La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera e del comma 1 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 56 del 1997.
[2] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 56 del 1997.
[3] Il comma 3 dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 56 del 1997.
[4] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 56 del 1997.
[5] Il comma 2 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 56 del 1997.
[6] Organismo collegiale soppresso con D.G.R. 10 luglio 2000, n. 1 - 394, ai sensi dell' art. 41, comma 1, della l. 449/1997.
[7] Il comma 1 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 56 del 1997.
[8] Il comma 2 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 56 del 1997.
[9] Il comma 3 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 56 del 1997.
[10] Il comma 8 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 56 del 1997.