La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L' art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 88 dispone che l'applicazione dell' articolo 15 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 sia sospesa fino alla data del 31 agosto 1996. Per l'anno formativo 1995-1996 sono richiamate in vigore le norme di cui agli articoli 14, 15, 25, 25/bis e 30 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina dell'attività di formazione professionale ", come modificata dalle leggi regionali 20 maggio 1980, n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo 1988, n. 10, 12 marzo 1990, n. 8.
[2] Il comma 1 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 1996.
[3] Organismo collegiale soppresso con D.G.R. 10 luglio 2000, n. 1 - 394, ai sensi dell' art. 41, comma 1, della l. 449/1997.
[4] L'articolo 30 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 36 del 1996.
[5] L'articolo 30 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 36 del 1996.
[6] Il comma 2 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 36 del 1996.