Legge regionale n. 93 del 22 dicembre 1995  ( Versione vigente )
"Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie"
(B.U. 27 dicembre 1995, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
GENERALITÀ
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove le iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.
2. 
Gli interventi della Regione sono diretti a favorire:
a) 
la diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini;
b) 
l'accesso dei soggetti svantaggiati e dei soggetti con disabilità alle attività sportive fisico-motorie-ricreative;
[1]
c) 
la realizzazione di un sistema di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo diffuse sul territorio regionale e commisurate alle esigenze dell'utenza;
d) 
l'organizzazione del territorio e dei servizi per la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie;
e) 
lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo sportivo di base;
f) 
i rapporti di collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive, la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM), gli Organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla legge;
[2]
g) 
la tutela sanitaria delle attività sportive;
h) 
l'interazione tra attività sportive e attività turistiche e culturali;
i) 
l'incremento della presenza femminile nell'attività sportiva, sostenendo specifiche iniziative allo scopo;
l) 
una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le attività sportive che privilegino la formazione di base dei bambini in età scolare e l'attività sportiva degli adolescenti e della terza età.
l bis) 
le politiche volte alla valorizzazione dello sport come strumento sociale di inclusione.
[3]
Art. 2. 
(Interventi e ruolo della Regione)
1. 
Per perseguire le finalità e gli obiettivi indicati dall'articolo 1 la Regione:
a) 
effettua studi, ricerche ed analisi sullo sport, promuove la realizzazione di sistemi informativi e di banche dati, l'approfondimento delle problematiche e la ricerca delle relative soluzioni, anche mediante l'organizzazione di convegni e seminari e la pubblicazione di dati, studi e manuali tecnici;
b) 
definisce le linee programmatiche per la promozione delle attività sportive e ricreative e per la realizzazione dei relativi impianti e attrezzature nei limiti di quanto previsto dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 , articolo 56, comma 2, lettera b);
c) 
disciplina, per quanto di competenza, le caratteristiche tecnico edilizie e funzionali delle strutture sportive e i requisiti di esercizio delle strutture sportive e delle attività ai fini della tutela dell'utente;
d) 
favorisce il potenziamento e la qualificazione dell'impiantistica e delle attrezzature sportive, promuovendo il miglioramento della loro gestione;
e) 
promuove le attività sportive e fisico-motorie-ricreative, la crescita dell'organizzazione sportiva;
f) 
stabilisce, mediante l'adozione dei programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive, di cui agli articoli 3 e 7, gli indirizzi, le azioni e le modalità di intervento della Regione, i soggetti di riferimento, le risorse finanziarie, le priorità, i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
2. 
Gli interventi indicati al comma 1 sono definiti di norma ed attuati con la collaborazione ed il concorso degli Enti locali e degli altri Enti pubblici, del CONI, del CIP e delle Federazioni Sportive, dell'Università, della SUISM, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni sportive, degli Organi scolastici, di ogni altro organismo ed istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla legge.
[4]
3. 
L'Assessore regionale delegato in materia di sport convoca almeno una volta all'anno una riunione programmatica dei rappresentanti dei soggetti indicati al comma 2 al fine di:
a) 
analizzare lo stato dello Sport e delle attività motorie in Piemonte;
b) 
formulare proposte per la definizione e l'aggiornamento dei programmi di cui agli articoli 3 e 7;
c) 
verificare l'attuazione dei programmi regionali;
d) 
coordinare l'azione dei soggetti che vi partecipano.
Titolo II. 
IMPIANTISTICA SPORTIVA
Art. 3. 
(Programma per l'impiantistica)
1. 
La Regione promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, mediante programmi pluriennali d'intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
2. 
Il programma pluriennale per l'impiantistica sportiva stabilisce: le linee di indirizzo della Regione per il periodo di validità dello stesso, i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti e le modalità di attuazione; il programma può essere modificato ed aggiornato nel periodo di validità.
3. 
Per la realizzazione degli interventi previsti dal programma la Regione può concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi in relazione a mutui; i contributi in conto interessi possono essere attualizzati.
4. 
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo o con altri Istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva.
5. 
I contributi di cui al comma 3 possono essere concessi alla Città metropolitana di Torino, alle province, ai comuni singoli o associati e alle unioni di comuni, alle aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad altri enti pubblici, alle Federazioni sportive del CONI e del CIP, agli enti di promozione sportiva ed alle associazioni e società che operano senza scopo di lucro per finalità sportive.
[5]
Art. 4. 
(Fideiussione regionale)
1. 
I finanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti agli Istituti di credito possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fideiussione regionale.
[6]
2. 
Tale fideiussione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) 
i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o la parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
b) 
i soggetti privati richiedenti devono essere regolarmente costituiti; devono altresì dimostrare la situazione economico- patrimoniale sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi; devono inoltre indicare le modalità con le quali intendono assolvere gli obblighi derivanti dal finanziamento.
3. 
La Giunta regionale definisce le modalità e i limiti della concessione della garanzia fideiussoria e può stipulare con idonei Istituti di credito e consorzi-fidi convenzioni finalizzate alla concessione delle garanzie.
4. 
Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria la Regione si riserva di richiedere titoli legittimi di prelazione.
Art. 5. 
(Garanzia di uso pubblico)
1. 
I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge devono garantire l'uso pubblico e il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature, mediante impegno assunto con atto pubblico.
Art. 6. 
(Requisiti delle palestre delle sale ginniche)
1. 
La Regione con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione tecnica del CONI e del CIP, stabilisce i requisiti tecnici, igienico-sanitari e funzionali che devono possedere le palestre, le sale ginniche e gli altri impianti e attrezzature destinate all'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica.
[7]
Titolo III. 
ATTIVITÀ SPORTIVE
Art. 7. 
(Promozione delle attività sportive e fisico-motorie)
1. 
La Regione promuove la diffusione e la qualificazione delle attività sportive e fisico-motorie ricreative ed a tal fine sostiene l'attività della scuola, degli enti e delle associazioni che operano senza fine di lucro, effettuando anche direttamente interventi concernenti:
a) 
la realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari in materia di sport;
b) 
la realizzazione di pubblicazioni promozionali e divulgative;
c) 
la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, educazione, informazione per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive e fisico-motorie, compresa la sponsorizzazione di iniziative e manifestazioni, favorendo l'intervento di sostegno congiunto di più soggetti;
d) 
la realizzazione di attività di sperimentazione nel campo della promozione sportiva e fisico-motoria, nonchè di azioni per la diffusione della pratica sportiva tra i giovani in età scolare, in particolare nella scuola primaria, d'intesa con gli organi scolastici;
e) 
la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere promozionale.
2. 
Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie.
3. 
Il programma individua gli indirizzi di intervento della Regione, le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima, i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
4. 
La Regione riconosce il ruolo degli Enti di promozione sportiva nella promozione e diffusione dell'attività sportiva di base e dell'aggregazione associativa, e concorre a sostenerne le attività nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1.
Art. 8. 
(Tutela sanitaria)
1. 
La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attività sportive in conformità agli obiettivi e con le modalità organizzative indicate dal piano socio-sanitario regionale vigente, nonchè ai sensi della legge regionale 25 marzo 1985, n. 22 : "Tutela sanitaria delle attività sportive " modificata dalla legge regionale 12 giugno 1987, n. 33 "Modifiche alla l.r. 22/85 tutela sanitaria delle attività sportive ".
Titolo IV. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 9. 
(Norme finanziarie)
1. 
All'attuazione degli interventi previsti dalla legge si fa fronte, per l'anno 1995 con gli stanziamenti indicati nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, ai capitoli 20930, 20935 e 12590.
2. 
Le spese per gli anni finanziari 1996 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 10. 
(Abrogazione di norme)
1. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogate, facendo salvi gli effetti finanziari per i procedimenti di liquidazione di spesa non ancora conclusi, le leggi regionali: 1 marzo 1979, n. 9 "
Provvedimenti per l'incentivazione dell'attività degli Enti di promozione sportiva
", 1 marzo 1979, n. 10 "
Norme per la programmazione sportiva in Piemonte
", 23 agosto 1982, n. 19 "
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 10/1979
", 23 aprile 1990, n. 46 "
Promozione dell'attività fisico motoria in Piemonte, aggiornamenti e modifiche alla legge regionale 10/1979
" e 19 dicembre 1991, n. 61 "
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10/1979
".
Art. 11. 
(Norme transitorie)
1. 
Fino all'approvazione del programma pluriennale di cui al Titolo II, gli interventi di potenziamento e qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive sono disposti secondo gli obiettivi e le modalità previste dal "programma pluriennale 1994-1996 per l'impiantistica sportiva" approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 857-10555 del 27 luglio 1994; sono ammessi ai contributi previsti dal programma i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 5, della legge.
2. 
Nelle more dell'approvazione del Programma pluriennale previsto dall'articolo 7, per il 1995 i contributi per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie sono concessi in relazione alle istanze già presentate alla Regione per lo stesso anno ai sensi della legge regionale 9/1979 , sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione per il 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 1995
Enzo Ghigo

Note:

[1] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.

[2] Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)" sono state aggiunte le parole "e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)," e le parole " l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) " sono state sostituite dalle parole "la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM)" ad opera del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.

[3] La lettera l bis) del comma 2 dell'articolo 1 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.

[4] Nel comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole "del CONI" sono state aggiunte le parole ", del CIP " e le parole "dell'ISEF" sono state sostituite dalle parole "della SUISM" ad opera del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.

[5] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.

[6] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge" sono state soppresse ad opera del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.

[7] Nel comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "del CONI" sono state aggiunte le parole "e del CIP" ad opera del comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016.