Legge regionale n. 58 del 11 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Norme in materia di sbarramenti fluviali diritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale."
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e con decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584 in materia di dighe.
2. 
Per le finalità della presente legge, le opere di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) 
categoria A: sbarramenti che non superano i cinque metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a 20 mila metri cubi;
b) 
categoria B: sbarramenti con altezza compresa tra cinque e dieci metri o con volume di invaso da 20 mila metri cubi a 100 mila metri cubi;
c) 
categoria C: sbarramenti con altezza superiore a dieci metri e fino a quindici metri o con volume di invaso superiore a 100 mila metri cubi e fino a un milione di metri cubi.
3. 
I progetti delle opere di cui al comma 2 sono approvati, ai fini della tutela della pubblica incolumità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a norma delle procedure di cui agli articoli 5, 7 e 14.
4. 
La realizzazione delle opere di sbarramento di ritenuta delle categorie B e C, è preceduta dalla redazione di un progetto di fattibilità.
5. 
La domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera è inoltrata al Presidente della Giunta regionale tramite la struttura regionale tecnica decentrata competente in materia di opere pubbliche difesa del suolo competente per territorio, di seguito denominata struttura regionale tecnica decentrata. Copia di tale domanda è inoltrata, per conoscenza, dal richiedente al Sindaco del comune territorialmente competente, di seguito denominato il Sindaco.
Capo II. 
DISCIPLINA DEGLI INVASI CON CAPACITÀ DI ACCUMULO SUPERIORE A 20 MILA METRI CUBI O CON ALTEZZA DI SBARRAMENTO SUPERIORE A CINQUE METRI (CATEGORIE B E C)
Art. 2. 
(Progetto di fattibilità)
1. 
Al fine dell'acquisizione della preliminare ammissibilità, il progetto di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 4, è presentato in quadruplice copia alla struttura regionale tecnica decentrata.
2. 
La struttura regionale tecnica decentrata invia copia del progetto:
a) 
alla Sezione militare territoriale ai fini dell'acquisizione del nulla osta di competenza;
b) 
al settore regionale competente per la prevenzione del rischio geologico meteorologico e sismico, di seguito denominata in breve struttura regionale competente in materia geologica;
c) 
al Comune territorialmente interessato con richiesta di pubblicazione all'albo pretorio di un avviso, predisposto dalla stessa struttura regionale tecnica decentrata, e contenente l'indicazione dell'ufficio presso il quale possono essere consultati gli elaborati progettuali.
3. 
La struttura regionale tecnica decentrata invia, inoltre, copia dell'avviso alla Comunità Montana territorialmente competente ed alla Provincia interessata per la pubblicazione all'albo pretorio. Per le opere di categoria C copia dell'avviso è pubblicata a cura del richiedente anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR).
4. 
Il progetto di fattibilità è costituito dai seguenti elaborati:
a) 
la relazione tecnica e idrologica;
b) 
i rilievi delle zone di imposta dello sbarramento;
c) 
la planimetria estesa a tutto il bacino tributario con l'indicazione dello sbarramento e dell'invaso;
d) 
la documentazione fotografica della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
e) 
i disegni tecnici delle strutture dello sbarramento;
f) 
la relazione geologica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino interessato;
g) 
la relazione geotecnica che evidenzi le caratteristiche dei terreni di fondazione e le caratteristiche di stabilità dei versanti.
Art. 3. 
(Ammissibilità dei progetti di fattibilità)
1. 
La struttura regionale tecnica decentrata provvede ad accertare la completezza della documentazione progettuale, acquisisce il parere del settore regionale competente in materia geologica, i referti di pubblicazione e compie la preliminare istruttoria tecnica che si concreta nell'espressione di parere di ammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del nulla osta della Sezione militare territoriale e del referto di pubblicazione sul BUR.
2. 
Il parere di ammissibilità contiene le eventuali condizioni per la redazione del progetto esecutivo e indica gli aspetti tecnici che necessitano di ulteriore approfondimento o maggior dettaglio. Con lo stesso parere viene, inoltre, fissato il termine, non superiore a ventiquattro mesi, per la presentazione del progetto esecutivo.
3. 
L'eventuale diniego è compiutamente motivato. Analogamente sono dettagliatamente descritte le eventuali indicazioni negative non preclusive che comportano, comunque, sostanziali modifiche del progetto.
Art. 4. 
(Progetto esecutivo)
1. 
Il richiedente, acquisito il parere di ammissibilità, presenta il progetto esecutivo dell'opera in quadruplice copia, alla struttura regionale tecnica decentrata, al fine di ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio dell'opera.
2. 
Il progetto esecutivo dell'opera, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore, deve contenere:
a) 
la relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalità economiche da conseguire;
b) 
la relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione anche alle indicazioni del piano regolatore generale (PRG);
c) 
la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;
d) 
la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
e) 
il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;
f) 
la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
g) 
i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
h) 
il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dell'invaso;
i) 
la relazione geologica ed idrogeologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia del bacino, la geognostica dei terreni d'imposta dello sbarramento, le caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione degli sbarramenti, nonchè gli effetti indotti sulle interazioni tra acque superficiali ed acque sotterranee;
l) 
la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;
m) 
i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
n) 
le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
o) 
lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento e della massima piena scaricabile;
p) 
tutte le notizie, le indagini e gli approfondimenti eventualmente richiesti nella fase d'esame del progetto di fattibilità.
3. 
Per le opere di categoria C, il progetto esecutivo è integrato con il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di risulta.
4. 
La struttura regionale tecnica decentrata accerta la completezza della documentazione progettuale e richiede eventuali elaborati integrativi.
Art. 5. 
(Approvazione del progetto esecutivo)
1. 
Il progetto esecutivo è esaminato dalla struttura regionale tecnica decentrata, che, acquisito il parere del settore regionale competente in materia geologica, redige la relazione di istruttoria e lo schema di disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
2. 
Lo schema di disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alle modalità di costruzione, al collaudo, all'esercizio dell'impianto e l'indicazione della cauzione da costituirsi a garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell'esercizio dell'impianto.
3. 
La struttura regionale tecnica decentrata trasmette il progetto esecutivo e gli atti di istruttoria al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico, che provvede ad acquisire il parere del Comitato regionale opere pubbliche (CROP), sezione infrastrutture, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 , in materia di opere e lavori pubblici.
4. 
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere favorevole del CROP Sezione infrastrutture, con proprio decreto approva il progetto ed il relativo disciplinare. Copia del decreto viene trasmesso, per conoscenza, al Sindaco.
Capo III. 
DISCIPLINA DEGLI INVASI CON CAPACITÀ DI ACCUMULO INFERIORE A 20 MILA METRI CUBI E CON ALTEZZA DI SBARRAMENTO INFERIORE A CINQUE METRI (CATEGORIA A)
Art. 6. 
(Progetto esecutivo)
1. 
Il progetto esecutivo dell'opera, in quadruplice copia, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore, contiene:
a) 
la relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o di svuotamento dell'invaso;
b) 
la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;
c) 
la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
d) 
il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;
e) 
le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
f) 
i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
g) 
l'inquadramento geologico del territorio interessato con riferimento alle indicazioni del PRG e la carta geomorfologica con l'evidenziazione di tutti gli elementi di interesse;
h) 
i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
i) 
le verifiche di stabilità dello sbarramento delle principali opere accessorie.
2. 
La struttura regionale tecnica decentrata accerta la completezza della documentazione progettuale e richiede eventuali elaborati integrativi. Provvede inoltre agli adempimenti di cui all'articolo 2.
Art. 7. 
(Approvazione del progetto esecutivo)
1. 
Il progetto esecutivo è esaminato dalla struttura regionale tecnica decentrata che redige la relazione di istruttoria e lo schema di disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
2. 
Lo schema di disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alle modalità di costruzione, al collaudo ed all'esercizio dell'impianto e fissa l'importo della cauzione da costituirsi a garanzia della corretta esecuzione delle opere e dell'esercizio dell'impianto.
3. 
La struttura regionale tecnica decentrata trasmette il progetto esecutivo, gli atti di istruttoria e lo schema di disciplinare al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico ai fini dell'emanazione del decreto di approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale.
4. 
L'eventuale diniego è compiutamente motivato. Analogamente sono dettagliatamente descritte le eventuali indicazioni negative non preclusive che comportano comunque sostanziali modifiche del progetto.
Capo IV. 
VIGILANZA, COLLAUDO, CONTROLLO E CATASTO DEGLI INVASI
Art. 8. 
(Vigilanza sui lavori)
1. 
La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, è affidata alla struttura regionale tecnica decentrata.
2. 
Il proprietario o gestore dell'opera comunica al Sindaco ed alla competente struttura regionale tecnica decentrata la data di inizio dei lavori ed il nominativo del tecnico da lui incaricato quale direttore dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori stessi.
3. 
Il direttore dei lavori esegue i controlli con particolare riferimento:
a) 
all'esecuzione dei drenaggi;
b) 
alla predisposizione dei piani di fondazione ed all'esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione;
c) 
all'esecuzione degli organi di scarico;
d) 
all'esecuzione dello splateamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
e) 
all'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale;
f) 
ai processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;
g) 
alle campionature e alle prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
h) 
ai profili dei paramenti.
4. 
ll proprietario o gestore dell'opera trasmette i risultati dei controlli di cui al comma 3 alla struttura regionale tecnica decentrata evidenziando eventuali anomalie.
5. 
La struttura regionale tecnica decentrata ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire o di far eseguire indagini e controlli ai fini della tutela della pubblica incolumità.
6. 
Le eventuali varianti che si rendessero necessarie sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere della struttura regionale tecnica decentrata.
7. 
In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, la struttura regionale tecnica decentrata ha facoltà di sospendere i lavori riferendo: al Sindaco del Comune territorialmente competente ed al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico che, acquisito il parere del CROP, propone al Presidente della Giunta regionale l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
8. 
Il proprietario o gestore dell'opera informa il sindaco e la struttura regionale tecnica decentrata dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
Art. 9. 
(Collaudo)
1. 
Per le opere di categoria C è richiesto il collaudo in corso d'opera da parte di una Commissione composta da tecnici qualificati. Alla nomina della commissione provvede la Giunta regionale.
2. 
Per le opere di categoria B è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di autorizzazione in considerazione di particolari situazioni locali.
3. 
Per le opere delle categorie A e B il proprietario o gestore ha facoltà di richiedere la nomina del collaudatore alla Giunta regionale o di provvedervi direttamente comunicando il nominativo al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata.
4. 
I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata.
5. 
Il progressivo riempimento dell'invaso non ha inizio prima delle operazioni di collaudo e comunque è autorizzato dalla struttura regionale tecnica decentrata sulla base di un programma operativo presentato dal richiedente.
6. 
Il certificato di collaudo tecnico definitivo è trasmesso dal proprietario o gestore al Sindaco ed al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico.
7. 
Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario o gestore dell'opera.
Art. 10. 
(Esercizio e vigilanza)
1. 
Il proprietario o gestore, sulla base del certificato di collaudo favorevole, può iniziare l'esercizio dell'impianto notificando, contestualmente, al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata l'entrata in esercizio dell'opera realizzata.
2. 
Il proprietario o gestore provvede, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata, secondo le modalità e le frequenze indicate nel disciplinare.
3. 
Il Sindaco, a norma delle leggi vigenti, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità può disporre visite di controllo trasmettendo alla struttura regionale tecnica decentrata copia del verbale di visita.
4. 
Il Sindaco ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazioni necessarie in relazione alle risultanze delle visite di cui al comma 3. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei lavori ordinati, su parere della struttura regionale tecnica decentrata, impone al proprietario o gestore dell'opera lo svuotamento dell'invaso a tutela dell'incolumità pubblica. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla Prefettura competente ed al Presidente della Giunta regionale.
5. 
È fatto obbligo al proprietario o gestore dell'opera di mantenere in efficienza, a sue cure e spese, la strumentazione di controllo prescritta nel disciplinare, comunicando i dati relativi al Sindaco ed alla struttura regionale tecnica decentrata.
Art. 11. 
(Catasto degli invasi)
1. 
Presso il settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico è costituito il catasto degli invasi di competenza regionale.
2. 
Il catasto raccoglie e codifica tutte le informazioni provenienti dalle strutture regionali tecniche decentrate a seguito della approvazione del progetto esecutivo, del relativo collaudo, nonchè delle risultanze dei controlli effettuati nel corso dell'esercizio.
3. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce i contenuti e le metodologie di attuazione del catasto, e disciplina le modalità di accesso ai dati.
Capo V. 
INVASI ESISTENTI
Art. 12. 
(Denuncia degli invasi esistenti)
1. 
I proprietari o gestori degli invasi in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli già autorizzati ai sensi della legge regionale 4 giugno 1991, n. 23 in materia di sbarramenti fluviali e bacini di ritenuta, sono tenuti a denunciare i dati caratteristici alla struttura regionale tecnica decentrata, entro il 30 giugno 1996. La denuncia è effettuata mediante presentazione della scheda di cui all'Allegato A.
[1]
2. 
La scheda di denuncia è inoltrata al Presidente della Giunta regionale, tramite la struttura regionale tecnica decentrata ed è corredata da una perizia giurata rilasciata da un ingegnere abilitato, che attesti le condizioni dell'opera nei confronti della pubblica incolumità. Copia della denuncia e della relativa perizia giurata è contestualmente inviata al Sindaco.
3. 
Qualora la perizia giurata attesti condizioni di sicurezza, nelle more del procedimento di regolarizzazione di cui all'articolo 13 e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio dello sbarramento e del relativo invaso, ferma restando la sua responsabilità per eventuali sinistri.
4. 
Qualora la perizia giurata non attesti condizioni di sicurezza, il Sindaco, sulla base delle indicazioni della struttura regionale tecnica decentrata, ordina al proprietario o gestore dell'opera di effettuare, a loro spese e con le dovute cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.
5. 
I soggetti che non presentino la denuncia entro il termine di cui al comma 1, hanno l'obbligo di demolire a proprie spese lo sbarramento entro lo stesso termine.
6. 
Dell'obbligo della presentazione della denuncia è data adeguata divulgazione attraverso ordinanze comunali e la pubblicazione di appositi avvisi da parte della Regione.
Art. 13. 
(Regolarizzazione delle opere esistenti)
1. 
Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, entro un anno dalla data di scadenza della presentazione della denuncia di cui all'articolo 12, il proprietario o gestore presenta alla struttura regionale tecnica decentrata il collaudo statico dell'opera e la seguente documentazione in triplice copia, così differenziata a seconda delle categorie di appartenenza:
a) 
categoria A:
1) 
la relazione tecnica con l'indicazione della estensione del bacino imbrifero di influenza, della consistenza del corpo diga, delle modalità di utilizzazione dell'invaso con riferimento ai tempi medi di riempimento ed ai periodi dell'anno in cui si verifica il massimo ed il minimo invaso, della tipologia ed efficienza degli organi di scarico valutate con riferimento alle dimensioni del bacino imbrifero sotteso ed alla massima piovosità, nonchè delle eventuali modifiche strutturali operate nel corso dell'uso del bacino; rispetto al corpo diga è specificato, in particolare: l'altezza massima, la lunghezza, il volume, il tipo di ammorsamento, il grado di compattazione, il tipo di copertura e l'inclinazione dei paramenti, lo stato di manutenzione dei paramenti stessi, la larghezza al coronamento, il franco, inteso come differenza tra quota di massimo invaso e quota al coronamento, il posizionamento dello sfioratore e dello scarico, con indicazione dei materiali costituenti i manufatti stessi; sono, infine, indicati la natura dei terreni ed il tipo di alimentazione del bacino (acqua sorgiva, piovana, estrazione da falda, derivazione da corsi d'acqua od altro) ed è precisato se la zona adiacente l'invaso è protetta da adeguata recinzione;
2) 
la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200; la planimetria in scala 1:500; i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
3) 
la documentazione fotografica del corpo diga e dell'invaso, previa apposizione di strumenti lineari di misura che consentano la valutazione dell'altezza dei paramenti e della larghezza al coronamento;
4) 
la frequenza dei controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza;
b) 
categoria B:
1) 
la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico, contenente la verifica di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie e lo studio sulle condizioni di deflusso a valle, della massima piena scaricabile ed in caso di collassamento dello sbarramento;
2) 
la relazione geologica ed idrogeologica relativa al bacino imbrifero ed al contorno dell'invaso;
3) 
la relazione geotecnica ed idraulica che illustra le caratteristiche dei terreni di appoggio e tenuta, nonchè i criteri adottati per la determinazione della massima portata in arrivo e la verifica dello scaricatore di piena;
4) 
la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
5) 
il rilievo batimetrico dell'invaso ed il rilievo topografico del corpo idrico ricettore dello scarico in scala 1:5000;
6) 
la corografia del bacino tributario in scala 1:25000 ed i disegni di consistenza delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, la planimetria in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
7) 
la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
8) 
la frequenza dei controlli e l'elenco del personale addetto alla vigilanza;
c) 
categoria C:
1) 
la relazione tecnica descrittiva relativa allo sbarramento ed agli organi di scarico;
2) 
la relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonchè elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; in particolare devono essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;
3) 
la relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione dell'invaso finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle; per le dighe di materiali sciolti, la relazione comprende le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse; la stabilità della diga e del complesso diga terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonchè a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
4) 
la relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;
5) 
nel caso di dighe murarie, una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonchè di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso ed in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;
6) 
la relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi e del personale addetto alla vigilanza;
7) 
la corografia del bacino tributario in scala 1:25000;
8) 
la planimetria dell'invaso in scala 1:10000;
9) 
il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5000;
10) 
i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500, i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
11) 
la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;
12) 
le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
13) 
lo studio sulle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento e della massima piena scaricabile;
14) 
la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso.
2. 
Alla nomina dei collaudatori si provvede a norma dell'articolo 9.
3. 
La struttura regionale tecnica decentrata può disporre che, entro tre mesi, vengano prodotti ulteriori documenti e chiarimenti.
4. 
Nel caso in cui le opere non risultino collaudabili il Sindaco, su indicazione della struttura regionale tecnica decentrata, ordina la sospensione dell'esercizio e l'esecuzione degli interventi di adeguamento o la demolizione dell'invaso.
Art. 14. 
(Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)
1. 
La struttura regionale tecnica decentrata, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione prodotta, acquisito il parere del settore regionale competente in materia geologica, nonchè sulla base delle risultanze del collaudo statico, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto. Copia di detta documentazione viene trasmessa al Sindaco ed al settore regionale competente in materia di opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico ai fini dell'emanazione del decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.
2. 
Per le opere di cui alle categorie B e C, il decreto di cui al comma 1 è emanato su conforme parere del CROP.
Capo VI. 
NORME FINALI, SANZIONI, SPESE DI ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO. ABROGAZIONI
Art. 15. 
(Sanzioni relative a costruzioni ed esercizi abusivi)
1. 
Fatte salve le sanzioni penali previste dalla vigente normativa nazionale:
a) 
coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di cui all'articolo 1, senza l'approvazione rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 15 milioni;
b) 
all'ammenda di cui alla lettera a), è soggetto chi, non avendo presentato la denuncia di cui all'articolo 12, non provvede alla demolizione dello sbarramento nel termine indicato al comma 1 dello stesso articolo;
c) 
coloro i quali realizzano opere di cui all'articolo 1 in difformità al progetto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni a seconda della gravità della violazione;
d) 
coloro i quali gestiscono opere di cui all'articolo 1 senza rispettare le prescrizioni del disciplinare, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni, a seconda della gravità della violazione, e sono comunque tenuti a realizzare le prescrizioni imposte;
e) 
coloro i quali non ottemperano all'ordinanza del Sindaco di effettuare a proprie spese la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni, a seconda della gravità della violazione; inoltre, in caso di inottemperanza delle disposizioni impartite, il Sindaco, nel termine di quindici giorni dalla notifica, ordina l'esecuzione d'ufficio dei lavori a tutela della pubblica incolumità, addebitando l'intero costo all'inadempiente.
Art. 16. 
(Accertamento e contestazione delle violazioni)
1. 
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede la polizia municipale del Comune ove sono localizzate le opere e/o il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.
Art. 17. 
(Irrogazione delle sanzioni)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto il verbale di contestazione e di accertamento di violazione alle norme della presente legge, provvede ad irrogare le sanzioni amministrative previste. La misura delle sanzioni amministrative è decisa dal Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze acquisite.
Art. 18. 
(Spese di istruttoria)
1. 
Ad ogni denuncia presentata ai sensi dell'articolo 12, il richiedente effettua un versamento relativo all'istruttoria della pratica di lire 200 mila per l'anno in corso. Successivi adeguamenti dell'importo saranno eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 19. 
(Proventi, sanzioni e spese istruttoria)
1. 
I proventi delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 15, sono incassate sul capitolo 2330 dello stato di previsione delle entrate di bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1995, istituito con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni irrogate per depenalizzazione dei reati punibili con la sola ammenda o multa" e nei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
2. 
I proventi delle spese stabilite dall'articolo 18 a carico del richiedente la concessione, per l'istruttoria della relativa pratica, sono incassate su apposito capitolo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1995 con la seguente denominazione "Proventi per spese di istruttoria" e con lo stanziamento "per memoria ".
Art. 20. 
(Richiamo alla legislazione nazionale)
1. 
Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fà riferimento alla vigente normativa nazionale in materia.
Art. 21. 
(Abrogazione di norme)
1. 
È abrogata la legge regionale 4 giugno 1991, n. 23 "
Legge regionale in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale Costruzione, esercizio e vigilanza.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 aprile 1995
Gian Paolo Brizio .

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 12 le parole "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono state sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 1996" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 1996.