Legge regionale n. 69 del 17 agosto 1995  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei Consiglieri e sui Gruppi consiliari ( L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 , L.R. 10 novembre 1972, n. 12 , L.R. 23 gennaio 1984, n. 9 , L.R. 18 giugno 1981, n. 20 , L.R. 30 dicembre 1981, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni)."
(B.U. 23 agosto 1995, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi: "
Ai fini dell'erogazione delle indennità aggiuntive di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta delle elezioni è equiparato ai Presidenti di Commissione permanente, i Vice Presidenti e il Segretario della stessa sono equiparati ai Vice Presidenti di Commissione permanente.

Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.
"
Art. 2. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 10/1972 come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 le parole "
nella misura massima fissata dagli articoli 10 e 15 della legge 17 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali)
" sono sostituite dalle seguenti: "
nella misura di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995 n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri)
".
Art. 3. 
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 è sostituita dalla seguente: "
b)
da una quota variabile ragguagliata a lire 1.000.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al gruppo;
".
Art. 4. 
1. 
All' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 è aggiunto il seguente comma: "
L'Ufficio di Presidenza stipula a favore dei Consiglieri regionali assicurazioni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato; alle relative convenzioni si applica il comma 2 dell'articolo 3
".
Art. 5. 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 20 bis della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 inserito dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 30 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
per legislatura regionale
".
Art. 6. 
1. 
Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 , come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 , è aggiunto il seguente comma: "
Per l'attività di raccordo tra i gruppi consiliari e gli organi regionali, è inoltre assegnata ad ogni gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento un'ulteriore unità di personale del ruolo regionale di qualifica funzionale non superiore alla ottava.
".
Art. 7. 
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato se necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 agosto 1995
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gaetano Majorino