Legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale."[1]
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
FINALITÀ E PRINCIPI DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Art. 1. 
(Finalità e obiettivi)
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 35 e 117 della Costituzione e nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina interventi di formazione ed orientamento professionale quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a:
a) 
sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realtà economica e produttiva Regionale;
b) 
rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale;
c) 
concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.
Art. 2. 
(Soggetti della formazione professionale)
1. 
Le azioni di formazione e orientamento professionale sono rivolte a tutti i cittadini italiani, con particolare attenzione per coloro che presentano condizioni di svantaggio. Esse concernono i settori produttivi di beni e di servizi sia di lavoro subordinato o autonomo, sia individuale o associato, sia imprenditoriale o senza scopo di lucro. Alle attività di formazione ed orientamento professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi nel rispetto della normativa vigente. Nell'ammissione agli interventi è garantita la parità tra i sessi.
Art. 3. 
(Criteri per la programmazione e la gestione delle azioni di formazione e orientamento professionale)
1. 
La Regione organizza e disciplina la formazione e l'orientamento professionale come sistema, secondo criteri di:
a) 
organicità, in quanto le diverse esigenze formative vengono coordinate in un quadro omogeneo di obiettivi formativi capaci di mettere in relazione i fattori tecnologici, economici, sociali, culturali e informativi con la produzione di beni e servizi e la partecipazione allo sviluppo sociale ed economico nella prospettiva della crescita integrale della persona umana;
b) 
progettualità, in quanto le diverse azioni formative e di orientamento sono ricondotte ad obiettivi espliciti e coerenti, in grado di essere valutati rispetto alle specifiche esigenze formative cui si intende dare risposta;
c) 
flessibilità, perchè le azioni formative e di orientamento sono organizzate secondo modalità in grado di corrispondere sia alle esigenze differenziate delle singole persone che alle dinamiche del sistema economico e produttivo;
d) 
continuità, poichè la formazione e l'orientamento professionale si configurano come opportunità presenti lungo l'intero arco della vita, per l'educazione permanente;
e) 
concertazione con le parti sociali, poichè la formazione professionale quale bene collettivo implica il concorso delle responsabilità degli attori sociali direttamente coinvolti;
f) 
pluralismo, poichè sono valorizzate le proposte formative presenti sul territorio e la loro potenzialità associativa e aggregativa;
g) 
integrazione, perchè la formazione e l'orientamento professionale si collegano sia con il sistema scolastico sia con il mondo produttivo dei beni e dei servizi in modo da favorire un rapporto costante tra formazione, scuola e lavoro;
h) 
distinzione delle competenze previste dall'attuale ordinamento con riguardo, in particolare, al ruolo delle Province.
Titolo II. 
CAMPI DI INTERVENTO
Art. 4. 
(Azioni di formazione professionale)
1. 
La formazione professionale Regionale opera con l'attuazione di azioni formative di varia natura, riconducibili alle seguenti tipologie:
a) 
attività di formazione professionale finalizzate al primo inserimento lavorativo di giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, diplomati, laureati, comprese le azioni di specializzazione professionale;
b) 
iniziative formative rivolte a facilitare e supportare l'ingresso nella vita lavorativa, connesse ai contratti di formazione lavoro e di apprendistato, per le quali la Regione predispone un catalogo di attività, articolato per categorie professionali, confrontato anche con gli organismi bilaterali istituiti dalle parti sociali; rientrano in questa tipologia, inoltre, gli stages formativi e di preinserimento professionale;
c) 
attività di formazione professionale continua, per lavoratori dipendenti o autonomi, individuali o associati, di sviluppo sia delle attività imprenditoriali sia di attività produttive senza scopo di lucro, anche in attuazione dell' articolo 9, comma 3 della legge 19 luglio 1993, n. 236 "Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
d) 
attività di formazione professionale finalizzate al sostegno dei soggetti non occupati, deboli sul mercato del lavoro a causa di motivazioni sociali, di emarginazione, di handicap;
e) 
attività di formazione professionale finalizzate al reinserimento lavorativo di ex lavoratori disoccupati, in cassa integrazione guadagni, in lista di mobilità;
f) 
attività di formazione professionale rivolte a donne finalizzate a concretizzare condizioni di parità sul mercato del lavoro e nel lavoro;
g) 
attività di formazione professionale attuate anche congiuntamente con il sistema scolastico istituzionale;
h) 
attività di formazione professionale finalizzate allo sviluppo di imprenditorialità ed alla creazione di iniziative aziendali e cooperative;
i) 
attività di formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate all'integrazione dell'Unione europea o di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
2. 
Le diverse attività sono caratterizzate da una pluralità di azioni formative integrate, definite in base alle diverse tipologie di utenti cui sono rivolte e agli obiettivi dell'intervento. In particolare, esse si caratterizzano per la differenziazione didattica di modalità e strumenti di attuazione e comprendono, tra le altre, azioni di individuazione ed accoglienza degli utenti, di orientamento e rimotivazione, di docenza in aula e di esercitazioni in laboratorio, anche strutturate in moduli, di formazione aperta, di autoistruzione assistita, di apprendimento esperienziale guidato.
3. 
Il progetto formativo determina l'integrazione tra le diverse azioni, in un insieme coerente per il conseguimento delle finalità del progetto stesso.
Art. 5. 
(Azioni di orientamento professionale)
1. 
L'orientamento professionale è finalizzato a sostenere le persone nelle scelte successive che caratterizzano il loro percorso di formazione e la loro vita di lavoro.
2. 
La Regione individua le seguenti azioni di orientamento professionale:
a) 
servizi e supporti informativi sulle opportunità formative e lavorative;
b) 
unità didattiche, moduli e stages di orientamento nei percorsi scolastici e di formazione professionale;
c) 
consiglierato ed azioni di supporto decisionale individuali e collettive;
d) 
specifici progetti finalizzati.
3. 
Le azioni di cui sopra sono poste in essere dai Comuni, dalle Comunità Montane, dalle Province che provvedono sia direttamente o tramite Enti da essi costituiti o partecipati o mediante convenzione con Enti con finalità statutaria di orientamento professionale; dalle agenzie di formazione professionale di cui all'articolo 11.
4. 
Le Province esercitano il coordinamento dei servizi e delle iniziative nel proprio ambito territoriale, curando lo sviluppo dei rapporti con l'Agenzia Regionale per l'impiego e con i Servizi circoscrizionali per l'impiego, con la Consigliera di parità e con gli Organismi scolastici.
Art. 6. 
(Azioni di politica del lavoro)
1. 
Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate in integrazione con i diversi interventi di politica attiva del lavoro secondo le modalità stabilite dalla Giunta; in particolare quest'ultima approva appositi atti di programmazione idonei a rendere coerenti i piani relativi all'osservazione del mercato del lavoro, al sostegno e alla crescita dell'occupazione nella Regione con quelli relativi alla formazione e all'orientamento professionale.
2. 
La Regione, le Province, i Comuni e loro Consorzi elaborano specifici progetti volti a coordinare le attività di politica del lavoro sul territorio di competenza, a favorire lo sviluppo di nuove tipologie di intervento nonchè ad avviare sperimentazioni.
3. 
Nel caso di progetti sub regionali, sono elaborati dalle Province ogni anno, entro il mese di aprile, appositi Piani Provinciali di politica del lavoro comprensivi anche delle attività avviate ai sensi della legge Regionale 3 settembre 1991, n. 48 : "Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei centri di iniziativa locale per l'occupazione".
4. 
La Regione sostiene i progetti territoriali elaborati dalle Province secondo la disciplina indicata con leggi speciali aventi ad oggetto le politiche attive del lavoro.
Art. 7. 
(Azioni di sviluppo del sistema della formazione professionale e dell'orientamento)
1. 
A sostegno del sistema di formazione e orientamento professionale, la Regione promuove iniziative di studio, di ricerca e documentazione, ivi compresi convegni, seminari e pubblicazioni.
Titolo III. 
IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE
Art. 8. 
(Competenze regionali)
1. 
Spetta alla Regione mantenere i rapporti con il Ministero del Lavoro e con l'Unione europea.
2. 
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) 
la definizione dei Programmi triennali e delle direttive annuali di attuazione;
b) 
il coordinamento, su base Regionale, del sistema di orientamento professionale;
c) 
la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di valutazione e monitoraggio;
d) 
la definizione degli standard formativi;
e) 
la definizione delle modalità di certificazione degli esiti formativi;
f) 
la definizione di programmi di sostegno alla riorganizzazione delle Agenzie formative di cui all'articolo 11;
g) 
la definizione di programmi per l'innovazione delle metodologie didattiche e per l'aggiornamento degli operatori;
h) 
la approvazione degli schemi tipo di convenzione con le Agenzie formative di cui all'articolo 11;
i) 
la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attività affidate dalla Regione a soggetti terzi.
3. 
La Regione provvede agli adempimenti connessi alle azioni di formazione continua e a quelle connesse ai diplomi universitari e a carattere sperimentale, nonchè ogni altra di esclusivo interesse Regionale, ovvero interregionale, internazionale o transnazionale.
Art. 9. 
(Competenze delle Province)
1. 
Le Province concorrono alla programmazione, attuazione e valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale. In particolare, le Province nei rispettivi territori:
a) 
individuano i fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
b) 
formulano proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
c) 
approvano e trasmettono alla Regione i progetti territoriali e i piani Provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6.
2. 
Le Province riconoscono i corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nominano le Commissioni d'esame e provvedono al rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione.
3. 
Alle Province è delegato o subdelegato l'esercizio della funzione prevista dall' articolo 41, comma 3 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ", nonchè il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia.
Art. 10. 
(Attuazione del decentramento)
1. 
Le Province esercitano le competenze ad esse attribuite dalla legge nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; attuano forme di partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità da esse prescelte.
2. 
Le Province possono stipulare convenzioni con le Agenzie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) per regolare le possibilità e le modalità di utilizzo del personale delle Agenzie.
3. 
La Regione concorre, con appositi provvedimenti, all'attuazione di specifici progetti promossi dalle Province volti al potenziamento tecnico e della dotazione di personale degli uffici Provinciali competenti in materia di formazione ed orientamento professionale, al fine di porli in condizione di adempiere ai compiti previsti dall'articolo 9.
Art. 11. 
(Agenzie formative)
1. 
Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:
a) 
Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale;
b) 
Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali;
c) 
consorzi e società consortili con partecipazione pubblica;
d) 
imprese e consorzi di esse.
2. 
Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:
a) 
avere tra i propri fini statutari l'esercizio di attività di formazione professionale;
b) 
disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
c) 
applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza;
d) 
non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.
3. 
Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:
a) 
rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto della convenzione stessa;
b) 
accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.
4. 
Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attività di formazione finalizzate all'assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d) devono:
a) 
disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
b) 
accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.
Art. 12. 
(Criteri di gestione e di sviluppo della rete)
1. 
Nessun ente pubblico o privato può vantare verso la Regione posizioni di privilegio o preferenza per l'attuazione della politica regionale di formazione professionale. Il principio del pluralismo, inteso come molteplicità dei soggetti attuatori e diversità di proposte formative è una connotazione essenziale del sistema di formazione professionale.
2. 
La Regione favorisce azioni di collaborazione e consorziamento tra le Agenzie formative, finalizzate all'utilizzo ottimale di laboratori, attrezzature, esperienze e professionalità, al coordinamento di determinati servizi, all'integrazione e alla differenziazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle specificità delle Agenzie stesse.
3. 
La Regione predispone e favorisce piani di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale. La Regione sostiene piani di riorganizzazione elaborati dalle Agenzie formative congruenti con gli obiettivi del Programma triennale e delle direttive annuali e finalizzati all'efficacia del sistema, alla razionalizzazione della spesa e alla valorizzazione della professionalità degli operatori.
4. 
La Regione può riconoscere i costi di leasing e di ammortamento per le attrezzature e gli investimenti tecnologici acquisiti dai soggetti erogatori e le quote di ammortamento dei beni immobili, nella misura in cui sono utilizzati per finalità formative.
5. 
I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) possono ottenere dalla Regione contributi per l'acquisizione di attrezzature e tecnologie, in ragione di piani di adeguamento tecnologico. I beni destinati al pubblico servizio della formazione professionale sono indicati separatamente nell'inventario degli Enti beneficiari dando comunicazione alla Regione per estratto dai propri libri sociali ed in caso di scioglimento permane la destinazione a pubblico servizio secondo le indicazioni della Regione. La loro alienazione per obsolescenza o la permuta per ammodernamento è subordinata al reinvestimento del ricavato in altre attrezzature destinate al pubblico servizio della formazione professionale ed in ogni caso è fattibile non prima della scadenza dei termini previsti dalla normativa in materia di ammortamenti.
6. 
I progetti formativi e il materiale didattico, di qualsiasi natura, forma e tecnologia di comunicazione, elaborati e prodotti in attività formative a finanziamento regionale confluiscono in una banca dati regionale, anche virtuale, previa certificazione da parte degli uffici regionali. La Regione determina le modalità di accesso ai progetti e al materiale didattico da parte delle Agenzie formative, nonchè le condizioni del loro utilizzo.
Art. 13. 
(Coordinamento con la scuola e l'Università)
1. 
Al fine di favorire la collaborazione e l'integrazione delle risorse, la Regione stipula intese, accordi di programma e convenzioni quadro con il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici da esso dipendenti o collegati, nel rispetto delle leggi statali vigenti e delle rispettive competenze. In particolare, essi sono relativi a:
a) 
l'integrazione tra orientamento professionale ed orientamento scolastico;
b) 
l'orientamento professionale e scolastico delle persone svantaggiate;
c) 
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) 
la realizzazione di corsi integrati post qualifica e post diploma;
e) 
gli interventi integrati rivolti a soggetti adulti, con particolare riferimento alle persone con bassa scolarità;
f) 
la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i due sistemi formativi dei frequentanti i corsi.
2. 
Le Province stipulano intese, accordi di programma e convenzioni con gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione ed i singoli istituti scolastici, nel quadro degli accordi regionali.
3. 
La Regione stipula altresì convenzioni e accordi di programma con il Ministero competente per l'istruzione universitaria e le Università finalizzati al coordinamento e all'integrazione delle risorse, nel rispetto delle leggi statali vigenti e delle rispettive competenze, in materia di:
a) 
moduli professionalizzanti inseriti nei curricula del diploma universitario;
b) 
formazione post laurea.
4. 
La Regione può partecipare, agli stessi scopi, a consorzi con l'Università, gli Enti locali, le imprese singole o associate.
5. 
Gli accordi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 sono aperti, secondo modalità determinate dalle parti contraenti, agli apporti dei soggetti economici e sociali.
Art. 14. 
(Corsi riconosciuti)
1. 
I corsi realizzati da soggetti diversi dalle Agenzie formative di cui all'articolo 11 possono essere riconosciuti purchè conformi alla programmazione regionale. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:
a) 
disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti;
b) 
applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
c) 
possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11, comma 2;
d) 
indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
e) 
accettare il controllo della Provincia che può effettuarsi anche mediante ispezione.
2. 
Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).
3. 
Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza del riconoscimento.
Art. 15. 
(Centri di formazione professionale a gestione regionale)
1. 
La Regione promuove la costituzione di società consortili senza scopo di lucro composte in forma congiunta da Enti pubblici e soggetti privati a livello locale, cui affidare la gestione dei propri centri di formazione professionale.
2. 
A tal fine, con l'obiettivo di valorizzare le attività e le competenze professionali dei centri di cui al comma 1, la Regione attiva le opportune iniziative e sedi di confronto con gli Enti pubblici e le realtà economiche e sociali territoriali, nonchè specifici programmi di aggiornamento del personale interessato.
3. 
Al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge opera presso i Centri di formazione professionale, è assicurata la facoltà di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione delle società consortili di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze della Regione ed il trasferimento alle dipendenze delle società consortili citate. Il personale che opta per la permanenza alle dipendenze della Regione viene collocato in un ruolo organico ad esaurimento ed è assegnato funzionalmente alle società citate, fatti salvi i diritti alla mobilità interna e al trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico riconosciuti alla generalità dei dipendenti dell'Ente Regione. Il personale medesimo può altresì essere trasferito alle Province, in applicazione dell'articolo 10, comma 3. Il personale che opta per il trasferimento alle dipendenze delle società consortili, continua a rimanere in servizio presso la Regione fino alla data del trasferimento conservando fino a tale data lo stato giuridico ed economico di dipendente regionale.
4. 
In sede di predisposizione della legge annuale di bilancio, sono effettuate le opportune compensazioni tra i capitoli del personale e della formazione professionale, in ragione delle opzioni di cui al comma 3.
Titolo IV. 
PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Art. 16. 
(Programma triennale delle attività)
1. 
Il programma triennale delle attività di formazione ed orientamento professionale attua il programma regionale di sviluppo nel settore di riferimento.
2. 
Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale di cui all'articolo 19 propone lo schema di programma triennale delle attività di formazione ed orientamento professionale.
3. 
La Giunta Regionale, sentito il parere delle Province e della Commissione regionale per l'impiego mediante conferenza di servizio ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e tenuto conto degli atti di programmazione di cui all'articolo 6, elabora la proposta di programma da sottoporre al Consiglio Regionale entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di scadenza del programma.
4. 
In caso di inadempienza da parte del Segretariato, la Giunta Regionale procede d'ufficio.
Art. 17. 
(Contenuti del Programma triennale)
1. 
Il Programma triennale delle azioni di formazione e orientamento professionale indica gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale, nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione europea e dalle Autorità nazionali, e le risorse che si prevede di destinare, in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione. Esso pertanto contiene:
a) 
la stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto alla situazione economico-produttiva, alle prospettive occupazionali e alle tendenze dei mercati del lavoro locali;
b) 
gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle priorità individuate con riferimento alle peculiarità presenti nei diversi contesti territoriali e all'andamento dei diversi comparti economico-produttivi;
c) 
gli orientamenti generali ai quali deve ispirarsi la programmazione didattica e i criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di ricerca a titolarità o partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico;
d) 
gli indirizzi dell'attività di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici e privati;
e) 
i criteri con i quali la Regione sostiene l'attività degli Enti gestori anche per quanto essa contribuisce al miglioramento dell'offerta ed all'attuazione degli obiettivi di programmazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale;
f) 
i criteri di priorità per gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle risorse professionali del sistema nonchè all'adeguamento e allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche dei centri di formazione professionale e delle sedi formative;
g) 
i criteri per la valutazione e certificazione delle azioni di formazione e orientamento professionale nonchè delle strutture utilizzando in particolare le indicazioni espresse dal Comitato guida per la qualità di cui all'articolo 25 e dal Nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 26;
h) 
i criteri per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, in relazione agli obiettivi indicati;
i) 
i criteri per la implementazione e gestione del sistema informativo regionale in materia di formazione e orientamento professionale.
2. 
Il programma triennale indica altresì le attività formative che, previste in leggi specifiche o direttamente connesse a politiche settoriali regionali, sono gestite dagli Assessorati titolari delle relative competenze. Tali attività sono riportate nel piano consuntivo annuale di realizzazione delle attività formative e di orientamento.
3. 
La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le modifiche al programma conseguenti a decisioni dell'Unione europea e delle Autorità nazionali, dandone tempestiva informazione alla Commissione competente del Consiglio Regionale.
Art. 18. 
(Direttive annuali)
1. 
Le direttive annuali determinano le modalità attuative del programma triennale; esse sono approvate dalla Giunta Regionale su proposta del Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale o, in caso di inadempienza da parte di quest'ultimo, d'ufficio, acquisito il parere delle Province tramite apposite conferenze di servizio ai sensi dell' articolo 14 della legge 241/1990 .
2. 
La Giunta Regionale approva entro il 31 gennaio le direttive relative alle attività riferite all'anno formativo, di norma, dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, ed entro il 30 giugno le direttive relative alle attività riferite all'anno solare. Esse contengono:
a) 
la descrizione delle azioni che si prevede di realizzare, con le relative specifiche, e le loro articolazioni territoriali;
b) 
le modalità di raccordo con gli interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 6;
c) 
i requisiti degli utenti cui le azioni sono rivolte;
d) 
le caratteristiche dei progetti e la relativa modulistica;
e) 
i criteri di priorità per la valutazione dei progetti in sede di istruttoria ex ante;
f) 
le modalità di determinazione della congruità dei costi a preventivo dei progetti;
g) 
le risorse disponibili per le diverse azioni, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, anche aggregate in insiemi coerenti, e il livello istituzionale competente per la loro gestione, in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9;
h) 
la data di scadenza per la presentazione dei progetti;
i) 
i criteri per il riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14.
Art. 19. 
(Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale)
1. 
Gli schemi delle proposte di programma triennale e di direttiva annuale sono elaborati dal Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale che si avvale delle informazioni e delle analisi dell'Osservatorio del mercato del lavoro, delle indicazioni delle Province e di quelle del Comitato guida di cui all'articolo 25; si avvale, inoltre, delle indicazioni emergenti dal confronto con i soggetti sociali interessati e con le Agenzie formative secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale che, a tal fine, potrà indire appositi forum o costituire specifici gruppi di lavoro.
2. 
La Giunta Regionale, su proposta del Segretariato, definisce le specifiche tecniche, omogenee per il territorio regionale e alle quali le Amministrazioni Provinciali devono attenersi, per la raccolta delle informazioni relative a:
a) 
i fabbisogni professionali delle imprese, per la rilevazione dei quali si costituisce uno specifico sistema di monitoraggio;
b) 
le caratteristiche e i fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro;
c) 
i flussi di scolarità.
3. 
Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale è presieduto dall'Assessore competente o suo delegato ed è composto dal responsabile del Settore formazione professionale della Regione, che lo dirige, da esperti in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro e da esperti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano regionale. È nominato dalla Giunta Regionale, che delibera altresì il regolamento di funzionamento.
Titolo V. 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AZIONI
Art. 20. 
(Progettazione e standard formativi)
1. 
La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando, ai diversi livelli, la funzione di progettazione formativa.
2. 
Ogni progetto formativo dovrà essere coerente con gli standard regionali, per gli aspetti didattici e pedagogici, e con il Piano regionale per la qualità nella formazione per gli aspetti di valutazione e controllo.
3. 
Gli standard regionali, nel quadro del continuo adeguamento all'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa e dei fabbisogni professionali del sistema economico, nel rispetto della libertà di insegnamento, definiscono, per famiglie professionali omogenee, indicazioni guida per la progettazione didattica.
4. 
La Giunta Regionale delibera con cadenza almeno triennale le tipologie e gli standard di progettazione dell'offerta formativa, nonchè le modalità di certificazione degli esiti formativi, in coerenza con il presente articolo.
4 bis. 
L'elaborazione degli standard formativi regionali può essere supportata da gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche per gli standard, disciplinate dalla Giunta regionale. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei suddetti organismi ed in deroga a quanto stabilito all' articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è prevista la possibilità di corrispondere un gettone di presenza ricompreso nei limiti di cui all' articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
[2]
4 ter. 
La disposizione di cui al comma 4 bis può trovare applicazione a far data dall'entrata in vigore dell' articolo 9 della l.r. 8/2013.
[3]
Art. 21. 
(Piani annuali di realizzazione delle attività)
1. 
La Giunta Regionale approva i piani annuali preventivi e consultivi di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale in attuazione del programma triennale e delle direttive annuali e ne dà comunicazione alla competente Commissione consiliare.
2. 
Di ciascuna iniziativa i piani definiscono il tipo, la durata del ciclo formativo e la qualifica, la localizzazione, la durata in ore, il numero e i requisiti di ammissibilità degli allievi, l'Agenzia formativa incaricata della realizzazione, il contributo finanziario.
Art. 22. 
(Atti generali regionali e convenzioni con le Agenzie formative)
1. 
La Regione stipula le convenzioni di cui all'articolo 11 in deroga alla materia normata dal titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 ed in conformità ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati dalla Giunta regionale.
[4]
2. 
La Giunta Regionale approva altresì un atto generale per la gestione ed il controllo amministrativo delle attività e l'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni dell'Unione europea e delle Autorità nazionali competenti.
3. 
La convenzione tipo e l'atto generale rispondono ai seguenti criteri:
a) 
l'autonomia dei soggetti convenzionati nell'organizzazione e nell'utilizzo delle risorse assegnate;
b) 
la trasparenza dell'attività di gestione;
c) 
l'erogazione dei finanziamenti in ragione dei risultati, quantitativi e qualitativi, delle azioni realizzate;
d) 
la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, con ricorso alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di responsabilità previste dalle leggi vigenti.
4. 
A garanzia delle somme erogate, può essere richiesta fideiussione.
[5]
5. 
L'attuazione delle attività previste dal progetto che ha dato luogo alla convenzione deve essere coerente con quanto stabilito dal progetto stesso. Eventuali variazioni apportate nel corso di svolgimento devono essere concordate. Per ogni progetto, il soggetto convenzionato nomina un responsabile.
5 bis. 
(...)
[6]
5 ter. 
(...)
[7]
Art. 23. 
(Carta dei diritti e dei doveri degli utenti)
1. 
La Giunta Regionale approva la Carta dei diritti e dei doveri degli utenti delle attività di formazione e orientamento, cui si conformano a pena di decadenza gli operatori delle azioni finanziate dalla Regione.
2. 
Nel rispetto dei diritti riconosciuti dalle leggi vigenti, la Carta in particolare indica:
a) 
i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalità di accesso;
b) 
il diritto all'informazione sulle caratteristiche delle azioni prescelte;
c) 
le eventuali quote di partecipazione ai costi;
d) 
le eventuali forme di sostegno al reddito;
e) 
le caratteristiche del libretto formativo individuale;
f) 
gli obblighi dei partecipanti alle azioni.
Art. 24.[8] 
(Commissioni esaminatrici, prove finali, attestati di qualifica)
1. 
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità alla disciplina di cui all'articolo 20, comma 4.
2. 
La Giunta regionale, previa intesa con le province e sentito il parere della competente Commissione consiliare, disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici.
3. 
Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) con i relativi effetti e costituisce comunque titolo utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi pubblici. L'attestato è rilasciato dalle province secondo quanto stabilito dall' articolo 77, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000 , salvo che per le attività formative di competenza regionale.
4. 
Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 2, le commissioni esaminatrici nominate al termine dei corsi di qualifica dalle province o, per le attività formative di competenza regionale, dalla regione, sono composte, in conformità all' articolo 14 della l. 845/1978 , da:
a) 
il Presidente, designato, rispettivamente, dalla provincia o dalla regione;
b) 
un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
c) 
un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) 
un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) 
un esperto designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
f) 
un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.
5. 
Le commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o enti interessati.
6. 
Le commissioni esaminatrici si intendono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti tra cui necessariamente il Presidente.
Titolo VI. 
VALUTAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Art. 25. 
(Comitato guida per la qualità)
1. 
L'azione di valutazione è centrale per il governo del sistema di formazione e orientamento professionale a tutti i suoi livelli. Essa assume come criterio fondamentale quello della qualità riferita ai progetti, alle azioni, ai processi, alle strutture e alle professionalità operanti.
2. 
Per definire operativamente e periodicamente le caratteristiche, i requisiti e gli standard di qualità del sistema ai diversi livelli viene istituito un Comitato guida per la qualità incaricato di elaborare, nell'ambito dei criteri forniti dal Piano triennale per la formazione e l'orientamento professionale, appositi Piani regionali per la qualità.
3. 
Tali piani sono deliberati dalla Giunta Regionale e possono contenere tra l'altro:
a) 
le specifiche di base dei prodotti-servizi formativi richiesti;
b) 
gli indicatori e gli standard di impatto, efficacia ed efficienza delle azioni;
c) 
gli standard di qualità delle Agenzie di formazione;
d) 
i requisiti professionali minimali degli operatori del sistema di formazione professionale e di orientamento;
e) 
le modalità di realizzazione della valutazione di qualità nei suoi diversi momenti;
f) 
l'indicazione delle linee operative per la diffusione della cultura della qualità all'interno del sistema, nelle sue diverse componenti: uffici regionali e Provinciali, agenzie formative, strutture per l'orientamento.
4. 
Sulla base di tale Piano viene realizzata la valutazione in tutte le sue fasi temporali: preventiva, con finalità di selezione-accertamento di prerequisiti; in corso di attuazione, con finalità di monitoraggio e vigilanza; successiva immediata, con finalità di verifica; successiva di medio periodo, con finalità di valutazione di impatto. Le metodologie e gli strumenti utilizzati e validati costituiscono il sistema regionale di valutazione.
5. 
A supporto dell'attività di valutazione è operativo il sistema informativo regionale sulla formazione e l'orientamento professionale. Al suo aggiornamento collaborano le Province e le agenzie formative attraverso la fornitura dei dati e delle informazioni di competenza, nei termini e secondo le specificazioni richieste.
6. 
Nell'ambito della attività di valutazione di qualità del sistema un ruolo centrale è rivestito dalla misurazione e valutazione dei risultati formativi e dalla loro certificazione. Tali processi fanno riferimento a standard formativi regionali rispetto ai quali effettuare la valutazione degli utenti in ingresso, in corso di azione e al termine dell'azione formativa.
7. 
Il Comitato è costituito con delibera di Giunta Regionale ed è composto da: funzionari regionali, di cui uno con funzione di Presidente, rappresentanti delle Agenzie formative, rappresentante delle Province indicato dall'Unione Regionale Province piemontesi (URPP), rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative nella Regione. Nell'elaborare i Piani per la qualità il Comitato si avvale degli uffici e degli Enti strumentali della Regione ed eventualmente delle Province, di istituti specializzati e di esperti esterni.
Art. 26.[9] 
(Nucleo regionale di valutazione)
1. 
Al fine di realizzare un'adeguata valutazione del sistema di formazione e orientamento professionale viene istituito, presso l'Assessorato alla formazione professionale, un Nucleo regionale di valutazione con compiti di:
a) 
concorrere alla definizione di metodologie e strumenti finalizzati alla valutazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale;
b) 
verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi prioritari contenuti nel Piano regionale per la qualità;
c) 
realizzare un rapporto triennale sullo stato del sistema di formazione e orientamento professionale.
2. 
Tale Nucleo è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale nominati dalla Giunta Regionale che provvede a designare tra i medesimi il Presidente. Si avvale della collaborazione degli uffici della Regione e delle Province, del Segretariato per la formazione professionale e del Comitato guida per la qualità.
Titolo VII. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27. 
(Poteri sostitutivi della Regione)
1. 
Ove le Province non provvedano ai compiti indicati dalla legge, la Regione provvede in via sostitutiva, decorsi 60 giorni dalla notificazione agli organi Provinciali competenti della diffida ad adempiere.
Art. 28. 
(Città metropolitana)
1. 
Ai fini della presente legge, la Città metropolitana, ove costituita ed operante, è equiparata alle Province.
Art. 29. 
(Finanziamento degli interventi)
1. 
Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con il relativo bilancio.
1 bis. 
La quota parte del contributo regionale per le attività di formazione e orientamento professionale, erogata a norma dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e destinata alla copertura degli oneri per il personale dipendente e assimilato delle Agenzie formative di cui all'articolo 11, è esclusa dalla base imponibile dell'imposta regionale per le attività produttive in quanto si riferisce ad un componente negativo non ammesso in deduzione ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L'effettiva percentuale di incidenza dei suddetti oneri rispetto al contributo complessivo erogato viene determinata dal beneficiario, anche successivamente alla conclusione delle attività.
[10]
Art. 30. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Il primo programma della formazione e dell'orientamento di cui all'articolo 16 può avere una durata diversa da quella triennale in ragione dell'attuazione del Programma regionale di sviluppo.
2. 
In sede di prima applicazione della legge e sino ad un triennio dalla sua entrata in vigore la Regione continua ed esercitare le funzioni non attribuite alle Province in base all'articolo 9. Nell'anno precedente il decorso del termine indicato la Regione e le Province valutano modalità e tempi di attribuzione di ulteriori compiti, in base al dettato della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
Art. 30 bis.[11] 
(Centri di formazione professionale)
1. 
Sino alla costituzione delle società consortili di cui all'articolo 15 e comunque non oltre il 31 agosto 1999, la Regione Piemonte continua ad avere titolarità nella gestione delle attività di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali. E' in ogni caso garantito il completamento delle attività formative di durata biennale iniziate nell'anno formativo 1998/1999.
Art. 30 ter.[12] 
(Sopravvivenza di norme relative all'attività dei Centri)
1. 
Per le attività di cui all'articolo 30 bis restano in vigore le norme di cui agli articoli 14, 15, 25, 25 bis e 30 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (Disciplina dell'attività di formazione professionale), così come modificata dalle leggi regionali 20 maggio 1980, n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo 1988, n. 10, 12 marzo 1990, n. 8.
Art. 31. 
(Norme applicabili e abrogazione di norme)
1. 
Per quanto non disposto dalla legge, si applicano le norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale.
2. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 8/1980 , così come modificata dalle l.r. 49/1980, 50 /1984, 10/1988 e 8/1990, salvo quanto disposto dall'articolo 30 ter
[13]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995
Gian Paolo Brizio

Note:

[1] L' art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 88 dispone che l'applicazione dell' articolo 15 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 sia sospesa fino alla data del 31 agosto 1996. Per l'anno formativo 1995-1996 sono richiamate in vigore le norme di cui agli articoli 14, 15, 25, 25/bis e 30 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina dell'attività di formazione professionale ", come modificata dalle leggi regionali 20 maggio 1980, n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo 1988, n. 10, 12 marzo 1990, n. 8.

[2] Il comma 4 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 1 del 2015.

[3] Il comma 4 ter dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 1 del 2015.

[4] Il comma 1 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 1996.

[5] Il comma 4 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 34 del 1997.

[6] Il comma 5 bis dell'articolo 22 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 del 2003.

[7] Il comma 5 ter dell'articolo 22 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 del 2003.

[8] L'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 22 del 2009.

[9] Organismo collegiale soppresso con D.G.R. 10 luglio 2000, n. 1 - 394, ai sensi dell' art. 41, comma 1, della l. 449/1997.

[10] Il comma 1 bis dell'articolo 29 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 17 del 2013.

[11] L'articolo 30 bis è stato sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 del 1998.

[12] L'articolo 30 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 36 del 1996.

[13] Il comma 2 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 36 del 1996.