Legge regionale n. 52 del 06 aprile 1995  ( Versione vigente )
"Norme per la formulazione e l'adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell' art. 36, comma 3, della legge n. 142/90 ."
(B.U. 12 aprile 1995, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce e promuove, in armonia con i principi fissati dallo Statuto regionale e ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini, nel rispetto delle culture di appartenenza, in ordine:
a) 
alla migliore articolazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla vita di relazione, alla cura delle persone, alla crescita culturale e allo svago per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;
b) 
all'armonizzazione dei tempi della città e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
c) 
al miglioramento della fruibilità dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura delle persone nell'ambito della solidarietà sociale e delle attività di volontariato;
d) 
alla promozione, anche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 10 aprile 1991, n. 125 , delle pari opportunità favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
Art. 2. 
(Compiti della Regione)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:
a) 
adotta misure per favorire il coordinamento degli orari e per migliorare la funzionalità dei servizi regionali, degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione e il coordinamento con gli uffici decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all'articolo 5;
b) 
favorisce e privilegia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'articolazione degli orari, il potenziamento e il miglioramento dei servizi socio educativi, assistenziali, sanitari e l'estensione del tempo di funzionamento dei servizi;
c) 
indica gli orientamenti per l'elaborazione del Piano di coordinamento degli orari PCO da parte dei Comuni;
d) 
promuove lo studio, la progettazione e l'attuazione dei Piani di coordinamento degli orari, nonchè i conseguenti interventi finalizzati ad armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
e) 
promuove iniziative di formazione professionale.
Art. 3. 
(Struttura regionale per il coordinamento degli orari)
1. 
La Giunta Regionale, per l'attuazione della legge, si avvale nell'ambito dell'area competente in materia di affari istituzionali, della struttura dotata delle necessarie conoscenze di carattere intersettoriale che opera in collegamento con gli Assessorati interessati e con la Commissione regionale per le pari opportunità per lo svolgimento dei seguenti compiti in ordine al coordinamento degli orari:
a) 
raccolta dati sui sistemi di armonizzazione degli orari, nonchè monitoraggio periodico sull'efficienza delle soluzioni adottate;
b) 
analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4;
c) 
promozione di studi e di ricerche tendenti a diffondere una cultura coerente, a partire dall'analisi dei bisogni, con le finalità di cui alla presente legge.
Art. 4. 
(Contributi regionali per la formulazione e l'adozione dei PCO)
1. 
La Regione può concedere contributi ai Comuni per la formulazione e l'adozione dei PCO.
2. 
I finanziamenti sono concessi nella misura massima del sessanta per cento, secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale. Nella concessione dei finanziamenti verranno ritenuti prioritari i PCO che, tenendo conto della popolazione coinvolta, prevedano:
a) 
la qualificazione e l'integrazione dei Piani regolatori generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonchè dei servizi commerciali;
b) 
la loro diffusione territoriale e l'accessibilità e l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni;
c) 
l'introduzione di procedure informatizzate multifunzionali in rete.
3. 
La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2 e fissa le modalità per l'erogazione.
Art. 5. 
(Criteri per l'adozione del PCO da parte dei Comuni)
1. 
I Comuni adottano il PCO per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo, secondo le finalità di cui all'articolo 1 ed i criteri indicati al comma 3.
2. 
Il Piano, considerato nella sua unitarietà come strumento finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, si articola in progetti, tesi all'armonizzazione graduale dei sistemi orari dei diversi servizi.
3. 
Per la definizione dei PCO i Comuni dovranno attenersi ai seguenti criteri:
a) 
organizzare gli orari degli uffici e dei servizi pubblici che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera d'apertura che con una articolazione sfalsata delle fasce orarie, agevolando l'accesso all'informazione;
b) 
rendere gli orari dei servizi socio educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;
c) 
finalizzare, in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , le operazioni burocratiche dei servizi pubblici all'efficienza e al risparmio di tempo per l'utenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonchè l'introduzione di procedure informatizzate e connesse in rete;
d) 
organizzare e programmare gli orari delle attività commerciali in modo da garantire l'erogazione nelle diverse zone della città, anche non facendo coincidere gli orari di apertura, di chiusura e i turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attività;
e) 
far corrispondere gli orari e la frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana e sovraurbana, in relazione alle limitazioni orarie e favorendo forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità;
f) 
organizzare gli orari di biblioteche, musei ed Enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell'anno.
4. 
Le proposte dovranno essere verificate con le OOSS alla luce dell'orario di lavoro del personale che gestisce i servizi.
Art. 6. 
(Interrelazione tra PCO e pianificazione comunale)
1. 
In sede di redazione o di aggiornamento dei Piani regolatori generali e dei Piani del commercio, del traffico e dei trasporti si dovrà tener conto delle indicazioni derivanti dai Piani di coordinamento degli orari per quanto riguarda le necessità di organizzazione funzionale e spaziale delle città.
Art. 7. 
(Procedure per l'approvazione del PCO)
1. 
Il Sindaco, nella definizione del PCO, promuove opportune iniziative di informazione e di consultazione anche mediante specifiche analisi delle esigenze degli utenti. A tal fine si avvale delle osservazioni formulate dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle Associazioni delle categorie interessate, delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello locale, delle Commissioni pari opportunità, delle Associazioni femminili, delle Associazioni degli utenti e dei consumatori, nonchè di altre Associazioni secondo le disposizioni dello Statuto comunale.
2. 
Il Sindaco promuove, ai sensi delle leggi 142/90 e 241/91, accordi e intese fra tutti i soggetti, collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione degli orari nelle città.
3. 
I Comuni sono tenuti ad inviare alla Regione il PCO adottato e a comunicare le iniziative, anche di carattere sperimentale, coerenti con le finalità della presente legge, adottate nell'ambito comunale o intercomunale.
Art. 8. 
(Formazione professionale)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, promuove ed incentiva corsi di qualificazione e riqualificazione del personale, in particolare degli Enti locali, in relazione alle problematiche connesse all'attuazione dei PCO ed a progetti di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi sotto il profilo della riorganizzazione, della fruibilità e della innovazione tecnologica.
2. 
I corsi dovranno essere realizzati coerentemente alle scelte di pari opportunità di cui all' articolo 1 della legge 125/91 .
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 100 milioni.
2. 
Agli oneri conseguenti l'applicazione del precedente comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 10870 ed istituzione di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi ai Comuni per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari" e con la dotazione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. 
Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 aprile 1995
Gian Paolo Brizio