Art. 2.
(Obiettivi e contenuti del piano regionale e dei programmi provinciali)
1.
Il piano regionale definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione e per le scelte di pianificazione relative ai conferimenti separati, alla raccolta ed alla raccolta differenziata, al trasporto, all'ammasso e al deposito, allo stoccaggio provvisorio, alla cernita, al trattamento, al riutilizzo compreso quello energetico ed allo smaltimento definitivo dei rifiuti.
2.
Il piano regionale ha i seguenti obiettivi:
a)
creare e consolidare sistemi integrati di metodologie di raccolta, di tecnologie di trattamento e di strutture organizzative, atti ad ottenere i migliori riutilizzi nelle varie realtà territoriali e per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;
b)
definire e consolidare l'azione di governo degli Enti pubblici territoriali sulle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
c)
ridurre la produzione dei rifiuti e limitare il ricorso a pratiche "usa e getta";
d)
promuovere e sviluppare il mercato dei residui riutilizzabili e le tecnologie a minore produzione di rifiuti.
3.
Il piano regionale, per le varie tipologie di rifiuto, contiene:
a)
la produzione attuale, le potenzialità di smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da smaltire;
b)
gli aspetti qualitativi dei rifiuti;
c)
le indicazioni metodologiche e tecnologiche;
d)
la situazione attuale e le previsioni della raccolta differenziata e del riutilizzo;
e)
gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per lo smaltimento e per il riutilizzo;
f)
le indicazioni tecniche ed organizzative;
g)
la pianificazione degli interventi territoriali relativi alle suddivisioni territoriali, alle strutture, alle attività, agli impianti, alle discariche e alle piattaforme specializzate.
4.
I programmi provinciali hanno l'obiettivo di consentire la realizzazione dei dettami del piano regionale mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.
5.
I programmi provinciali contengono:
a)
la delimitazione delle aree di cui all'articolo 6 stabilita in accordo con i consorzi di bacino;
b)
la localizzazione di massima delle strutture di servizio, degli impianti tecnologici e delle discariche di cui al Capo III;
c)
la localizzazione di massima degli impianti e delle strutture di smaltimento di cui ai Capi IV e V;
d)
gli interventi territoriali, anche organizzativi, atti alla programmazione, alla pianificazione, all'attivazione ed al coordinamento dei sistemi integrati di smaltimento, con riferimento anche agli interventi di breve termine da attuarsi, questi ultimi, in previsione dell'adeguamento ai dettami della presente legge.
6.
La Giunta Regionale, per gli effetti dell'
articolo 38, comma 1, lettera h) della legge 22 febbraio 1994, n. 146
, recante disposizioni per l'adempimento agli obblighi Comunitari, definisce i criteri e le procedure per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La Giunta Regionale definisce i criteri tecnici e procedurali generali per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, ai quali si attengono i soggetti proponenti gli impianti. Ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361
convertito con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441
, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, la scelta dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti non è di competenza della programmazione regionale ed è effettuata in sede progettuale dai proponenti il progetto dell'impianto di smaltimento.
Art. 3.
(Formazione, durata, aggiornamento ed efficacia del piano regionale e dei programmi provinciali)
1.
La Giunta Regionale, in attuazione dell'
articolo 6, primo comma, lettera a), del D.P.R. 915/1982
, adotta il progetto di piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, elaborato avvalendosi delle strutture regionali, dell'apporto delle Province e dei Comuni e della collaborazione di istituti, Enti ed esperti.
2.
I Comuni, le Province e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di piano regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del progetto del piano stesso.
3.
Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta Regionale, valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto di piano regionale al Consiglio Regionale.
4.
Il Consiglio Regionale provvede all'approvazione del piano regionale.
5.
Il piano regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
6.
Il piano regionale è sottoposto ad aggiornamento almeno ogni cinque anni e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
7.
I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.
8.
Le disposizioni del piano regionale sono vincolanti per i Comuni, le Province e gli altri Enti pubblici, nonchè per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.
9.
La Giunta Provinciale adotta il progetto del programma provinciale entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.
10.
I Comuni e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di programma provinciale sul BUR, possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del programma provinciale.
11.
Decorso il termine di cui al comma 10, la Giunta Provinciale valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto del programma provinciale al Consiglio Provinciale che provvede all'approvazione.
12.
Entro trenta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la Giunta Regionale verifica e prende atto della conformità del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale.
13.
Qualora la Giunta Regionale rilevi nel programma provinciale difformità alle disposizioni della presente legge e al piano regionale, negli stessi termini temporali di cui al comma 12 lo rinvia alla provincia con osservazioni ed eventuali proposte di modifica.
14.
Il programma provinciale entro trenta giorni dal rinvio è modificato e trasmesso nuovamente alla Giunta Regionale, che dispone di trenta giorni per l'ulteriore esame e la presa d'atto del programma stesso.
15.
Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme dalle disposizioni del piano regionale, la Giunta Regionale propone, entro trenta giorni, il programma provinciale all'esame del Consiglio Regionale.
16.
Il Consiglio Regionale provvede all'approvazione del programma provinciale. L'approvazione del Consiglio Regionale costituisce modifica del piano regionale. La non approvazione presuppone l'adozione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 37.
17.
Il programma provinciale ha efficacia il giorno successivo all'esecutività della deliberazione della Giunta Regionale di presa d'atto o della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del programma stesso.
18.
Il programma provinciale è sottoposto ad aggiornamento in seguito all'aggiornamento del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
19.
I contenuti del programma provinciale hanno validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.
20.
Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i Comuni e gli altri Enti pubblici nonchè per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati interessati alla produzione, allo smaltimento ed al riutilizzo dei rifiuti.