La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera a del comma 1 dell'articolo 2 la parola "trecento" è stata sostituita dalla parola "duecento" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 73 del 1995.
[2] Il comma 3 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 73 del 1995.
[3] Il comma 4 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 73 del 1995.
[4] Il comma 7 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 73 del 1995.
[5] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 73 del 1995.
[6] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 73 del 1995.
[7] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 81 del 1996.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 23 le parole "Per le istanze già presentate entro la data dell'entrata in vigore della presente legge si applica la normativa vigente all'atto della presentazione" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 73 del 1995.
[9] Il comma 2 dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 73 del 1995.