agricole e loro consorzi, con riduzione del contributo pubblico per gli stessi investimenti tenuto conto dell'onere equivalente della prestazione di garanzia.
5. 
Per l'aumento del capitale sociale di cui al comma 2, lettera a) può essere concesso un contributo in conto capitale fino all'entità del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci.
6. 
Per gli interventi di cui al comma 2, lettere b), c), d), h) inseriti nel programma possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
7. 
In alternativa al contributo in conto capitale possono essere concessi contributi negli interessi di entità equivalente per prestiti agrari e mutui agrari oppure possono essere concesse forme combinate fra contributi in capitale e contributi negli interessi complessivamente di entità equivalente al contributo in conto capitale.
8. 
Per gli interventi di cui al comma 2, lettere e), f), g), e di cui al comma 3, inseriti nel programma, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
9. 
I contributi per gli interventi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), h), possono essere concessi con riferimento anche a contratti di franchising, joint venture ed istituti similari.
10. 
Il programma può basarsi anche su interventi finanziati dalla Unione europea, dallo Stato nonchè su altri finanziamenti in valuta estera.
11. 
L'entità degli aiuti di cui al presente articolo sarà contenuta nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.
12. 
Gli acquisti di cui al comma 2, lettere d) e h) sono finanziabili solo previa notifica alla Commissione dell'Unione europea.
13. 
I progetti di trasformazione agroindustriale presentati al finanziamento sul regolamento (CEE) n. 866/90 , ammissibili e non finanziabili sugli stanziamenti propri del regolamento per carenza di fondi, sono finanziabili con un contributo in capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa ammissibile. A tale intervento è destinata una quota massima del 20 per cento delle autorizzazioni di spesa destinate al presente articolo.
Art. 7. 
(Interventi ordinari)
1. 
Sono interventi ordinari: il credito di conduzione; le anticipazioni ai produttori agricoli conferenti; l'assistenza tecnica alla cooperazione; la formazione e l'aggiornamento di dirigenti ed amministratori delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori agricoli; l'adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e commercializzazione; l'acquisto di macchinari ed attrezzature; i contributi per l'introduzione di innovazioni finalizzate alla realizzazione di sistemi di qualità.
2. 
Tali interventi sono finanziabili nei limiti e con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
3. 
Credito di conduzione: può essere concesso, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), un contributo in conto interesse fino a dodici mesi su prestiti agrari di conduzione concessi da istituti bancari oppure contributi su finanziamenti, contratti per le finalità della conduzione, con onere a carico della Regione non superiore a quello relativo ai prestiti agrari di conduzione. I contributi possono essere corrisposti direttamente agli istituti di credito oppure ai beneficiari.
4. 
Anticipazioni ai produttori agricoli conferenti: al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari e sui finanziamenti contratti per la corresponsione di anticipazioni della durata massima di dodici mesi sono ammesse le cooperative agricole e le associazioni dei produttori di cui all'articolo 4 della presente legge che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici. A carico dei beneficiari dovrà gravare un interesse non superiore a quello agevolato vigente per i prestiti di conduzione. Tale contributo può essere corrisposto ai beneficiari oppure direttamente agli istituti di credito che abbiano concesso i prestiti o i finanziamenti di cui al presente comma.
5. 
Assistenza tecnica alla cooperazione: il contributo regionale per l'assistenza tecnica alla cooperazione può essere concesso ai consorzi regionali di cooperative agricole di emanazione degli enti regionali di rappresentanza e tutela della cooperazione agricola per l'attuazione di idonei programmi di assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di auditing ambientale, di sistemi di qualità aziendale e di marketing a favore delle cooperative agricole associate. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa.
6. 
Formazione e aggiornamento di dirigenti ed amministratori delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori agricoli: i contributi possono essere concessi:
a) 
ai consorzi regionali di cooperative agricole di emanazione degli enti regionali di rappresentanza e tutela della cooperazione agricola nella misura massima del 50 per cento della spesa;
b) 
alle associazioni dei produttori agricole riconosciute dallo Stato o dalla Regione, con priorità ad iniziative promosse congiuntamente da più associazioni dei produttori; i contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa.
7. 
Adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e commercializzazione: per la costruzione, per l'acquisto solo quando si tratti di investimenti nuovi oppure quando si tratti di impianti o parti di impianti dismessi e per il potenziamento di strutture e di attrezzature occorrenti ad assicurare la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 4:
a) 
contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) 
contributi negli interessi di entità equivalente;
c) 
forme combinate fra contributi in capitale e contributi negli interessi complessivamente di entità equivalente al contributo in capitale.
8. 
Acquisto di macchinari e attrezzature: possono essere concessi ai soggetti di cui all'articolo 4, contributi in conto interesse per l'agevolazione di prestiti a cinque anni.
9. 
Ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) può essere destinata una quota massima del 33 per cento delle autorizzazioni di spesa riservate ai commi 7 e 8 del presente articolo.
10. 
L'entità degli aiuti di cui al presente articolo sarà contenuta nei limiti previsti dalle disposizione dell'Unione europea; per i beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) gli aiuti saranno concessi entro i limiti e secondo le procedure stabiliti dalle istruzioni applicative del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991.
Art. 8. 
(Istruzioni operative per gli interventi di impianto, consolidamento e sviluppo)
1. 
La Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Commissione consiliare competente e la Commissione di cui all'articolo 11, le istruzioni operative riguardanti in particolare i criteri, le metodologie, la documentazione, le scadenze e quant'altro necessario per l'applicazione della presente legge.
2. 
Gli aiuti vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11.
3. 
La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, fissa, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura e compatibilmente con le disponibilità finanziarie accertate, l'entità degli aiuti entro i limiti massimi stabiliti dalla presente legge, le priorità fra i settori e le diverse tipologie di intervento.
4. 
È comunque accordata priorità ai programmi che prevedano aggregazioni e rilevanti economie di scala fra i beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
5. 
Per la valutazione tecnica ed economica dei programmi, l'Assessorato all'agricoltura si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto da esperti di provata capacità ed esperienza in materia di economia agraria, economia aziendale, marketing agroindustriale, scelti fra il personale docente dell'Università degli Studi, di Istituti specializzati di livello universitario nonchè fra componenti di società di consulenza e/o di revisione.
6. 
Il nucleo di valutazione, nominato con deliberazione della Giunta regionale, è composto da non più di quattro esperti designati dall'Assessore all'agricoltura ed è presieduto da un dirigente regionale designato dall'Assessore all'agricoltura.
7. 
Il nucleo di valutazione, in relazione a particolari esigenze, potrà ricorrere all'apporto di tecnici specialisti in campi determinati designati dall'Assessore all'agricoltura.
8. 
Con la deliberazione di nomina vengono inoltre stabiliti gli emolumenti degli esperti esterni, calcolati sulla base di tariffe professionali ritenute adeguate, nonchè vengono indicati i tempi per la conclusione dei lavori.
Art. 9. 
(Istruzioni operative per gli interventi ordinari)
1. 
La Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Commissione consiliare competente e la Commissione di cui all'articolo 11, le istruzioni operative riguardanti in particolare i criteri, le metodologie, la documentazione, le scadenze e quant'altro necessario per l'applicazione della presente legge.
2. 
Gli aiuti vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 11.
3. 
La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, fissa, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura e compatibilmente con le disponibilità finanziarie accertate, l'entità degli aiuti entro i limiti massimi stabiliti dalla presente legge, le priorità fra i settori e le diverse tipologie di intervento.
Art. 10. 
(Accesso al Fondo Investimenti Piemonte di cui alla legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 )
1. 
In alternativa ai finanziamenti previsti dalla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 4 possono accedere al finanziamento del Fondo Investimenti Piemonte di cui agli articoli 10 e successivi della l. r. 43/94 , per:
a) 
gli interventi di impianto, consolidamento e sviluppo di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d);
b) 
gli interventi ordinari di cui all'articolo 7, commi 7 e 8;
c) 
i progetti di trasformazione agroindustriale presentati al finanziamento sul regolamento (CEE) n. 866/90 , ammissibili e non finanziati per carenza di fondi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
Art. 11. 
(Commissione regionale consultiva per l'agroindustria)
1. 
A partire dal 1996, è istituita presso l'Assessorato all'agricoltura la Commissione regionale per l'agroindustria, così composta:
a) 
l'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato, che la presiede;
b) 
un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale operanti in ogni provincia;
c) 
un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni cooperativistiche agricole nazionalmente riconosciute maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) 
tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei produttori agricoli o loro unioni riconosciute ai sensi della legislazione vigente;
e) 
un rappresentante delle associazioni degli imprenditori agroindustriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) 
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'agroindustria maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) 
un rappresentante delle associazioni del commercio e della distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) 
un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. 
Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura.
3. 
La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura quanto il Consiglio regionale.
4. 
Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare rappresentanti delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla Regione interessate agli argomenti all'ordine del giorno. Possono essere altresì invitati dal Presidente operatori ed esperti nei settori oggetto di trattazione.
5. 
La Commissione regionale consultiva viene sentita per:
a) 
le proposte di piani di settore di cui all'articolo 3;
b) 
le proposte di istruzioni operative di cui agli articoli 8 e 9;
c) 
gli aiuti concessi ai sensi degli articoli 6 e 7;
d) 
l'esame sull'andamento dei mercati;
e) 
la definizione di criteri per i contratti di coltivazione e vendita;
f) 
la disciplina dei marchi.
Art. 12.[1] 
(...)
Art. 13. 
(Altri soggetti e strumenti per l'attuazione della legge)
1. 
Sono soggetti e strumenti di intervento per l'attuazione della presente legge gli organismi interprofessionali, i consorzi e le società consortili costituiti ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali; le finanziarie agroindustriali di cui all'articolo 14.
Art. 14. 
(Finanziarie agroindustriali)
1. 
La Giunta regionale con propria deliberazione può autorizzare la Finpiemonte S.p.A. a partecipare, nella misura massima del 51 per cento, al capitale sociale di società finanziarie agroindustriali per azioni operanti per le finalità di cui alla presente legge e la cui restante parte di capitale sociale sia sottoscritta dagli organismi interprofessionali, dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 13, da istituti di credito e da altri soggetti pubblici e privati.
2. 
Nella stessa deliberazione, da notificare preventivamente alla Unione europea, saranno stabiliti: i campi e le modalità di intervento delle società finanziarie agroindustriali nonchè le condizioni che i beneficiari finali debbono soddisfare per usufruire dei servizi delle stesse.
Art. 15. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Gli oneri generali di attuazione della presente legge, compresi i costi di documentazione e informazione e del sistema informativo a supporto, i costi per la predisposizione dei piani di settore di cui all'articolo 3 e i costi di funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 8 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 12 sono quantificati in milioni 400 per l'anno 1995 e in milioni 350 per ciascuno dei due esercizi successivi.
2. 
Gli oneri per gli interventi previsti dalla presente legge sono quantificati per gli esercizi finanziari 1995/1997 per un complesso di lire 70.000 milioni, di cui lire 24.700 milioni per l'esercizio 1995 e lire 22.650 per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, e si distribuiscono nella misura seguente, in lire:
a) 
milioni 10.000 per ciascun esercizio per gli interventi di cui all'articolo 6;
b) 
milioni 3.000 per ciascun esercizio per gli interventi di cui all' articolo 7, comma 3;
c) 
milioni 4.000 per ciascun esercizio per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 4;
d) 
milioni 600 per ciascun esercizio per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 5;
e) 
milioni 200 per ciascun esercizio per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 6;
f) 
milioni 6.000 per l'esercizio 1995 e milioni 4.000 per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997 per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 7;
g) 
milioni 500 per ciascun esercizio per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 8.
3. 
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1995 sono istituiti i seguenti capitoli con le seguenti denominazioni:
a) 
"Spese per oneri generali connessi all'attuazione della legge regionale relativa allo sviluppo del sistema agroindustriale del Piemonte" con stanziamento di competenza e di cassa di lire 400 milioni;
b) 
"Contributi in capitale per interventi di impianto, di consolidamento e di sviluppo a favore di cooperative e degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e cassa pari a 7.500 milioni;
c) 
"Contributi negli interessi attualizzati su mutui fino a 15 anni per interventi di impianto, di consolidamento e di sviluppo a favore di cooperative e degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e cassa pari a 2.500 milioni;
d) 
"Contributi negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione di cooperative e degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e cassa pari a 3.000 milioni;
e) 
"Contributi negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per le anticipazioni ai conferenti di cooperative e degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e cassa pari a 4.000 milioni;
f) 
"Contributi ai consorzi regionali della cooperazione agricola per programmi di assistenza tecnica alla cooperazione" con stanziamento di competenza e cassa pari a 600 milioni;
g) 
"Contributi ai consorzi regionali della cooperazione agricola e alle associazioni dei produttori per la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento di dirigenti ed amministratori" con stanziamento di competenza e cassa pari a 200 milioni;
h) 
"Contributi in capitale per l'adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e commercializzazione a favore di cooperative e degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e cassa pari a 4.500 milioni;
i) 
"Contributi negli interessi attualizzati su mutui fino a 15 anni per l'adeguamento tecnologico di impianti di trasformazione e commercializzazione a favore di cooperative e degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e cassa pari a 1.500 milioni;
l) 
"Contributi in capitale e contributi negli interessi attualizzati su prestiti fino a 5 anni per l'acquisto di macchinari ed attrezzature a favore di cooperative e degli altri beneficiari di cui all'articolo 4" con stanziamento di competenza e cassa pari a 500 milioni.
4. 
Agli oneri di cui agli articoli 6 e 7 e al comma 1 del presente articolo si fa fronte per gli esercizi 1995, 1996 e 1997 nella misura rispettivamente di lire 24.700 milioni, di lire 22.650 milioni e di lire 22.650 milioni nel modo seguente:
a) 
per l'esercizio 1995 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa n. 13135 per lire 350 milioni, n. 21350 per lire 2.500 milioni, n. 21730 per lire 4.500 milioni e n. 22030 per lire 17.350 milioni;
b) 
per gli esercizi 1996 e 1997 mediante utilizzazione di pari importo di quota parte delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione Piemonte a valere sull'accantonamento disposto per i medesimi esercizi a favore del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali nella tabella B) della legge 23 dicembre 1994, n. 725 .
5. 
Gli oneri per l'attuazione dell'articolo 10 sono valutati nell'importo massimo di lire 12.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997. Alla copertura e alla esatta quantificazione si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci tenendo anche conto delle autorizzazioni recate dalla l.r. 43/1994 .
Art. 16. 
(Disposizioni varie)
1. 
Le strutture fisse realizzate con i contributi previsti dalla presente legge non possono essere distolte dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici per un periodo di dieci anni; i macchinari e le attrezzature mobili per un periodo di cinque anni.
2. 
Il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ritenuto ammissibile al fine della concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 6 della presente legge non può essere rimborsato ai soci nel triennio in cui si attua il programma di consolidamento e sviluppo successivo all'esercizio in cui il capitale sociale è stato sottoscritto e versato.
3. 
Il contributo in conto capitale erogato per la capitalizzazione deve essere iscritto in un apposito fondo del passivo patrimoniale ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 denominato "Fondo per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese". Detto Fondo non può essere utilizzato per il ripiano di perdite di esercizio nel triennio decorrente dall'esercizio nel quale è stato iscritto in bilancio, pena la restituzione del contributo concesso.
4. 
In caso di liquidazione, volontaria o coatta, della società o di fallimento, la Regione procede al recupero del contributo concesso.
5. 
I finanziamenti agevolati mediante credito agrario verranno regolati mediante convenzione fra la Regione Piemonte e gli istituti di credito, ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
6. 
In assenza della convenzione di cui al comma 5 si applicano le seguenti disposizioni:
a) 
le operazioni di credito agrario assistite dal concorso regionale negli interessi sono effettuate al tasso di riferimento stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e i tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari sono determinati sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 e successive modificazioni e integrazioni;
b) 
il contributo negli interessi può essere versato in unica soluzione agli istituti di credito mediante attualizzazione da calcolarsi ai sensi del DPCM 29 novembre 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) 
il contributo negli interessi di preammortamento è riconosciuto nella misura massima di due annualità e può essere versato in via anticipata agli istituti di credito a presentazione di rendiconti semestrali; a carico dei beneficiari gli interessi di preammortamento saranno già a tasso agevolato.
7. 
Le operazioni di credito agrario agevolate ai sensi della presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all' articolo 45 del d. lgs. 385/1993 .
8. 
È consentita l'estinzione anticipata dei mutui; può essere autorizzata l'attualizzazione delle residue rate di concorso regionale a favore dei beneficiari a partire dalla scadenza dei vincoli di destinazione di cui al comma 1.
9. 
La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 6, comma 4, può essere concessa da parte dell'Amministrazione regionale con riserva, a favore della Amministrazione regionale, del beneficio della previa escussione del debitore principale.
Art. 17. 
(Norme finali)
1. 
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
b) 
la legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 , salvo l'articolo 8.
2. 
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge sarà disposta dopo il parere dell'Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 1995
Enzo Ghigo

Note: