La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 del 2007.
[2] Il comma 1 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 del 2007.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "15 settembre" sono state sostituite dalle parole "15 ottobre dell'anno precedente a quello di intervento" ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 del 2003.
[4] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 35 del 2006.
[5] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 35 del 2006.