La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.
[2] Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)" sono state aggiunte le parole "e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)," e le parole " l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) " sono state sostituite dalle parole "la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM)" ad opera del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.
[3] La lettera l bis) del comma 2 dell'articolo 1 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole "del CONI" sono state aggiunte le parole ", del CIP " e le parole "dell'ISEF" sono state sostituite dalle parole "della SUISM" ad opera del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.
[5] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge" sono state soppresse ad opera del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.
[7] Nel comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "del CONI" sono state aggiunte le parole "e del CIP" ad opera del comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.
[8] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2018.