Legge regionale n. 64 del 13 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Norme di salvaguardia per la Programmazione Sanitaria Regionale."
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3. 
(Organizzazione dei servizi di tutela della salute mentale)
1. 
In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 , "Approvazione del progetto obiettivo 'Tutela della salute mentale 1994/1996 '", è costituito in ogni USL il dipartimento di salute mentale, eventualmente articolato in unità modulari. I servizi di diagnosi e cura psichiatrici, collocati in Aziende ospedaliere, fanno parte integrante dei dipartimenti di salute mentale in cui insistono territorialmente.
3. 
La Giunta Regionale dispone le direttive attuative inerenti le modalità organizzative dei dipartimenti di salute mentale, ai sensi dell' articolo 16 della L.R. n. 10/1995 .
Art. 4.[3] 
(...)
Art. 5. 
1. 
L' articolo 13, comma 13, della L.R. n. 10/1995 , laddove riconosce ai membri del Collegio dei Revisori il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per i dirigenti regionali, è interpretato nel senso della rimborsabilità delle spese connesse al viaggio e quindi comprensive oltre che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto ed alloggio, se dovute ai sensi della normativa regionale di riferimento e nella misura dalla stessa stabilita.
Art. 6.[4] 
(...)
Art. 7.[5] 
(...)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995
Gian Paolo Brizio

Note: