Legge regionale n. 75 del 24 ottobre 1995  ( Versione vigente )
"Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare."
(B.U. 31 ottobre 1995, n. 44)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, al sostanziale miglioramento della qualità della vita in molte zone del territorio regionale, soggette a gravi e pericolose infestazioni di culicidi e al fine di garantire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore turistico, attua interventi finanziari a sostegno di iniziative volte alla lotta contro tali insetti entomofagi.
Art. 2. 
(Iniziative ammissibili a contributo)
1. 
Le iniziative ammissibili a contributo regionale devono riguardare interventi di lotta agli adulti ed alle larve di culicidi.
2. 
Possono altresì essere ammessi a contributo, nell'ambito di un progetto complessivo che preveda la lotta adulticida e larvicida le spese relative a:
a) 
mappatura dell'area di intervento, realizzazione di reti di rilevamento e realizzazione di un archivio dati;
b) 
sperimentazione di nuove tecniche di lotta convenientemente applicabili e di cui è riconosciuta la non nocività all'uomo e all'ambiente;
c) 
interventi di informazione e di divulgazione diretti alla popolazione;
d) 
acquisto di strumentazioni e macchinari speciali.
3. 
Le spese previste per le iniziative indicate nel comma 2 non devono essere complessivamente superiori al 40 per cento dell'intero progetto. Per il primo anno il limite è elevato all'80 per cento.
Art. 3. 
(Soggetti beneficiari e ambiti territoriali)
1. 
Possono usufruire dei benefici previsti dalla legge le Amministrazioni Comunali e loro Consorzi o altre forme associative, le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, ricadenti in particolare nei territori di pianura, collina e lacuali.
1 bis. 
Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione attua gli interventi di lotta alle zanzare di cui all'articolo 2, direttamente o attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all'articolo 4 e, sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti versano alla Regione le somme necessarie all'attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.
[1]
1 ter. 
Le somme di cui al comma 2 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'unità previsionale di base (UPB) DA0902 e stanziate nello stato di previsione della spesa nell'UPB DA20021.
[2]
Art. 4. 
(Presentazione delle domande)
1. 
Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:
[3]
a) 
relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all'articolo 2;
b) 
elenco delle località in cui saranno effettuati gli interventi;
c) 
preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento;
d) 
indicazione dei prodotti che si intendono utilizzare per gli interventi di lotta adulticida e larvicida;
e) 
parere obbligatorio dei Servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali (USL) competenti per territorio, espresso sui progetti proposti, sui prodotti che si intende utilizzare e sulle procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione eseguite.
2. 
I pareri di cui al comma 1, lettera e) sono rilasciati, ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, che ne facciano richiesta, dai Servizi di igiene pubblica entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
3. 
Per l'anno 1995 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Art. 5. 
(Concessione dei contributi)
1. 
La Giunta Regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile, determinando, con la delibera di concessione del contributo, le eventuali ed ulteriori condizioni per la gestione dell'intervento, in modo da garantire il rispetto degli ambienti naturali e la salvaguardia della salute pubblica.
2. 
I progetti ammessi a contributo, purchè rispondenti ai requisiti richiesti, sono ordinati in graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) 
costo dell'intervento per ettaro: meno di lire 16.000 = 7 punti, tra lire 16.000 e lire 20.000 = 4 punti, oltre lire 20.000 = 1 punto;
b) 
coinvolgimento nello sviluppo e nell'esecuzione del progetto degli operatori economici e dei cittadini = 4 punti;
c) 
prevalenza dei metodi naturali e biologici per la lotta larvicida = 3 punti;
d) 
iniziativa che si svolge per la prima volta (vale solo a partire dal secondo anno) = 2 punti;
e) 
iniziative che associano più soggetti beneficiari = 2 punti.
3. 
I parametri di valutazione possono essere aggiornati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale. L'istruttoria delle domande è svolta dal Settore sanità pubblica.
Art. 6. 
(Erogazione dei contributi)
1. 
L'erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalità:
a) 
interventi di lotta adulticida e larvicida, acquisto macchinari e strumentazioni specifiche:
1) 
il 70 per cento alla presentazione della certificazione di inizio degli interventi approvati;
2) 
il rimanente 30 per cento, alla completa esecuzione delle iniziative previste dal programma previa presentazione degli atti di contabilità finale e della dichiarazione del soggetto beneficiario che attesti il rispetto del progetto autorizzato;
b) 
mappature delle aree, realizzazione delle reti di rilevamento e degli archivi dei dati, sperimentazione e iniziative di divulgazione:
1) 
il 50 per cento all'inizio dell'esecuzione del progetto;
2) 
il restante 50 per cento ad ultimazione delle iniziative, certificata dall'Autorità beneficiaria del contributo e accompagnata dalla dichiarazione che attesti il rispetto del progetto autorizzato;
c) 
nel caso di progetti contenenti interventi previsti sia alla lettera a) che b) si procede all'erogazione secondo le modalità previste alla lettera a).
2. 
I soggetti beneficiari riportano su appositi registri, i tempi, le località, le modalità di esecuzione ed i prodotti utilizzati nei vari interventi, al fine di consentire che tecnici regionali incaricati e scelti anche tra il personale delle USL, verifichino, anche con controlli a campione, la corretta esecuzione delle iniziative di lotta adulticida e larvicida.
3. 
Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella preventivata, il contributo regionale è ridotto in proporzione.
Art. 7. 
(Revoca del contributo)
1. 
Il contributo regionale può essere revocato quando:
a) 
le iniziative approvate non siano iniziate entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;
b) 
le iniziative non siano state ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed in eventuali proroghe autorizzate;
c) 
le iniziative siano realizzate solo in parte, oppure risultino sostanzialmente difformi da quelle autorizzate;
d) 
nel corso della realizzazione non siano state osservate le normative vigenti in materia di sanità e tutela ambientale;
e) 
siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.
2. 
Il contributo è altresì revocato, quando il beneficiario non fornisca gli atti, necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione, entro sessanta giorni dall'avvenuta esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.
3. 
La restituzione del contributo per il quale sia stato adottato atto di revoca è effettuata entro novanta giorni dalla notifica della revoca.
4. 
La mancata restituzione del credito, che è comunque recuperato attraverso le forme di legge, determina l'esclusione, per tre anni, del soggetto beneficiario da ogni forma di contribuzione da parte della Regione Piemonte.
Art. 8. 
(Ulteriore iniziativa della Regione Piemonte)
1. 
Al fine di favorire la trasparenza degli atti amministrativi, di svolgere azione di supporto agli Enti locali, di disciplinare rigorosamente le modalità di scelta degli operatori, la Giunta Regionale può approvare un capitolato di oneri che gli Enti locali possono adottare per selezionare i progetti più efficaci e scegliere gli operatori che hanno presentato le offerte più convenienti.
2. 
L'Assessorato alla sanità predispone corsi di formazione per il personale sanitario e tecnico delle USL che esamina i progetti e svolge azioni di controllo sugli interventi di lotta.
Art. 8 bis.[4] 
(Soggetto coordinatore)
1. 
La Giunta regionale può incaricare l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA) o gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) della gestione dei servizi pubblici locali, del coordinamento e della gestione di attività di carattere generale relative a iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare, di cui alla l.r. 75/1995 .
2. 
La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi, individuando le iniziative e le aree prioritarie di intervento.
3. 
Il soggetto coordinatore, di cui al comma 1, elabora un accordo di programma con gli enti locali riguardante un programma regionale di lotta alle zanzare, redatto secondo gli indirizzi di cui al comma 2.
4. 
Il programma regionale di lotta alle zanzare, comprendente le iniziative ammissibili a contributo di cui all'articolo 2 e il relativo preventivo di spesa sono approvati dalla Giunta regionale, la quale provvede al relativo impegno di spesa e al trasferimento delle risorse al soggetto coordinatore secondo stati di avanzamento lavori. Il soggetto coordinatore provvede all'attuazione del programma di lotta, secondo le indicazioni contenute nell'accordo di programma, al versamento dei contributi ai soggetti sottoscrittori dell'accordo e a sostenere le spese delle attività svolte direttamente.
Art. 9.[5] 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della legge è autorizzata la spesa di euro 7.000.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2007 al 2009 a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 27022 (Sanità pubblica - Prevenzione sanitaria - Titolo II - Spese in conto capitale).
Art. 10. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 ottobre 1995
Enzo Ghigo

Note:

[1] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 del 2008.

[2] Il comma 1 ter dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 12 del 2008.

[3] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta Regionale, sono presentate entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di intervento e sono corredate di:" sono state sostituite dalle parole "Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito annualmente dalla Giunta regionale; tali domande sono corredate di:" ad opera del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 12 del 2008.

[4] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 35 del 2006.

[5] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 35 del 2006.