Legge regionale n. 85 del 24 novembre 1995  ( Versione vigente )
"Amministrazione straordinaria delle Aziende di promozione turistica."
(B.U. 29 novembre 1995, n. 48)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di modifica della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , e di riordino dell'organizzazione turistica regionale, non si provvede alla nomina degli organi delle Aziende di promozione turistica.
2. 
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli organi in carica sono sciolti e il Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione regionale, nomina per ciascuna Azienda di promozione turistica un Amministratore straordinario, che esercita le competenze degli organi dell'Azienda.
3. 
Gli Amministratori straordinari delle Aziende di promozione turistica del Piemonte rimangono in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino dell'organizzazione turistica regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
[1]
4. 
Agli Amministratori straordinari sono corrisposte indennità pari a quelle previste per i Presidenti delle rispettive Aziende di promozione turistica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 novembre 1995
Enzo Ghigo

Note:

[1] Il comma 3 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 1996.