Legge regionale n. 84 del 24 novembre 1995  ( Versione vigente )
"Definizione dei compiti e delle funzioni dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Integrazione della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 ."
(B.U. 29 novembre 1995, n. 48)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
I Presidenti dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento consiliare, collaborano con il Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni politico-istituzionali relative all'organizzazione e alla gestione dei lavori consiliari e dirigono l'attività dei Gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal Regolamento.
2. 
Essi esercitano tutte le incombenze assegnate dal Regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare:
a) 
provvedono alla gestione dei fondi erogati ai Gruppi consiliari per il loro funzionamento ai sensi della legge regionale 16 ottobre 1972, n. 12 e successive modificazioni e presentano ogni anno all'Ufficio di Presidenza, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale citata, così come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77 e sostituito dalla legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 , una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati al Gruppo nell'anno precedente;
b) 
gestiscono il personale distaccato presso il Gruppo consiliare ed esercitano le altre competenze loro assegnate in materia di personale dei Gruppi dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 e 14 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche.
Art. 2. 
1. 
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo ai Presidenti dei Gruppi consiliari viene corrisposto un assegno integrativo mensile. A tal fine, al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 dopo le parole "
Assessori regionali e Vice Presidenti del Consiglio regionale: 20 per cento
" sono aggiunte le parole: "
Presidenti di Gruppi consiliari: 15 per cento
".
Art. 3. 
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato, se necessario, con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 novembre 1995
Enzo Ghigo